Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47690 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47690 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Viadana il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 dicembre 2022 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME::occoni nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenza del 26 gennaio 2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la quale lo stesso COGNOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stato condannato alla pena complessiva di un anno di arresto, così determinata:
quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006, di cui al capo 1);
un mese di arresto per il reato continuato di cui agli artt. 81 cpv. e 674 cod. pen., di cui al capo 2);
un mese di arresto per il reato di cui all’art. 650 cod. pen. di cui al capo 10);
cinque mesi e quindici giorni di arresto per i reati di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g), 36, comma 2, 37, comma 1, 64, comma 1, lett. d), 71, comma 4, lett. a.2), 80, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008, di cui ai capi da 3) a 8), tra loro avvint dal vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione;
quindici giorni di arresto per il reato di cui all’art. 4, comma 7, I. n. 628 del 1961 di cui al capo 9).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a sette motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, con riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 di cui al capo 1), l’errata applicazione degli artt. 183, comma 1, lett. gg), 184 bis, comma 1, e 185, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, che richiama il regolamento CE n. 1774/2002, abrogato e sostituito dal regolamento CE 1069/2009, nel quale sono comprese le disposizioni che definiscono e distinguono la categoria dei rifiuti da quella dei sottoprodotti di origine animale.
Ha premesso che il decreto di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE amministrata dal ricorrente, emesso dal Sindaco di Pieve di Coriano, era stato annullato dal T.A.R. di Brescia, sul rilievo che l’attività svolta da tale società rient nell’ambito RAGIONE_SOCIALE gestione dei sottoprodotti di origine animale ed è quindi sottratta alla disciplina sui rifiuti; ciò, del resto, si ricava dalle modifiche apportate al d. n. 152 del 2006 dal d.lgs. n. 205 del 2010, che, nel dare attuazione al regolamento CE 1069/2009, vi ha introdotto l’art. 184 bis e ha integrato l’art. 185, precisando alla lett. b), che non rientrano nella categoria dei rifiuti e non sono quind assoggettati alla normativa RAGIONE_SOCIALE parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 i sottoprodotti di origine animale, eccettuati quelli destinati all’incenerimento, all smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.
Tali modifiche consentirebbero di affermare che la disciplina dei sottoprodotti di origine animale è speciale rispetto a quella sui rifiuti, in quanto l’art. 185 cit li esclude espressamente dall’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto regolati da altre disposizioni, con l’eccezione ricordata di quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in impianto di produzione di biogas o di compostaggio.
La gestione dei sottoprodotti di origine animale sarebbe dunque disciplinata dal suddetto regolamento comunitario e la normativa sui rifiuti sarebbe applicabile solamente quando sia stata accertata l’intenzione, l’atto o il fatto di disfarsi degl stessi, cosicché il discrimine tra l’applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa comunitaria e quella relativa al trattamento dei rifiuti consisterebbe nella finalità di smaltimento.
L’art. 12 del regolamento CE 1069/2009, che disciplina le forme di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1), stabilisce che questi vengono equiparati ai rifiuti quando vengono eliminati direttamente, senza trasformazione preliminare mediante incenerimento; analogo principio si applica ai sottoprodotti di origine animale di categoria 3).
L’art. 184 bis, che definisce la categoria dei sottoprodotti in generale, e l’art. 185 del d.lgs. n. 152 del 2006, che al comma 2, lett. b), definisce la categoria dei sottoprodotti di origine animale e richiama la normativa comunitaria, precisando che ai sottoprodotti di origine animale si applica la normativa sui rifiuti solamente quando sono destinati all’incenerimento, allo smaltimento in dscarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.
Il contrasto tra tali disposizioni (in quanto l’art. 12 del regolamento CE 1069/2009 ritiene applicabili ai sottoprodotti di origine animale la normativa sui rifiuti solamente quando vengono eliminati direttamente senza trasformazioni preliminari, mentre l’art. 185, comma 2, lett. b, che fa riferimento al precedente regolamento 1774/2002, ritiene applicabili ai sottoprodotti di origine animale la normativa sui rifiuti quando sono destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio), andrebbe risolto sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ultima disposizione comunitaria, sia in quanto norma primaria, sia perché più specifica e conforme alla definizione di rifiuto contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che fino a quando il prodotto viene trattato e riciclato anche parzialmente non sarebbe da considerare rifiuto. Il prodotto diventa tale, cioè rifiuto, quando viene destina all’incenerimento o allo smaltimento.
