Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24276 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 del Tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/10/2023, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e la condannava alla pena di tremila euro di ammenda.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i seguenti motivi:
erronea applicazione della legge penale per mancata riqualificazione nella contravvenzione di cui all’art. 255, d. Igs. n. 152 del 2006; vizio di motivazione.
Premesso un ampio richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale le condotte di gestione illecita di rifiuti avrebbero rilievo penale soltanto se non occasionali, il ricorso lamenta che la responsabilità sarebbe stata affermata soltanto in ragione della quantità sversata sul suolo, senza alcuna considerazione per la assoluta occasionalità della raccolta contestata e per la natura del materiale in questione (asfalto e terreno), suscettibile di essere riutilizzato in considerazione dell’attività svolta dalla società amministrata dalla ricorrente, qual è l’esecuzione di lavori stradali. Il mancato riconoscimento della occasionalità della condotta, inoltre, avrebbe impedito di applicare l’art. 131-bis cod. pen.;
il vizio di motivazione è poi censurato quanto alla misura della pena, ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo, che attiene al giudizio di responsabilità, la Corte osserva che nessuna censura può essere sollevata alla sentenza: muovendo da un dato di fatto non contestato – la presenza di un cumulo di rifiuti (asfalto e terreno) per circa 150 m 3 in uno spazio locato alla “INDIRIZZO“, di cui la ricorrente era legale rappresentante – il Tribunale ha infatti sostenuto la responsabilità della NOME con argomento solido ed adeguato, riscontrando un’attività di raccolta di rifiuti non pericolosi eseguita senza alcuna autorizzazione, peraltro con oggetto una quantità di prodotto tutt’altro che esigua.
4.1. Ebbene, a fronte di tali pacifici elementi e della lettura offertane dal Tribunale, priva di illogicità manifesta, il ricorso contesta il mancato accertamento di un requisito negativo della condotta di reato, quale la non occasionalità della stessa. La censura, tuttavia, non individua neppure un dato o un argomento eventualmente offerti al Giudice del merito e non valutati – dai quali trarre il carattere meramente episodico dell’accaduto, tale da consentirne la qualifica di abbandono o deposito ai sensi dell’art. 255, d. Igs. n. 152 del 2006; accertata la presenza di ben 150 metri cubi di rifiuti e l’accesso sull’area di camion contenenti ancora materiale di risulta, avrebbe dunque costituito onere della difesa dimostrare che ciò fosse addebitabile a fattori del tutto contingenti e temporanei, ossia indicare – e provare – che un tale quantitativo, di per sé adeguato a sostenere la tesi accusatoria della raccolta, costituisse, invece, oggetto di abbandono o deposito. Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dalla difesa, che nessun elemento concreto ha dedotto sul punto.
4.2. Analogamente, la tesi per cui “non fosse possibile escludere che tale materiale ivi giacente, costituito da asfalto e terreno, potesse essere oggetto di
riutilizzo in considerazione della natura dell’attività svolta dalla società”, costituis una mera congettura non supportata da riscontri.
4.3. Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche sulla seconda censura, che contesta la motivazione quanto alla misura della pena. Il Tribunale ha quantificato la sanzione in 3.000 euro di ammenda all’interno di una cornice edittale che stabilisce (peraltro in alternativa all’arresto) un minimo di 2.600 euro ed un massimo di 26.000 euro; la somma irrogata, pertanto, è assai vicina al minimo di legge, e come tale ne appare adeguata una motivazione nei termini dell’equità, come affermato dal Tribunale.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024
Il egO .,39igliere estensore