Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28484 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi presentati da:
NOME, nato in El Salvador il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME, nato in Brasile il DATA_NASCITA;
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA.
avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 21/12/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr.
NOME COGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 21/12/2023, il Tribunale di Milano condannava in relazione ai reati di cui agli articoli 110 cod. pen., 256, commi 1 lettera a) e comma 2, d. Igs. 152/200 (commessi il 20/06/2022 in Milano), alla pena di euro 1.333,00 di ammenda ciascuno.
Avverso la sentenza ricorrono per cassazione, tramite il comune difensore, gli imputati.
2.1. Con il primo motivo, lamentano l’errata qualificazione giuridica del fatto, la cui rileva penale andava esclusa in ragione della occasionalità del trasporto di rifiuti contestato.
2.2. Con il secondo motivo, lamentano mancata applicazione dell’ari:. 131-bis cod.pen..
In data 5 giugno 2024, l’AVV_NOTAIO, per tutti i ricorrenti, faceva perveni memoria di replica in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Ed infatti, stante la natura di illecito istantaneo della contravvenzione di cui all’art. comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma a consentirne ill perfezionamento.
Esso si consuma quindi in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato (Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, NOME NOME, Rv. 262514; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, COGNOME, Rv. 247605), posto che una continuativa ed organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitt cui all’art. 260, comma 1, d.lgs. 152/2006 (Sez. 3, n. 26614/2013 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 257075)».
Occorre tuttavia, pur sempre, che si tratti di un’attività di «gestione» di rifiuti, dalla deve ritenersi esclusa la «assoluta occasionalità» (v., da ultimo, Sez. 3, n. 24676 de 10/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 280375 – 01).
La Corte ha infatti precisato che, ai fini della configurabilità del reato in contestazione, rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente (la pacifica giurisprudenza di questa Cort esclude infatti che si tratti di un reato «proprio» dell’imprenditore; v. sul punto Sez. 3, n. 2 del 04/06/2013, COGNOME, Rv. 256737; Sez. 3, n. 24431 del 25/05/2011, COGNOME, Rv. 250614; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, COGNOME, Rv. 239011; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, COGNOME, Rv. 227956), bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitat
Si è quindi affermato che ove la «attività» effettivamente svolta rientri tra quelle indic dalla norma quand’anche posta in essere di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa, integra, al di fuori dell’ipotesi di a occasionalità, la tipicità del reato di gestione abusiva quando sia svolta in assenza del prescrit titolo abilitativo (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836).
Del resto, questa Corte ha evidenziato come la rilevanza della «assoluta occasionalità» ai fini dell’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la «attività» di raccolta trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall’orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, COGNOME, Rv. 266305; Sez. 3, n. 5031 del 17/01/2012, COGNOME, n.m.).
Sono stati pertanto posti in risalto, per effetto del sedimentarsi delle pronunc giurisprudenziali in subiecta materia, degli indici sintomatici della illecita «gestione», quali, a titolo esemplificativo:
la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispon l’abusiva gestione (Sez. 3, n. 16355 del 16/03/2023, Abom);
la eterogeneità dei rifiuti gestiti (ibidem);
la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, COGNOME, cit.);
il numero dei soggetti coinvolti nell’attività (Sez. 3, n. 2575 dei 06/11/2018 – dep. 2019 n.m);
l’ingente quantità di rifiuti, denotante lo svolgimento di un’attività implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11/2/2016, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 26630501).
le caratteristiche del rifiuto, indicative di precedenti attività preliminari di pr raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, Sentenza n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995-01).
Nel caso in cui il trasporto abusivo di rifiuti sia effettuato nell’ambito di attività di im poi, la Corte ha affermato (Sez. 3, n. 2290 del 28/11/2017, dep. 2018, Defilippis, n.m.) che anche l’occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio della p attività d’impresa richiede l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE, sia pur nell’appo sezione di cui all’art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 e secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione.
L’inadempimento di tali obblighi di comunicazione e iscrizione (v. Sez. 3, n. 26435 del 23/03/2016, Pagliuchi, Rv. 267660) integra la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, secondo cui «nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti p non pericolosi, risponde del reato di cui all’art. 256, comma primo, d.lgs. n. 152 del 2006 chiunque vi provveda con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»
Conclusivamente, per escludere la rilevanza penale della condotta è necessario che, nel caso concreto, non sia ravvisabile alcuna attività di «gestione» dei rifiuti, circostanza che è esclu
non già nel caso di condotta caratterizzata da mera «occasionalità», bensì da «assoluta occasionalità» (come, ad esempio, nel caso di soggetto privato che provveda al trasporto di rifiuti propri da portare in discarica).