Tanto premesso, ha affermato l’erroneità del riferimento compiuto dalla Corte d’appello di Brescia alle norme contenute del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 13 ottobre 2016, n. 164, che definisce tutti i sottoprodotti e anche espressamente quelli di origine animale, e anche RAGIONE_SOCIALE qualificazione come rifiuti dei sottoprodotti venduti dalla RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE, in quanto la
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società RAGIONE_SOCIALE amministrata dal ricorrente non aveva intenzione di disfarsi di detti beni, bensì di cederli.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, sempre con riferimento al reato di cui al capo 1), in quanto vi sarebbe stato un travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove, e dunque la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento alla individuazione RAGIONE_SOCIALE‘attività realmente svolta dall’impresa amministrata dall’imputato e anche a proposito RAGIONE_SOCIALE destinazione finale dei prodotti raccolti da tale impresa.
Dopo aver premesso che la contestazione di gestione illecita di rifiuti era limitata ai sottoprodotti di origine animale di categoria 1 ceduti dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto la raccolta e la successiva cessione a una società di diritto austriaco dei sottoprodotti di origine animale di categoria 3 non poteva determinarne la qualificazione come rifiuti, essendo utilizzati per produrre fertilizzanti o cibo per animali, ha censurato l’affermazione dei giudici di merito secondo cui i suddetti sottoprodotti di origine animale sarebbero stati destinati allo smaltimento, non essendo stata adeguatamente considerata l’attività svolta dalla suddetta società RAGIONE_SOCIALE, che provvedeva all’incenerimento dei sottoprodotti dopo aver separato le farine dai grassi.
Ha esposto che gli scarti di macellazione raccolti dagli autisti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE venivano immagazzinati in celle frigorifere formalmente distinte e dedicate all’esclusiva conservazione dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e di categoria 3 e in cassoni, in attesa di essere consegnati agli aul:otrasportatori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di essere trasferiti in Austria presso la SK.RAGIONE_SOCIALE La RAGIONE_SOCIALE, destinataria dei sottoprodotti di origine animale raccolti dalla RAGIONE_SOCIALE, non inceneriva né smaltiva direttamente, ma li trattava e solo dopo il trattamento destinava a un altro soggetto la farina ricavata da questo trattamento per l’incenerimento.
Sarebbe, pertanto, fondata su un travisamento dei dati probatori, in particolare RAGIONE_SOCIALEe modalità e degli scopi RAGIONE_SOCIALE gestione dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1, l’affermazione RAGIONE_SOCIALE configurabilità di una gestione illecita di rifiuti.
2.3. Con un terzo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione riguardo alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo del reato di cui al capo 1), essendo ravvisabile un errore scusabile sulla individuazione RAGIONE_SOCIALE disciplina applicabile ai prodotti raccolti e sulla conseguente necessità di conformarsi alla normativa che regola la gestione dei rifiuti in luogo di quella relativa ai sottoprodotti di ori animale.
Ha prospettato, ribadendo la censura già proposta con l’atto d’appello e disattesa dalla Corte d’appello di Brescia, l’esistenza di un errore scusabile sulla disciplina applicabile al trattamento degli scarti di origine animale, conseguente
alla difficile comprensione di tale disciplina, come dimostrato anche dal provvedimento del TAR RAGIONE_SOCIALE del 20 aprile 2016, che aveva sospeso il decreto di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘attività emesso dal Sindaco di Pieve di Coriano il 4 febbraio 2016, e dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n. 264 del 13 ottobre 2016, emesso successivamente al provvedimento di sequestro RAGIONE_SOCIALE Procura di RAGIONE_SOCIALE proprio per risolvere i dubbi interpretativi e applicativi di detta normativa (si richiama sentenza di questa Corte n. 42021 del 2014).
Ha sottolineato i comportamenti positivi RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione che avevano determinato la convinzione RAGIONE_SOCIALE liceità RAGIONE_SOCIALE condotta contestata, tra cui il rilascio da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni nec:essarie per iniziare l’attività di raccolta e magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale e l’assenza di rilievi in occasione dei periodici controlli ai quali la propria attività stata sottoposta.
