Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1955 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1955 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, alias NOME (cui TARGA_VEICOLO) nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari, avanzata nell’intere di *NOME*NOME alias NOME NOME, detenuto in quanto destinatario di mandato di arresto internazionale emesso il 03/06/2022 dall’autorità giudiziaria dell’Albania perch condannato in Albania per il reato di immigrazione clandestina in gruppo strutturato criminale, avendo dato assistenza per l’ingresso illegale nei paesi europei, specialmente in Italia, cittadini albanesi.
Avverso l’ordinanza presenta ricorso il difensore di NOME, alias NOME e NOME, avvocato NOME COGNOME, che articola un unico motivo di ricorso in cui deduce violazione della legge penale processuale e sostanziale, nonché vizio di motivazione.
La Corte territoriale non avrebbe rivalutato l’esigenza cautelare sub specie di pericolo di fuga alla luce del fatto nuovo intervenuto, rappresentato dalla disponibilità di una dimora Italia ove, prima di essere tratto in arresto, NOME risiedeva stabilmente con la famiglia.
In particolare, avrebbe considerato la documentazione prodotta a corredo dell’istanza di colloqui dei congiunti con il detenuto che attesta la convivenza more uxorio di NOME con la compagna (da cui ha avuto due figli, nati nel 2008 e nel 2009) presso l’abitazione precisata dal condannato dove vive con la madre di lui.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte d’appello di Napoli, avendo rilevato la formazione del c.d. giudicato cautelare sul provvedimento genetico della custodia in carcere di NOME, ha escluso fosse intervenuto alcun fatto nuovo atto suscettibile di attenuare le esigenze cautelari e, in particolar pericolo di fuga del consegnando, così da giustificare la sostituzione della misura custodial con quella, più favorevole, degli arresti domiciliari.
Tale motivazione non è contraddittoria e, sebbene sintetica, appare esaustiva. E è, dunque, sindacabile da questa Corte, dai cui poteri esula una diversa valutazio elementi di fatto ritenuti dai giudici di merito alla base delle ritenute esigenze ca
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cas ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/12/2022.