Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50876 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50876 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROCCABASCERANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME, con unico motivo di ricorso, ricorre per cassazione avverso la sentenza epigrafe indicata, con la quale è stato condanNOME per i reati di cui agli art. 256 decreto leg 152/2006 (capo a) e 349, comma secondo, cod. pen. (capo B ), deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità; in particolare il ri contesta la qualifica di rifiuto del materiale depositato in un’area aperta e, in ord affermazione della responsabilità per il reato di violazione di sigilli, rappresenta che il m era collocato in un’area condominiale accessibile a chiunque, sicchè il materiale poteva esser stato abbandoNOME anche da terzi soggetti.
Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacab cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di s dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fa precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzio difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si de dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravat laddove ha affermato che il materiale abbandoNOME nell’area agricola consisteva in materiali risulta di attività edile, pneumatici, tubi e rocce da scavo non destinati all’utilizzo, accatastati alla rinfusa, di natura eterogenea, abbandonati in un’area di 40 metri cir parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea. Il giudice a quo ha inoltre evidenziato che l’imputato aveva il pieno controllo dell’area, avendone accettato la custodia giudizia momento della collocazione dei sigilli, e non aveva mai segnalato alle forze dell’ord l’abbandono dei materiali da parte di soggetti ignoti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
.41 Consigliere estqnsore
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023
Il Presidente