2.4. Con un quarto motivo ha denunciato un ulteriore vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, conseguente alla mancata considerazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale dei rilievi sollevati con l’atto d’appello a proposito RAGIONE_SOCIALEla affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 674 cod. pen. di cui al capo 2), non essendo stato considerato quanto esposto nell’atto d’appello a proposito del fatto che gli abitanti del Comune di Pieve di Coirano avevano dichiarato che le esalazioni maleodoranti provenienti dallo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si avvertivano tutti i giorni ma soprattutto nella primavera/estate e che non ne era stata individuata con certezza l’origine, in quanto alcuni di essi avevano fatto riferimento allo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mentre altri si erano riferiti agli autocarri di proprietà RAGIONE_SOCIALEe imprese clie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in transito o che sostavano nell’area di parcheggio pubblica. Inoltre, nel sopralluogo del 9 giugno 2016 gli ispettori RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avevano dichiarato che la molestia era appena percepibile e in occasione del sopralluogo del 12 agosto 2016 gli ispettori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Val Padana avevano rilevato un forte odore solamente all’interno RAGIONE_SOCIALEo stabilimento. In occasione RAGIONE_SOCIALE esecuzione del sequestro RAGIONE_SOCIALE‘impianto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, eseguito dalla polizia giudiziaria il 3 settembre 2016, era poi stato riscontrato il totale abbattimento RAGIONE_SOCIALEe emissioni di odori, nonostante all’interno RAGIONE_SOCIALEo stabilimento fossero ancora conservati, nelle celle frigorifere, 55 quintali di scarti animali.
2.5. Con il quinto motivo ha lamentato l’erroneità RAGIONE_SOCIALE esclusione RAGIONE_SOCIALE applicabilità RAGIONE_SOCIALE causa di giustificazione RAGIONE_SOCIALE forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen., con riferimento alle contravvenzioni di cui ai capi 3), 4), 5), 6), 7) e 8), e un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione su tale punto, non essendo stato considerato che il sequestro RAGIONE_SOCIALE‘azienda e la risoluzione dei contratti di lavoro con i dipendenti gli avevano impedito di ottemperare alle prescrizioni impartitegli, il cui adempimento avrebbe estinto le contravvenzioni contestate.
2.6. Analoga censura ha sollevato con il sesto motivo, mediante il quale ha lamentato la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di giustificazione RAGIONE_SOCIALE forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen. anche in relazione al reato di cui all’art. 4 comma 7, I. 628 del 1961 di cui al capo 9), relativo alla omessa trasmissione alla Direzione territoriale per il lavoro di RAGIONE_SOCIALE dei dischi cronol:achigrafi relativi periodo compreso tra il 1/12/2015 e il 31/1/2016 e tra il 1/3/2016 e il 31/3/2016 del veicolo targato TARGA_VEICOLO di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non essendo stato considerato che la notifica del verbale di prescrizione, con il quale veniva assegnato un termine di 15 giorni per produrre i suddetti dischi del cronotachigrafo, si era perfezionata per compiuta giacenza, non potendosene quindi desumere l’effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte del ricorrente, anche in considerazione del fatto che la sede RAGIONE_SOCIALE‘impresa era frattanto stata sottoposta a sequestro e che quindi l’imputato non aveva la possibilità di accedervi per ritirare le comunicazioni a mezzo posta e non era quindi venuto a conoscenza di detta richiesta.
