Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34482 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da NOME VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente –
Sent. n. sez. 1383/2025
UP – 26/09/2025
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d’appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso; udito AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, lo ha assolto dal reato di cui al capo C) Ð art. 483 cod.pen. – perchŽ il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena, in mesi tre, giorni dieci di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 256 lett. a) e 259 D.lgs. 152 del 2006, perchŽ in qualitˆ di titolare della omonima ditta individuale effettuava il deposito preliminare di rifiuti RAEE e in violazione dell’allegato 6 effettuava la spedizione in Albania dei medesimi rifiuti RAEE.
Per lÕannullamento della sentenza deduce quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce lÕinosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullitˆ, di inutilizzabilitˆ, di inammissibilitˆ o di decadenza in relazione alla mancata declaratoria di nullitˆ del decreto di citazione a giudizio in assenza di enunciazione del fatto in forma chiara in relazione alla tipologia di rifiuti RAEE, oggetto di contestazione.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione allÕaffermazione di responsabilitˆ penale del reato di cui allÕart. 256 lett. a) D.lgs. 152 del 2006. Deduce il ricorrente lÕassenza di motivazione con riguardo alla sussistenza di un deposito preliminare e ci˜ in quanto lÕaccertamento era avvenuto presso il porto di Ancona e, dunque, allÕatto del trasporto, mentre nessuna indagine sarebbe stata svolta per fondare la responsabilitˆ penale per la contravvenzione di cui allÕart. 256 lett. a) D.lgs n. 152 del 2006, la cui motivazione sarebbe del tutto assente.
2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione allÕaffermazione della responsabilitˆ per il reato di cui allÕart. 259 D.lgs. 152 del 2006 con riguardo alla ritenuta natura di rifiuto del trasformatore, bene, al contrario, da ritenersi obsoleto e non equiparabile ad un rifiuto.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione al diniego dellÕart. 131 cod. pen. fondato sul presupposto della constatata inosservanza da parte dell’imputato delle regole elementari che concernono la disciplina dei rifiuti tenuto conto dell’attivitˆ imprenditoriale svolta dal medesimo.
2.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui allÕart. 62 bis cod. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria difensiva con cui ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Il primo motivo di ricorso, meramente riproduttivo di profili di censura giˆ adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, è manifestamente infondato.
EÕ indirizzo costante quello secondo cui, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3 – , n. 9314 del 16/11/2023, Rv. 286023 Ð 01; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758; Sez. F. n. 43481 del 07/08/2012, NOME, Rv. 253582; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948).
Quanto al caso in esame deve rammentarsi che ÒRAEEÓ, indicato nei capi di imputazione, è l’acronimo di “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”. In sostanza, i RAEE sono tutti gli oggetti che, per funzionare, dipendono dalla corrente elettrica e che, una volta rotti o non più utili, diventano rifiuti. Ci˜ posto tenuto conto della completa descrizione dei singoli apparecchi
RAEE negli atti di indagine, non ricorre alcuna nullitˆ per genericitˆ del capo di imputazione nei termini come sopra indicati dalla giurisprudenza di legittimitˆ.
5. Il secondo motivo di ricorso risulta infondato sulla base delle seguenti ragioni.
In linea generale, in tema di gestione dei rifiuti, allorchŽ il deposito degli stessi manchi dei requisiti fissati dall’art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per essere qualificato quale temporaneo, si realizzano, secondo i casi: a) un deposito preliminare, sanzionato dall’art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006), se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; b) una messa in riserva in attesa di recupero, sanzionata dall’art. 51, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006), che, quale forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo; c) un deposito incontrollato od abbandono, sanzionato, amministrativamente o penalmente, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51, comma secondo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs. 152 del 2006), quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero; d) una discarica abusiva, sanzionata dall’art. 51, comma terzo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), quando l’abbandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865 Ð 01).
Ed ancora, per quanto qui di rilievo, in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di illecita gestione ex art. 256, comma primo, lett. a) del d. lgs. 152 del 2006, l’attivitˆ di stoccaggio, se effettuata in assenza di autorizzazione, posto che la stessa consiste nel deposito preliminare o nella messa in riserva di rifiuti, e, quindi, conformemente anche a quanto dispone la disciplina comunitaria, deve essere considerata un’operazione di smaltimento o di recupero (Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, De Sarlo, Rv. 257999 Ð 01). Ancora, si è chiarito che integra il reato di illecita gestione ex art. 256, comma primo, lett. a) del d. lgs. 152 del 2006 l’attivitˆ di stoccaggio, se effettuata in assenza di autorizzazione, posto che la stessa consiste nel deposito preliminare o nella messa in riserva di rifiuti, e, quindi, conformemente anche a quanto dispone la disciplina comunitaria, deve essere considerata un’operazione di smaltimento o di recupero Sez. 3, n. 37114 del 14/06/2023, Rv. 285210 Ð 01).
Cos’ enunciati i principi che regolano la materia, a logica decisione sono pervenuti i giudici del merito che, con motivazione sintetica ma congrua, hanno argomentato che non era necessaria lÕeffettuazione di un sopralluogo ai fini della prova della contravvenzione di cui al capo A) Ð deposito preliminare di rifiuti RAEE Ð sul rilievo dellÕassenza di autorizzazione che occorre per la gestione dei rifiuti in
tutte le sue forme e articolazioni affinchè sia lecita, sicchè lÕimputato che stava trasportando rifiuti RAEE per lÕesportazione in Albania in violazione dellÕAll. 6 (capo B), si è inserito nella gestione illecita di rifiuti Ð nella fattispecie deposito preliminare Ð in assenza di autorizzazione.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchŽ orientato al merito e diretto a proporre una diversa e alternativa valutazione delle prove in punto natura di rifiuto (rifiuto o bene obsoleto) che non pu˜ avere ingresso in questa sede. Peraltro, risulta argomentata la natura di rifiuto del trasformatore, a pag 8, della decisione impugnata.
Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilitˆ ai sensi dellÕart. 131 cod.pen. è stato argomentato in ragione della non tenuitˆ dellÕoffesa tenuto conto che lÕimputato svolge unÕattivitˆ imprenditoriale nel settore e lÕentitˆ del pericolo creato; motivazione congrua e non correttamente contestata dal ricorrente non avendo rilievo, ai fini dellÕapplicazione della speciale causa di non punibilitˆ ai sensi dellÕart. 131 cod.pen., lÕassenza di precedenti e lÕintensitˆ del dolo, dovendosi avere riguardo, ai fini della sua valutazione, solo agli elementi di cui allÕart. 133 comma 1 cod.pen.
La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, valorizzando l’assenza di elementi positivi di valutazione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte dÕappello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificarne un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimitˆ dell’istanza – l’onere di motivazione per il diniego dell’attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio, (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, COGNOME, Rv. 263460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, COGNOME e altri, Rv. 260610), da cui lÕinammissibilitˆ dellÕultimo motivo di ricorso.
Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ è deciso, 26/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME