Gestione illecita di rifiuti: quando il ricorso in Cassazione è solo una perdita di tempo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, torna a pronunciarsi su un caso di gestione illecita di rifiuti, ribadendo i confini del proprio giudizio e dichiarando inammissibile un ricorso basato su eccezioni generiche e fattuali. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
I Fatti del Caso: un deposito abusivo in un’ex caserma
Il caso riguarda un cittadino condannato nei primi due gradi di giudizio per aver violato il Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006). L’imputato era stato accusato di aver realizzato un’attività non autorizzata di raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti, sia pericolosi che non. Nello specifico, l’attività illecita riguardava materiali ferrosi, un monoblocco motore a scoppio e delle batterie, tutti materiali che richiedono specifiche autorizzazioni per essere gestiti.
Le indagini, basate principalmente sulla testimonianza di un agente del Corpo Forestale, avevano accertato che l’uomo aveva scaricato questi materiali da un veicolo commerciale a tre ruote e li aveva depositati all’interno di un locale di un’ex caserma di proprietà comunale. L’imputato aveva accesso esclusivo a tale locale tramite una porta-finestra chiusa con una catena e un lucchetto di cui possedeva le chiavi.
La Difesa dell’Imputato e il Ricorso in Cassazione
Di fronte alla condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. L’avvenuta prescrizione del reato: sosteneva che il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato fosse già trascorso al momento del deposito delle motivazioni della sentenza d’appello.
2. Il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali: contestava il modo in cui i giudici di merito avevano accertato la sua responsabilità, ritenendo la motivazione carente e illogica riguardo alla sua effettiva condotta e alla natura dei materiali rinvenuti.
Le Motivazioni: perché il ricorso sulla gestione illecita di rifiuti è stato respinto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni alla base di questa decisione sono nette e in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza. La Corte ha innanzitutto qualificato le deduzioni dell’imputato come ‘generiche e fattuali’. Questo significa che, invece di contestare errori nell’applicazione della legge (l’unico ambito di competenza della Cassazione), il ricorrente tentava di ottenere un nuovo esame dei fatti già ampiamente valutati dai giudici di merito.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la responsabilità dell’imputato fosse stata chiaramente accertata sulla base di prove concrete, in particolare la testimonianza dell’agente della Forestale. Questa testimonianza aveva provato senza ombra di dubbio che l’imputato aveva personalmente scaricato e stoccato i rifiuti nel locale di cui aveva l’esclusiva disponibilità. Di fronte a un quadro probatorio così solido, le contestazioni del ricorrente sono apparse come un mero tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
L’ordinanza in commento offre uno spunto di riflessione importante. In primo luogo, conferma la severità con cui l’ordinamento sanziona la gestione illecita di rifiuti, un reato che mette a rischio l’ambiente e la salute pubblica. In secondo luogo, ribadisce che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito, a meno che non emerga un vizio di motivazione palesemente illogico o contraddittorio, cosa che in questo caso non è avvenuta. La decisione, quindi, serve da monito: i ricorsi basati su contestazioni fattuali e generiche sono destinati all’inammissibilità, con conseguente dispendio di tempo e risorse.
Per quale reato è stato condannato l’imputato?
L’imputato è stato condannato per il reato di gestione illecita di rifiuti, previsto dall’art. 256 del d.lgs. 152/2006, per aver effettuato attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti pericolosi (batterie) e non pericolosi (materiali ferrosi, motore) senza le necessarie autorizzazioni.
Quali erano i principali motivi del ricorso in Cassazione?
Il ricorrente ha basato il suo appello su due punti: la presunta prescrizione del reato, maturata al momento del deposito delle motivazioni, e il vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo all’accertamento della sua responsabilità e della sua condotta.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto le argomentazioni del ricorrente generiche e di natura fattuale. Poiché la Cassazione giudica solo sulla corretta applicazione della legge (legittimità) e non può riesaminare i fatti, e dato che la colpevolezza era stata accertata sulla base di prove testimoniali chiare, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29465 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORVIETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per violazione dell’art. 256 comma 1, lett. a) e b), in relazione all’art. 212, comma 5, d.l. n. 152 del 2006, perché av effettuato un’attività di gestione, e in particolare, un’attività di raccolta, trasporto, st finalizzati al commercio di rifiuti pericolosi e non, materiali ferrosi, monoblocco motore a sco e batterie in assenza delle previste autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
Rilevato che il ricorrente ha eccepito la prescrizione del reato maturata al momento del deposit delle motivazioni e ha contestato la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione merito all’accertamento di responsabilità, sotto il profilo dei rifiuti sversati e della sua c
Rilevato che nella memoria difensiva ha ribadito le sue ragioni;
Rilevato che le deduzioni di merito sono generiche e fattuali: i Giudici di merito hanno accerta alla stregua delle dichiarazioni del teste della Forestale, che l’imputato aveva scaricato da un’ Piaggio un motore monoblocco e altre parti di un veicolo e li aveva sistemati in un locale dell caserma Piave, di proprietà comunale, cui accedeva tramite una porta finestra munita di catena e lucchetto le cui chiavi erano nella sua disponibilità;