2.7. Infine, con il settimo motivo, ha lamentato un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione a proposito del reato di cui all’art. 650 cod. pen. di cui al capo 10), non essendo stati considerati dalla Corte territoriale i motivi addotti con l’atto d’appello giustificare l’inottemperanza all’ordinanza del Sindaco di Pieve di Coirano (con la quale gli era stato intimato di provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti nello stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in quanto il piano di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale presenti nello stabilimento, che era stato approvato dal pubblico ministero, non aveva potuto essere eseguito in quanto il Comune di Pieve di Coirano aveva preteso l’applicazione a tale attività RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia di rifiuti, imponendo al ricorrente di adeguarvisi, e ciò aveva, incolpevolmente, impedito al ricorrente di ottemperare all’ordinanza del Sindaco.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, evidenziando la correttezza RAGIONE_SOCIALE affermazione RAGIONE_SOCIALE applicabilità RAGIONE_SOCIALE disciplina sui rifiuti, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe modalità di conservazione degli scarti di origin animale presso lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, incompatibile con il loro riutilizzo quindi con la loro qualificabilità come sottoprodotti, richiamando sia la situazione di fatto emersa dalle indagini e dall’istruttoria sia la disciplina applicabile sottoprodotti di origine animale, con la conseguente evideni:e infondatezza dei rilievi sollevati con i primi tre motivi di ricorso in relazione al reato di cui al 1), dovendo applicarsi la disciplina sui rifiuti alla attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE poi sottolineato la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure sollevate con gli altri motivi di ricorso in ordine agli altri reati addebitati al ricorrente e di cui ai cap 2) a 10).
Con memoria del 7 novembre 2023 il ricorrente, preso atto RAGIONE_SOCIALEe conclusioni del AVV_NOTAIO Generale, ha ribadito la fondatezza del ricorso, sottolineando la correttezza RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda contenuta nella requisitoria ed evidenziando come la sola scorretta conservazione dei sottciprodotti di origine animale, in particolare degli scarti di macellazione, non consentiva, di per sé sola, di qualificarli come rifiuti, in quanto non ne precludeva il successivo trattamento, come dimostrato dal fatto che gli stessi erano sempre stati conferiti a terzi: il discrimine tra sottoprodotti e rifiuti non sarebbe dunque costil:uito dalle modalità di conservazione, bensì dalla loro destinazione, che nel caso ci specie prevedeva una ulteriore lavorazione, non considerata dai giudici di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Giova premettere, per una miglior comprensione RAGIONE_SOCIALEe doglianze del ricorrente (che ha rinunciato alla prescrizione), che la vicenda ha avuto origine dalle segnalazioni da parte di persone residenti nel comune di Pieve di Coriano di esalazioni maleodoranti, avvertite sia di giorno sia di notte, e dai conseguenti accertamenti compiuti dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, che era autorizzata a svolgere l’attività d lavorazione di pelli animali.
In particolare, venivano eseguiti soprailluoghi da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE il 14 settembre 2015 e da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 12 agosto, il 18 agosto e il 5 settembre 2016. Il 3 agosto 2017 era, poi, stato eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria il sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE‘impianto produttivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Da tali accertamenti era emersa la presenza all’interno di tale impianto di carcasse di animali in putrefazione e spargimenti di sangue , emananti un odore nauseante e che le celle frigorifere erano completamente spente e con le porte non ermeticamente chiuse. Al contempo odore pungente di materiale carneo in fase di decomposizione e una gran quantità di mosche provenivano da alcuni contenitori, così come da un mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto degli scarti di origine animale, anch’essi non refrigerati. Anche la vasca di raccolta dei percolati non risultava refrigerata né a tenuta stagna. L’odore risultava talmente insopportabile da rendere di fatto impossibile la sosta all’interno RAGIONE_SOCIALE‘edificio.
COGNOMEe successive indagini e dall’istruttoria svolta innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE è poi emerso che la società RAGIONE_SOCIALE, amministrata dal ricorrente, invece che la lavorazione RAGIONE_SOCIALEe pelli, intesa come rifinitura e scarnatura del grasso (non si rinvenivano in occasione dei sopralluoghi né pellame né gelatine di natura alimentare), svolgeva in realtà attività di raccolta di scarti animali (stante
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rinvenimento unicamente di parti di essi provenienti da macellazione) e che i medesimi, catalogati come sottoprodotti di origine animale di categoria 1 (costituiti da residui di macellazione o da carcasse di animali morti provenienti da allevamenti – ovvero parti di animali con elevato grado di tossicità ed infezione) e di categoria 3 (derivanti da animali idonei al consumo ma a esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggio o perché scaduti – nello specifico pelle grezza, pelli di ossa, grasso non trasformato) erano successivamente conferiti, i primi in RAGIONE_SOCIALE (d’RAGIONE_SOCIALE, presso la società RAGIONE_SOCIALE (munita di autorizzazione integrata ambientale per lo smaltimento di carcasse e di produzione di energia), i secondi in Austria presso la RAGIONE_SOCIALE, e ciò senza le dovute autorizzazioni ambientali per la movimentazione, la raccolta e il trasporto di scarti di animali qualificabili come “rifiuti” e con prodotti che prima di essere portati destinazione si trovavano all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in avanzato stato di decomposizione ed estremamente maleodoranti.