Ciò, soprattutto, ove il trasporto dei rifiuti avvenga nell’esercizio di attività di impresa.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata risulta esente da vizi logici e si è attenuta ai principi sopra esposti nel valutare la condotta degli imputati, operanti nell’ambito di attivit impresa e trasportanti rifiuti che, per la loro quantità e natura (secondo una valutazione merito), escludono la natura «assolutamente occasionale» del fatto.
Quanto alla condotta posta in essere, il motivo di ricorso è inammissibile, posto che Chiede alla Corte una rivalutazione del compendio probatorio, considerato dal giudice come univocamente concretizzante l’abbandono di rifiuti, in senso diverso e favorevole agli imputati.
Ciò vale per COGNOME e COGNOME, che operavano come dipendenti dell’azienda “RAGIONE_SOCIALE“, ma anche per l’COGNOME, in riferimento al quale, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la sentenza non motiva esclusivamente sulla massima di comune esperienza secondo cui spesso l’assunzione di soggetti extracomunitari come «badanti» costituisce un escamotage per evitare di assumerli alle proprie dipendenze di imprenditori, ma si fonda soprattutto sul contenuto dell’informativa (il procedimento è stato deciso in rito contratto) , cui si evince una condotta dell’COGNOME tutt’altro che «neutra», bensì di consapevole partecipazione alle operazioni di scarico e, in ultima analisi, al fatto di reato (pag. 4) .
La doglianza, che non si confronta né con il contenuto della sentenza né con la consolidata giurisprudenza della Corte, è pertanto inammissibile.
La censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’artico 131-bis cod. pen. è doppiamente inammissibile.
3.1. In primo luogo, la richiesta è stata formulata per la prima volta nel ricorso p cassazione.
Come noto, questa Corte ha stabilito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659401; Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, COGNOME, Rv. 284241 – 02) che è possibile l’applicazione retroattiva di tale disposizione come novellata dalla “riforma Cartabia”, nel caso in cui la sentenz del grado precedente sia stata pronunciata in data anteriore alla modifica normativa apportata all’articolo 131-bis cod. pen. (entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, nel testo convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199).
Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza di appello è stata pronunciata in data 21/12/2023, e quindi ben dopo la modifica normativa anzidetta, senza che l’odierno ricorrente avesse richiesto alcunché.
Questa Corte ha infatti reiteratamente chiarito che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prim volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione del sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, c.p.p.» (Sez. 3
Sentenza n. 20282 del 24/03/2023, Gramignano, n,m.; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 – 01; Sez. 3, n. 23174 del 23/05/2018, Sarr, Rv. 272789 – 01; Sez. 5, n. 57491 del 22/12/2017).
La Corte ha anche precisato che in caso di difetto di esplicita richiesta non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 – 01).
La richiesta deve quindi ritenersi tardiva.
3.2. Il motivo di ricorso è anche inammissibile per genericità.
Questa Corte ha infatti affermato (Sez. 3, n. 32962 del 21/06/2023, Anzalone, Rv. 284942 – 02) che, poiché per l’estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale è previsto un sistema imperniato sull’adempimento di prescrizioni imposte dall’autorità di controllo e pagamento di una sanzione pecuniaria, che consente di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, la speciale causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. trovare applicazione (a pena della frustrazione della «controspinta» alla spinta criminosa costituita dal meccanismo di cui all’articolo 318-bis ss. d. Igs, 152/2006) nei soli, limitati, c cui in cui «la procedura estintiva sarebbe concretamente applicabile, avendo l’imputato posto in essere tutte le attività riparative necessarie, .ma non è stata attivata per cause a lui n riconducibili, ovvero ai casi in cui, anche alla luce della “condotta susseguente al fatto” (in v della modifica intervenuta nel testo dell’articolo 131-bis cod. pen., per effetto del d.lgs 150/2022), sulla base di un esame ex post l’«offesa» risulti di speciale tenuità, ovvero ancora alle ipotesi in cui la procedura sia stata attivata, con pagamento della somma e adempimento delle prescrizioni, ma oltre il termine assegnato. In tal caso, in presenza di attività occasion e di una condotta sostanzialmente inoffensiva, sarebbe applicabile la speciale tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen.».
Ma, nel caso di specie, niente di tutto ciò risulta allegato dai ricorrenti, con conseguen genericità del motivo di ricorso.
4. I ricorsi, in conclusione, non possono che essere dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «l parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/06/2024.