Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42599 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Trinitapoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 12-05-2023 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 febbraio 2023, il Tribunale di Foggia condannava NOME COGNOME alla pena di 4.800 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevoli del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. A) del d. Igs. n. 152 del 2006, a lui contestato per aver effettuato un’attività di gestione (raccolta, stoccaggio, deposito) di rifiuti speciali non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione. In particolare, l’imputato depositava e stoccava all’interno del dismesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Da.vi.ol di cui era legale rappresentante, circa 800 mc. di acque di vegetazione provenienti dall’attività olearia dell’anno 2017; fatto accertato il 28 settembre 2018 in Trinitapoli.
Avverso la sentenza del Tribunale pugliese, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa censura l’inosservanza degli art. 113-256, comma 1, lett. A) del d. Igs. n. 152 del 2006 e della legge n. 574 del 1996, osservando che, al momento della denuncia, l’imputato non disponeva più del frantoio oleario, perché lo stesso era stato già venduto all’asta e assegnato all’aggiudicatario, fermo restando che COGNOME, il quale ha in ogni caso perso il possesso dell’RAGIONE_SOCIALE già dal 7 settembre 2018, era stato regolarmente autorizzato a detenere i reflui in esame e a smaltirli come materia prima secondaria, senza necessità di formulari.
Con il secondo motivo, è stato eccepito il vizio di motivazione rispetto all’attribuzione della condotta illecita all’imputato, rilevandosi che il decreto di trasferimento della proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE risale al luglio 2018 e che il professionista incaricato, AVV_NOTAIO, aveva assunto l’onere della custodia dei luoghi, nonché della gestione dei reflui stoccati nelle aree esecutate.
Il terzo motivo, infine, è dedicato alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, di cui sussistevano tutti i requisiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Premesso che i primi due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve evidenziarsi che la formulazione del giudizio di responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
Il Tribunale ha infatti compiuto, in primo luogo, un’adeguata ricostruzione dei fatti di causa, richiamando in tal senso gli esiti degli accertamenti dei Carabinieri di Trinitapoli compiuti nel settembre 2018 presso l’RAGIONE_SOCIALE, di cui all’epoca era legale rappresentante il ricorrente NOME COGNOME.
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In particolare, all’esito del controllo svolto all’interno dei locali dell’impresa operante nel settore della molitura delle olive, venivano rinvenuti rifiuti di natura solida e liquida, consistenti nella sansa delle olive e nello scarto liquido presente all’interno dei silos a seguito della molitura delle olive. Veniva altresì constatato che all’epoca degli accertamenti l’azienda, sottoposta a procedura esecutiva, non era più operativa, per cui il materiale rinvenuto era evidentemente riconducibile a operazioni di molitura effettuate in epoca antecedente agli accertamenti ed era stato stoccato in quel luogo nel corso del tempo, senza che si fosse proceduto al suo smaltimento, essendo stata in ogni caso la società amministrata dall’imputato autorizzata dal Comune al solo spandimento dei rifiuti in agricoltura. Operato il 3 gennaio 2017 il sequestro dello stabilimento vinicolo-oleario, l’imputato, nominato custode giudiziale, inoltrava il 24 agosto 2017 al Comune di Trinitapoli la comunicazione di avvenuto stoccaggio e smaltimento dei reflui della lavorazione.
1.1. Orbene, alla stregua di tali elementi fattuali, è stato legittimamente ritenuto ravvisabile a carico dell’imputato il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. A) del d. Igs. n. 152 del 2006, essendosi al cospetto di una continuativa gestione illecita di rifiuti provenienti dalla lavorazione olearia, che sono stati stoccati in modo irregolare, senza essere destinati a forme di riutilizzo lecito in ambito agricolo. Ragionevolmente è stata quindi esclusa l’applicabilità della normativa sui “sottoprodotti”, dovendosi in tal senso richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7899 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262748), secondo cui è definibile “sottoprodotto” ex art. 184 bis, del d. Igs. n. 152 del 2006, come tale escluso dalla disciplina penale dei rifiuti, qualsiasi sostanza che origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante sebbene non ne costituisca la finalità, e che sia certamente destinata a un successivo uso legittimo e non nocivo per la salute e l’ambiente, senza necessità di un ulteriore trattamento, essendosi su questa falsariga precisato (cfr. Sez. 3, n. 4952 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 274853) che, in tema di gestione dei rifiuti, costituisce rifiuto e non sottoprodotto, la sansa di oliva disoleata non utilizzata direttamente dal produttore, ma soggetta a trasformazione preliminare al fine dell’utilizzo quale combustibile.
Stante la mancata prova circa il diretto reimpiego dei materiali rinvenuti in usi agricoli consentiti, l’inquadramento giuridico del fatto nello schema normativo ex art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 appare dunque corretto.
Parimenti immune da censure risulta poi l’attribuzione della condotta illecita a COGNOME, il quale, in veste di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, è rimasto destinatario degli oneri di corretta gestione dei rifiuti fino al 17 settembre 2018, ossia fino al momento in cui, all’esito della procedura esecutiva cui è stato sottoposto lo stabilimento oleario, quest’ultimo è finito nella disponibilità di terzi, dopo che, il 9 luglio 2018, è stato intimato all’imputato, in qualità di esecutato, di consegnare i beni oggetto della procedura esecutiva liberi da persone o cose al
custode nominato, avvocato NOME COGNOME. Prima del subentro della nuova proprietà, il ricorrente è stato inoltre gravato delle prescrizioni dell’Arpa Puglia del 24 maggio 2017, notificategli 1’11 luglio 2017, con cui gli è stato ingiunto di provvedere, come poi in effetti è avvenuto, al ripristino dei luoghi e di rimuovere i rifiuti previo conferimento in impianto di recupero o, in subordine, di smaltimento, essendo evidente che tali obblighi sono stati riferiti ai rifiuti accumulati nel periodo precedente, in cui COGNOME ha gestito l’impresa olearia che produceva in modo non occasionale i materiali rinvenuti nel corso dei sopralluoghi degli operanti.
1.2. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche, il giudizio sulla sussistenza e sull’ascrivibilità all’imputato del reato contestato resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente, con non isolati richiami fattuali, una differente lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Di qui l’inammissibilità delle doglianze difensive in punto di responsabilità.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al terzo motivo.
Ed invero, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, occorre rimarcare, innanzitutto, che alcuna richiesta in tal senso è stata formulata dal difensore dell’imputato il quale, in sede di conclusioni, si è limitato a sollecitare in via gradata la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, come poi effettivamente è accaduto, dovendosi a ciò aggiungere che, in ogni caso, la doglianza sollevata in questa sede risulta formulata in termini del tutto generici e assertivi, non essendo state illustrate le ragioni che avrebbero consentito l’applicazione del beneficio rispetto alla pena pecuniaria irrogata.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/09/2024