Genericità dei Motivi del Ricorso: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Non è sufficiente un generico dissenso verso una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche puntuali e specifiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un’impugnazione proprio a causa della genericità dei motivi del ricorso. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua formulazione inadeguata.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano essenzialmente due: in primo luogo, si contestava la valutazione sulla sua responsabilità penale; in secondo luogo, si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’atto di ricorso, tuttavia, non si confrontava in modo diretto e analitico con le argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la sentenza di condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi Ricorso come Causa di Inammissibilità
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio consolidato della genericità dei motivi del ricorso. Secondo i giudici, entrambi i motivi presentati erano privi di “effettiva censura” nei confronti della decisione impugnata. Un ricorso è inammissibile quando manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle contenute nella sentenza che si intende contestare. In altre parole, non basta affermare di non essere d’accordo; bisogna spiegare perché le motivazioni del giudice di merito sarebbero errate, confrontandosi punto per punto con esse.
La Corte ha evidenziato che l’atto di impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti cade nel vizio di “aspecificità”, come già stabilito da precedenti orientamenti giurisprudenziali.
Inoltre, la Corte ha rilevato un ulteriore difetto nel primo motivo, relativo alla richiesta di attenuanti. Tale richiesta era stata formulata “in via ipotetica e subordinata” all’eventuale mancato accoglimento della richiesta principale (l’assoluzione). Questo modo di procedere, secondo i giudici, connota la richiesta stessa di genericità, rendendola “geneticamente inammissibile”, poiché non è fondata su argomenti solidi ma presentata solo come un’ipotesi secondaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea un aspetto cruciale della tecnica di redazione degli atti giudiziari, in particolare delle impugnazioni. Per avere una possibilità di essere esaminato nel merito, un ricorso deve essere specifico e pertinente. È indispensabile che l’avvocato analizzi in profondità la sentenza impugnata e costruisca le proprie argomentazioni come una critica diretta e puntuale al ragionamento del giudice. L’errore di formulare motivi generici, astratti o slegati dalla motivazione della sentenza comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche l’applicazione di sanzioni economiche a carico del proprio assistito. La decisione ribadisce che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, che può essere attivato solo attraverso censure chiare e specifiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi, ossia quando le censure sollevate sono vaghe e non si confrontano specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che manca una correlazione tra le ragioni addotte dal ricorrente e quelle della decisione che si contesta. L’impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti risulta aspecifica e, quindi, inammissibile.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1441 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1441 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERAMO il 12/11/1983
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi (omessa concessione delle circostanze attenuai ti generich e ritenuta responsabilità) sono generici in quanto privi di effettiva censura nei ccolfronti decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei moti i se ma ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugi ata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affei .nazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, . 34270 dE 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
che il primo motivo, invero, risulta anche geneticamente inammissibile tenuto :onte che la richiesta di concessione delle attenuanti era stata formulata in via ipotetica e su :ordinat ipotesi di mancato accoglimento della richiesta applicazione della causa di no i punibili questione posta che, solo per tale ragione, risulta connotata da genericità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c indanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024