Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5045 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5045 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME in Romania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 del TRIBUNALE di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; uditi il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi e l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME nonché sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 marzo 2025, il Tribunale di L’Aquila dichiarò COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, per aver effettuato un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannò ciascuno dei predetti alla pena di C 1.800,00 di ammenda, disponendo altresì il fermo amministrativo del veicolo utilizzato per il trasporto.
Deposi:etAa in Cancelleria
Il Tribunale ritenne provato che il 30 ottobre 2019 NOME, quale conducente, per conto di COGNOME NOME, quale titolare di un’impresa edile, trasportò sull’autocarro tg. TARGA_VEICOLO rifiuti non pericolosi (materiale metallico e ferroso, elettrodomestici, etc.) in assenza di valida autorizzazione. La motivazione fonda la condanna: sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante la firma di COGNOME NOME relativa alla disponibilità del veicolo per comodato; sulla cessazione dell’attività dell’impresa da parte di COGNOME sin dal 5 aprile 2019; sulla mancata compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti riguardo al sito di provenienza e al percorso; sulla natura dei rifiuti trasportati, diversa da quella per cui COGNOME risultav autorizzato, costituita dai “rifiuti propri prodotti nel corso della propria attiv edile”.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati.
2.1 II ricorso nell’interesse di NOME si articola in due motivi:
2.1.2 Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 159, comma 3, c.p.p. e l’omessa dichiarazione di prescrizione del reato. Il ricorrente lamenta che il Tribunale, all’udienza del 15 gennaio 2025, accogliendo la richiesta di rinvio formulata dal difensore di COGNOME, aveva sospeso il termine di prescrizione anche nei confronti di COGNOME, benché la difesa non si fosse associata alla richiesta. Sostiene che, senza tale sospensione, il termine prescrizionale di cinque anni sarebbe “abbondantemente decorso” alla data della pronuncia della sentenza, il 12 marzo 2025.
2.1.3 Con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 318-ter e segg. del D.Lgs. 152/2006. Il ricorrente eccepisce che l’istruttoria dibattimentale non avrebbe accertato se fosse stata correttamente attivata la procedura estintiva di cui all’art. 318 ter e ss. d. Igs. 152/2006, che prevede l’adempimento di prescrizioni e il pagamento di una somma in via amministrativa. La mancata verifica di tale circostanza lascerebbe residuare un “dubbio ragionevole” sulla possibile estinzione del reato, con conseguente pregiudizio per l’imputato.
2.2 II ricorso nell’interesse di COGNOME si articola anch’esso in due motivi:
2.2.1 Con il primo motivo, si denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe meramente apparente e non aggiungerebbe nulla al capo di imputazione. Contesta le risultanze fattuali accertate dal Tribunale, affermando che: la sua impresa individuale non era cessata, essendo iscritta all’RAGIONE_SOCIALE fino al 2028; non vi era alcun rapporto di lavoro con COGNOME COGNOME alla data del fatto; non era proprietario né utilizzatore del veicolo sequestrato, che risultava intestato a NOME, NOME a Calarasi il DATA_NASCITA. Richiama, inoltre, Sez. 3, 24/2/2003,n.
1642 per sostenere che il rottame ferroso non costituirebbe rifiuto e invoca, in via generale, l’istituto dell’errore scusabile sulla legge penale ai sensi dell’art. 5 c.p.
2.2.2 Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 157 c.p. e 587 c.p.p. in relazione alla prescrizione del reato. Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia “tenuto in debito conto del decorso del periodo di tempo stabilito dalla legge” per la contravvenzione ascritta, anche considerando i periodi di sospensione, che avrebbero dovuto condurre a una declaratoria di estinzione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
I motivi relativi alla prescrizione del reato, proposti da entrambi i ricorrenti, sono manifestamente infondati.
La doglianza del ricorrente COGNOME si fonda sull’erroneo presupposto che la sospensione del processo disposta per legittimo impedimento del difensore di un imputato non si estenda al coimputato non richiedente e non aderente. Al contrario, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la sospensione del corso della prescrizione, conseguente al rinvio del dibattimento richiesto per impedimento di uno dei difensori dei coimputati, si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 3, n. 39928 del 16/9/2025, COGNOME; Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, COGNOME., Rv. 274000 – 01;Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, COGNOME, Rv. 257649 – 01; Sez. F, n. 34896 del 11/09/2007, COGNOME, Rv. 237586 – 01).
Tale principio si attaglia al caso in esame, risultando i ricorrenti imputati in concorso nel medesimo reato e la difesa di NOME non essersi opposta al rinvio del processo richiesta dalla difesa di COGNOME.
Giova, anche, ricordare che ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 02).
Nel caso di specie, considerati i 176 giorni di prescrizione intervenuti, il termine di prescrizione è giunto a consumazione dopo la lettura del dispositivo.
L’eccezione prospettante l’estinzione del reato prima della sentenza impugnata è, quindi, manifestamente infondata.
Il secondo motivo del ricorso di COGNOME è inammissibile in quanto tardivo e, comunque, generico.
È necessario premettere che, in tema di reati ambientali, non è causa di improcedibilità dell’azione penale l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex artt. 318-bis e ss. d.lgs 152/2006, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni (Sez. 3, n. 19391 del 10/04/2024, Costa, Rv. 286277 – 02).
Non competeva, quindi, alla pubblica accusa di dimostrare che non si era perfezionata la fattispecie estintiva, ma alla difesa provare la causa estintiva.
2.1 La sentenza impugnata sintetizza, inoltre, le conclusioni rassegnate all’udienza di discussione dalle parti e non risulta che l’AVV_NOTAIO, sostituto dell’AVV_NOTAIO, avanzò dinanzi al Tribunale la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per l’integrazione della procedura oggi invocata.
Per costante giurisprudenza sussiste il deficit motivazionale, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Cass. sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep 2014 Rv. 257967 Cass., sez. 6, 17 giugno 2009, n. 35918 Rv 244763). Tale principio si ritiene trovi applicazione anche nel caso di sentenza inappellabile in relazione “a doglianze formulate in sede di discussione, e dotate del requisito della decisività” (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 – 01).
Non avendo la difesa di NOME sollevato la questione in valutazione dinanzi al Tribunale, quindi, non è ravvisabile nella sentenza impugnata il deficit motivazionale denunciato.
2.2 Infine, va osservato che il motivo non deduce una specifica violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma si limita a prospettare, in via ipotetica e dubitativa, la possibile integrazione della procedura estintiva, così demandando a questa Corte un accertamento fattuale estraneo al giudizio di legittimità.
Va allora ricordato che, per costante giurisprudenza, le possibili diverse ipotesi in ordine al concatenarsi logico posto a fondamento della decisione impugnata assumono rilevanza in materia di ricorso per cassazione, permettendo di ravvisare un vizio di motivazione, solo quando la ricostruzione difensiva sia inconfutabile, ovvia e non rappresentare solamente un’alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 1, n. 22240 del 17/4/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 37876 del 12/9/2023, COGNOME; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, NOME, Rv 252178; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054).
Anche il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME è inammissibile, in quanto si risolve, sotto la veste del vizio di motivazione, in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in questa sede. Non è superfluo ribadire che, quanto al controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la
possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugNOME, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01).
3.1. Il Tribunale ha fondato la condanna su una puntuale analisi delle prove acquisite: il verbale di sequestro, la documentazione relativa al veicolo e ai rapporti tra gli imputati, la visura camerale attestante la cessazione dell’attività d’impresa, la deposizione del teste di COGNOME.COGNOME. e l’esame dell’imputato. La motivazione, pertanto, non è né mancante né apparente, ma espone in modo logico e coerente le ragioni della decisione.
3.2. Le ulteriori doglianze (sulla continuità dell’attività d’impresa, sul rapporto di lavoro con il coimputato e sulla disponibilità del veicolo) costituiscono una mera rilettura alternativa delle risultanze istruttorie, contestate peraltro invocando dati la cui genesi è del tutto ignota, quale ad esempio il rapporto di lavoro esistente fra NOME e NOME, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente contrappone la propria versione dei fatti a quella, logicamente argomentata, del giudice di merito, il quale ha specificamente valorizzato la “visura camerale” per la cessazione dell’attività, la “dichiarazione di atto di notorietà” a firma dello stesso COGNOME per la disponibilità del mezzo, l’irrilevanza dell’autorizzazione per il trasporto dei rifiuti propri rilasciati all’impresa individuale. Il controllo di questa Corte n può spingersi a una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio.
3.3. Anche le questioni relative alla qualificazione del rottame ferroso come “non rifiuto” e all’applicabilità dell’errore scusabile sono inammissibili.
Il primo argomento, oltre a essere presentato in forma astratta e generica, senza un confronto specifico con le peculiarità del caso concreto (che includeva anche il trasporto di elettrodomestici dismessi come una lavastoviglie e un forno) e a integrare questione nuova, non devoluta al Tribunale, così da precluderne la valutazione in sede di legittimità, per il principio innanzi richiamato, risulta manifestamente infondato. Va ricordato che i rottami ferrosi, anche a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Ue n. 333/2011, rientrano nel campo d’applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche
rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi, perdendo in tal caso la qualifica di rifiuto ( Sez. 3, n. 46258 del 14/11/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 14222 del 14/1/2022, COGNOME; Sez. 3, n. 49982 del 9/4/2015, COGNOME, Rv. 265321 – 01; Sez. 3, n. 14806 dell’11/1/2018, COGNOME).
L’argomento difensivo, ancora, non tiene conto che “elettrodomestici in disuso”, sono espressamente compresi tra i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) disciplinati dal d. Igs. 49/2014 per cui l’accertato trasporto da parte di NOME costituisce un ulteriore elemento che confuta la prospettata irrilevanza penale della condotta accertata.
3.4 L’argomento inerente all’elemento soggettivo omette di confrontarsi con la motivazione resa sul punto dal Tribunale che ha individuato “l’atteggiamento colposo” nella “negligenza nel trasportare rifiuti diversi da quelli autorizzati”.
L’inammissibilità dei ricorsi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463), nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.
Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 15/1/2026