La società RAGIONE_SOCIALE era in possesso solamente RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni sanitarie rilasciate dalla RAGIONE_SOCIALE per il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di entrambe le categorie (1 e 3).
COGNOMEe indagini svolte e da quanto emerso dall’istruttoria non è stato possibile accertare se il materiale rinvenuto nell’impianto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cioè i suddetti scarti di origine animale, fosse destinato al riutilizzo o all’incenerimento, anche se esso si trovava in stato di estrema decomposizione.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente, in ragione RAGIONE_SOCIALE loro intima connessione, essendo tutti relativi alla configurabilità del reato di cui al capo 1), in relazione al quale sono stat denunciate, con il primo motivo, l’errata applicazione degli artt. 183, comma 1, lett. gg), 184 bis, comma 1, e 185, comma 2,, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento alla qualificazione come rifiuti degli scarti di origine animale gesti e commerciati dalla società del ricorrente, con il secondo motivo un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferimento alla affermazione RAGIONE_SOCIALE configurabilità di una gestione illecita di rifiuti (che sarebbe fondata su un travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove, con riferimento alla individuazione RAGIONE_SOCIALE‘attività realmente svolta dall’impresa amministrata dall’imputato e anche a proposito RAGIONE_SOCIALE destinazione finale dei prodotti raccolti da tale impresa), con il terzo motivo, un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferimento all’elemento soggettivo di detto reato, non sono fondati.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa in materia di rifiuti, soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 2006 (attualmente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 184 bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006);
diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti (così, tra altre, Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251900; Sez. 3, n. 12844 del 5/2/2009, COGNOME, Rv. 243114).
Anche gli scarti di origine animale possono, dunque, essere considerati sottoprodotti solamente se, come ora stabilito dall’art. 183, c:omma 1, lett. qq), d.lgs. n. 152 del 2006, soddisfano le condizioni di cui all’articolo 184 bis, comma 1), e cioè se: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso RAGIONE_SOCIALEo stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisf per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodot protezione RAGIONE_SOCIALE salute e RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana, o rispettano i criteri stabiliti in base all’artic 184 bis, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Tale conclusione è stata ribadita (cfr. .Sez. 3, n. 33084 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282476) anche alla luce del Regolamento 1069/2009/CE recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”.
Invero, tra i sottoprodotti di origine animale, l’art. 8 di tale decreto classif come materiali di categoria 1 i seguenti sottoprodotti di origine animale:
“a) corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguent animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata; ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione RAGIONE_SOCIALEe TSE; iii) animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, ccme gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo; iv) animali impiegati per esperimenti come definiti all’articolo 2, lettera d), RAGIONE_SOCIALE diretti 86/609/CEE, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003; v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; b) i seguenti materiali: i) materiali specific rischio; ii) corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifi rischio al momento RAGIONE_SOCIALEo smaltimento; c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti all’artico 1, paragrafo 2, lettera d), RAGIONE_SOCIALE direttiva 96/22/CE o all’articolo 2, lettera b), de direttiva 96/23/CE; d) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre
sostanze e di agenti contaminanti per l’ambiente elencati nel l’allegato I, categoria B, punto 3, RAGIONE_SOCIALE direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dal normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale; e) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento RAGIONE_SOCIALEe acque reflue a norma RAGIONE_SOCIALEe misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c): i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1; o ii) da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specific a rischio; f) rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuan tragitti internazionali; g) miscele di materiali di categoria 1 con materiali categoria 2 e/o 3″.
