Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37814 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: fflo(u krYro rk, GLYPH rzL OLp (1,1Pi15 1 3’1 GLYPH rtZs j GLYPH t4 1t (11 1 M1,4} P e0″9 ‘ ;” 111 rtl..7)E 19. f-Pr) GLYPH Ci uff10-fi COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettefseillile le conclusioni del PG ,
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale de Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha accolto la richiesta ex a 670 cod. proc. pen. della Procura generale presso la stessa Corte di revoca del giudicato apparente inerente alla sentenza della medesima Corte dell’11/11/2016 resa nei confronti di NOME, dichiarato contumace all’udienza preliminare e in primo grado, ed erroneamente assente in grado di appello.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, articolandolo in due motivi.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 670 e 629-bis cod. proc. pen.
Rileva il Procuratore generale che la nullità determinatasi nel corso del giudizio, attiene agli atti introduttivi del giudizio, come nel caso di specie in cui ci si duole di un dichiarazione di assenza nel giudizio di appello, non può essere fatta valere mediante incident di esecuzione, restando salva, invece, la rescissione di giudicato per l’incolpevole mancat conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalla nullità stessa.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 180 cod. proc. pen.
Si rileva che l’erronea dichiarazione di assenza in appello dell’imputato, contumace invece nel precedente grado di giudizio, in presenza del suo difensore di fiducia che nulla ha eccepit debba ritenersi sanata, trattandosi di nullità a regime intermedio non tempestivamente eccepita; e che, pertanto, il giudicato non poteva essere revocato dal Giudice dell’esecuzion residuando esclusivamente il rimedio della rescissione del giudicato (per incolpevole mancata conoscenza della pendenza in grado d’appello del processo, prima della pronuncia della sentenza, per aver, in ipotesi, il condannato perso contatto col suo difensore di fiducia o altro motivo ancora).
Il ricorrente insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Procuratore generale pare evocare il principio fissato da Sez. U, n. 15498 d 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01, secondo cui le nullità assolute ed insanabil derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 co
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proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’ bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.
Trascura, però, i limiti posti al principio dalla stessa pronuncia al punto 8.4 motivazione, di seguito riportati.
«8.4. Alla soluzione prospettata potrebbe obiettarsi, come si legge nell’ordinanza rimessione della Prima Sezione penale, che per tale via si finisce per rende superfluo mantenimento nell’ordinamento delle disposizioni dell’art. 670 cod. proc. pen., superate dal disciplina sul processo in assenza. L’assunto non è condivisibile. Ad avviso delle Sezioni Unit la considerazione testuale e sistematica dell’attuale contesto normativo indica tuttora u spazio di autonoma rilevanza e di utilità processuale dell’incidente di esecuzione, volt contestare la non esecutorietà del titolo, quando si deducano: a) vizi attinenti alla notifica del decreto penale di condanna; b) vizi di omessa o illegittima notificazione dell’avvis ritardato deposito della sentenza ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; c) vi omessa o illegittima notificazione dell’estratto della sentenza di condanna, emessa ne confronti dell’imputato contumace, ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., il cui processo res soggetto alla previgente regolamentazione, perché pronunciata prima dell’introduzione dell'”assenza” e della disciplina transitoria di cui all’art. 15-bis della legge 11 agosto 2 118 (Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, COGNOME, Rv. 274795; Sez. 1, n. 21735 del 22/12/2017, dep. 2018, COGNOME; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272411; Sez. 1, n. 20485 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266944)».
La Corte di appello di Perugia ha rilevato che, dopo la dichiarazione di contumacia all’udienza preliminare reiterata in primo grado ove tale stato era perdurato sino alla pronun della sentenza di condanna del 3/02/2015, NOME era, poi, stato considerato assente, anziché contumace in appello.
Ha, inoltre, evidenziato che correttamente all’udienza preliminare, svoltasi prima de riforma introduttiva della disciplina del processo in assenza, il suddetto era dichi contumace.
E’, invero, principio consolidato che in tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applican sensi della normativa transitoria di cui all’art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 – ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della l n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell’imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto irreperibilità (si veda per tutte Sez. 1, Sentenza n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezz Rv. 272411).
Detto indirizzo trova fondamento nel dato testuale del citato art. 15-bis e nei lavori preparatori della norma transitoria introdotta successivamente nella citata legge dalla legge
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agosto 2014, n. 118, e corrisponde ad una lettura anticipata da Sez. U, n. 36848 del 2014, COGNOME, che conferma la volontà del legislatore di non rendere retroattiva la nuova disciplin ma applicabile ai soli processi in corso nei quali non sia stata già dichiarata la contumaci comunque non oltre la decisione di primo grado.
La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che da tale erronea dichiarazione di assen dell’imputato già contumace e non irreperibile è derivata l’omessa notifica al difensor all’imputato dell’estratto contumaciale, con conseguente mancata decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e, dunque, l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, che, invece, per tale motivo non poteva ritenersi essere divenut irrevocabile. E, pertanto, correttamente ha revocato, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. p l’attestazione di irrevocabilità e disposto la notifica dell’estratto contumaciale a Azzed i ne.
E’, invero, principio consolidato che integra un’ipotesi di non esecutività della senten deducibile ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., l’omessa notificazione dell’avviso di depo con l’estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteri all’entrata in vigore di tale legge, poiché, ove pure il difensore non abbia eccepito dinan giudice della cognizione la violazione dell’indicata disciplina transitoria, la situazione sosta di contumacia dell’imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente “ratione temporis” 1, n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674). Dovendosi, invero, ribadire che l disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutiv distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la ritual formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284678: nella specie – relativa a istanza presentata giudice dell’esecuzione che, pur essendo formalmente intestata come “richiesta di restituzione nel termine”, lamentava l’omessa notifica al condannato dell’estratto contumaciale dell sentenza – la Corte ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarar l’omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., l’esecuzione della notificazione non eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l’impugnazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.