Il successivo art. 10 del medesimo regolamento classifica come materiali di categoria 3 i sottoprodotti di origine animale, includendovi, tra l’altro “a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso RAGIONE_SOCIALE selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù RAGIONE_SOCIALE normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali; b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto RAGIONE_SOCIALE legislazione comunitaria: i) carcasse o corpi e parti di animali respinti i quanto non idonei al consumo umano in virtù RAGIONE_SOCIALE legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; ii) teste di pollame; iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di: – animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test RAGIONE_SOCIALEe (Testo rilevante ai fini SEE), e – ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; iv) setole di suini; v) piume; c) sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un’azienda agricola ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I successivi artt. 12 e 14 del citato Regolamento stabiliscono poi che i materiali RAGIONE_SOCIALEe categorie 1 e 3 sono smaltiti come rifiuti, dettandone le modalità.
Anche alla luce di tale nuova disciplina è evidente che le carcasse o gli scarti o il sangue di animali, non reimpiegati o destinati al reimpiego in altri processi produttivi – e non è questo certamente il caso, in quanto gli scarti, le carcasse e il sangue venivano ritirati dalla RAGIONE_SOCIALE dai mattatoi o dagli allevamenti proprio per essere smaltiti – devono essere conferiti alle strutture all’uopo autorizzate, il che, nella specie, pacificamente non è avvenuto (cfr., in fattispecie analoga, Sez. 3, n. 33084 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282476, cit.), con la conseguenza che del tutto correttamente è stata esclusa la qualificabilità degli scarti di origine animale
trattati dalla RAGIONE_SOCIALE, che li raccoglieva, trasportava, depositava e gestiva, come sottoprodotti, affermandone la natura di rifiuti, con la conseguente necessità di applicazione a dette attività RAGIONE_SOCIALE disciplina sui rifiuti, che, pacificamente, non avvenuta.
Va, inoltre, ricordato che poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché come rifiuto, in caso dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito.
In altre parole, ogniqualvolta non sia stato rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.
Aiuta ad operare detta distinzione quanto previsto nel D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 del RAGIONE_SOCIALE denominato “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” che all’art. 1 chiarisce che i requisiti richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa sui rifiuti devono essere soddisfatti in tutte le fasi RAGIONE_SOCIALE gestione dei residui, dalla produzione all’impiego nello stesso processo, o in uno successivo, e all’art. 5 prevede che il produttore e il cletentore del bene assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto.
La qualificazione o meno di rifiuto (peraltro presunta) discende, dunque, anzitutto dal comportamento del detentore.
Al riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che “di regola, quanto alla dimostrazione di un’intenzione, solo il detentore dei prodotti può provare che la propria intenzione non è quella di disfarsi di essi, bensì di permetterne il riutilizz in condizioni idonee a conferire loro la qualifica di sottoprodotto” (cfr. Sentenza 3 ottobre 2013, causa C-113/12, sentenza Brady, punti 61-64).
A conferma di detta ricostruzione è l’articolo 184 bis, con-ima 1, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui perché un residuo possa essere considerato un sottoprodotto deve essere certo che esso “sarà utilizzato” nel corso RAGIONE_SOCIALEo stesso o di un successivo processo produttivo o di utilizzazione.
In conformità alla direttiva 2008/98/CE tale disposizione, nel richiedere che non vi siano possibilità che il residuo non venga utilizzato, vuole evitare la sottrazione di un materiale alla disciplina dei rifiuti in presenza di una mera possibilità di utilizzo RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Il sottoprodotto nasce, cioè, con la certezza di essere riutilizzato.
Tale disciplina, applicabile ai sottoprodotti, compresi quelli di origin animale, è stata correttamente applicata dai giudici di merito, che, come già osservato, hanno escluso la qualificabilità come sottoprodotti degli scarti di origine animale oggetto RAGIONE_SOCIALEe condotte contestate al ricorrente, evidenziando che vi era una “chiara gestione di residui animali non destinati al recupero, non custoditi secondo la normativa prevista, ma semplicemente ammassati, senza alcuna cautela igienica, tanto da diventare rifiuti addirittura il più RAGIONE_SOCIALEe volte pericol (pagg. 19 e segg. RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata). L’attività era svolta “senza alcuna predisposizione e cautela refrigerativa e senza alcuna distinzione, per essere ammassato, in maniera assolutamente caotica e senza regole igieniche nello stabilimento”.
Presso la RAGIONE_SOCIALE venivano cioè ammassate carcasse di animali senza alcun controllo igienico, e senza alcuna protezione, lasciate sostanzialmente in balia degli agenti atmosferici, con tutte le conseguenze del caso e in violazione, totale, RAGIONE_SOCIALEe disposizioni regolamentari vigenti. Le carcasse di animali venivano acquistate dalla RAGIONE_SOCIALE e trasportate nello stabilimento su autocarri non refrigerati né coi bentati.
Risulta, pertanto, del tutto corretta la qualificazione di tali scarti come rifi sia a causa RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sanitarie che disciplinano la raccolta, il trasporto e la conservazione degli scarti di origine animale, che già ne precludeva il riutilizzo e quindi la possibile qualificazione come sottoprodotti, sia considerazione RAGIONE_SOCIALE‘assenza di qualsiasi elemento positivo circa la loro destinazione al riutilizzo, essendo, per contro, pacifica la loro destinazione allo smaltimento, quantomeno per quelli qualificati come di categoria 1, che venivano ceduti alla RAGIONE_SOCIALE per lo smaltimento, tramite incenerimento o utilizzo come combustibile nell’impianto di energia.
Neppure è configurabile una assenza di colpa o una ignoranza scusabile RAGIONE_SOCIALE legge applicabile, nella specie integrativa del precetto penale, come sostenuto dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘erronea individuazion RAGIONE_SOCIALE disciplina ritenuta applicabile. Le modalità di conservazione degli scarti di origine animale rinvenuti nello stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono inequivocabilmente indicative RAGIONE_SOCIALE impossibilità di qualsiasi forma di riutilizzo, con la conseguente evidenza RAGIONE_SOCIALE necessità di trattare detti scarti osservando la disciplina dei rifiuti, tali essendo chiaramente i suddetti scarti, raccolti, trasport gestiti e ceduti dalla RAGIONE_SOCIALE, non in funzione del loro riutilizzo ma esclusivamente nella prospettiva del loro smaltimento, dato che, già di per sé, impedisce di qualificarli come sottoprodotti.
Deve, in definitiva, concludersi per l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso.
L:
5. Il quarto motivo, mediante il quale è stato denunciato un ulteriore vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, conseguente alla mancata considerazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale dei rilievi sollevati con l’atto d’appello a proposito RAGIONE_SOCIALE affermazione responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 674 cod. pen. di cui al capo 2), inammissibile, essendo volto, come si ricava dalla stessa lettura del motivo di ricorso, a conseguire una rivalutazione degli aspetti considerati dai giudici di merito, tra l’altro in modo concorde e pienamente logico, per affermare la configurabilità di tale reato.
Al riguardo nella sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (cfr. pagg. 21 e 22), alla quale quella RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Brescia ha fatto ampio riferimento, è stato evidenziato come l’istruttoria orale abbia dimostrato la fondatezza RAGIONE_SOCIALE contestazione di tale reato, sottolineando come tutti i residenti nell’area prossima allo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno confermato di aver sistematicamente percepito, nel periodo in contestazione, un persistente e nauseabondo odore di carne in putrefazione, proveniente dallo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, talmente intenso, soprattutto nel periodo estivo, da impedire di tenere aperte le finestre RAGIONE_SOCIALEe abitazioni o di stendere all’esterno il bucato. Ciò, del resto, è stat confermato dai funzionari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che eseguirono i vari sopralluoghi presso tale stabilimento.
Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi, peraltro di contenuto non consentito, in quanto relativi a un accertamento di fatto, sollevati dal ricorrente a proposito RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE affermazione RAGIONE_SOCIALE sua responsabilità in ordine a tale reato, in quanto a essa la Corte territoriale è pervenuta sulla base di elementi di fatto inequivoci e di per sé dimostrativi RAGIONE_SOCIALE provenienza di odori insopportabili dallo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non necessitavano, quindi, per giustificare tale conferma, di approfondita analisi o di ampia illustrazione.
6. Il quinto motivo, mediante il quale è stata lamentata l’erroneità RAGIONE_SOCIALE esclusione RAGIONE_SOCIALE applicabilità RAGIONE_SOCIALE causa di giustificazione RAGIONE_SOCIALE forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen., con riferimento alle contravvenzioni di cui ai capi 3), 4 5), 6), 7) e 8), e un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione su tale punto, non essendo stato considerato che il sequestro RAGIONE_SOCIALE‘azienda e la risoluzione dei contratti di lavoro con i dipendenti avevano impedito al ricorrente di ottemperare alle prescrizioni impartitegli, il cui adempimento avrebbe estinto le contravvenzioni contestate, è manifestamente infondato, sia perché dette contravvenzioni erano già tutte consumate al momento del sequestro, con la conseguente piena correttezza RAGIONE_SOCIALE affermazione RAGIONE_SOCIALE loro configurabilità; sia perché il sequestro RAGIONE_SOCIALE‘azienda non impediva certamente all’imputato di ottemperare alle prescrizioni impartitegli (di cui peraltro non è neppure stato specificato il contenuto, con la conseguente genericità RAGIONE_SOCIALE censura per tale motivo, giacché la mancata illustrazione del
contenuto di dette prescrizioni impedisce anche di apprezzare la rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘ostacolo prospettato dal ricorrente), richiedendo il dissequestro RAGIONE_SOCIALE‘impianto a tale scopo, o di accedervi per provvedere alle regolarizzazioni necessarie, per le quali non risulta che lo stesso si sia attivato.
La risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che imputabile allo stesso ricorrente, risulta priva di rilevanza, perché le violazioni concernenti l’inadempimento agli obblighi formativi erano già consumate.
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza anche di tale, peraltro generica, censura.
Il sesto motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di giustificazione RAGIONE_SOCIALE forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen. anche in relazione al reato di cui all’art. 4, comma 7, I. 628 del 1961 di cui al capo 9), per non essere stato considerato che la notifica del verbale di prescrizione, con il quale veniva assegnato un termine di 15 giorni per produrre i dischi RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio cronotachigrafo di un autocarro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si era perfezionata per compiuta giacenza, non potendosene dunque desumere l’effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto, è manifestamente infondato, sia a causa RAGIONE_SOCIALE sua genericità, non essendo stato precisato quando e dove l’atto in questione venne notificato, sia perché il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE notificazione, in una RAGIONE_SOCIALEe forme previste dall’ordinamento, determina una presunzione legale di conoscenza che il ricorrente non ha allegato elementi concreti che consentono di superare.
Tale forma di notificazione, infatti, dà luogo a una presunzione legale di conoscenza, che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia RAGIONE_SOCIALE‘atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l’ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinati3rio e il luogo di destinazione RAGIONE_SOCIALE comunicazione (cfr. Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 267938), e nel caso in esame il sequestro RAGIONE_SOCIALEo stabilimento non risulta abbia impedito al ricorrente di recarvisi per ritirare la corrispondenza che ivi gli sia stata notifica cosicché anche tale doglianza risulta, oltre che anch’essa generica, manifestamente infondata.
Il settimo motivo, mediante il quale è stato lamentato un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione anche a proposito del reato di cui all’art. 650 cod. pen. di cui al capo 10), non essendo stati considerati dalla Corte territoriale i motivi addotti con l’atto d’appello per giustificare l’inottemperanza all’ordinanza del Sindaco di Pieve di Coirano, in quanto il piano di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale presenti nello stabilimento, che era stato approvato dal pubblico ministero, non aveva potuto essere eseguito in quanto il Comune di Pieve di Coirano aveva
preteso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia di rifiuti, è manifestamente infondato, in quanto del tutto correttamente, per quanto esposto ai punti 3 e 4, il Comune di Pieve di Coirano aveva richiesto che lo smaltimento fosse eseguito osservando la disciplina in materia di rifiuti, che era quella applicabile agli scarti origine animale presenti nello stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cosicché il ricorrente non può certo utilmente dolersi del fatto di essere stato richiesto di provvedere allo smaltimento di detti materiali secondo la disciplina a essi applicabile, né giustificare l’inottemperanza con tale richiesta, che gli avrebbe impedito di smaltire detti rifiuti in modo illecito.
In conclusione, il ricorso in esame deve essere rigettato, a cagione RAGIONE_SOCIALE infondatezza dei primi tre motivi e RAGIONE_SOCIALE inammissibilità di quelli restanti.
Consegue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 15/11/2023