Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40986 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40986 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 6 ottobre 2022, confermava quella del G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord, che in sede di rito abbreviato aveva accertato la responsabilità penale di NOME per l’omicidio preterintenzionale di NOME COGNOME, avvenuto in Cesa in data 29 settembre 2021, ritenendo sussistente l’aggravante dei futili motivi.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione dell’art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen. e vizio di motivazione correlato, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente confermato l’aggravante dei futili motivi.
In particolare, per un verso la motivazione risulterebbe viziata da travisamento della prova, seguendo l’impostazione della sentenza di primo grado, che avrebbe omesso di dare rilievo alle emergenze delle video riprese e dalle dichiarazioni di COGNOME, titolare del bar ove si consumò il delitto, che palesavano come COGNOME avesse reagito ad un atteggiamento provocatorio e violento tenuto da COGNOME nei suoi confronti.
Il ricorrente evidenzia come gli schiaffi di COGNOME a NOME integrerebbero una condotta aggressiva e violenta non connotata dalla banalità ritenuta, invece, dalla sentenza impugnata.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata risulterebbe viziata sul punto della ricostruzione fattuale, per travisamento, per le ragioni già esposte con il precedente motivo di ricorso, oltre che per l’omessa valutazione di un ulteriore tentativo di aggressione (oltre ai due schiaffi ricevuti dall’imputato); come pure perché il riferimento operato dalla sentenza impugnata allo stato di ebbrezza della vittima non escluderebbe la frustrazione e l’alterazione di NOME, integranti lo stato d’ira conseguente alle aggressioni ingiustificate portate da NOME alla presenza di una amica dell’imputato e di altri avventori presenti nel locale.
La sproporzione rilevata dalla Corte territoriale non risulterebbe decisiva per escludere l’aggravante, oltre che infondata in fatto a fronte delle azioni aggressive consumate e tentate, poste in essere da COGNOME, non risultando per altro, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, una distanza temporale significativa fra le aggressioni e la reazione di COGNOME.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-
duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente.
2.1 Va premesso che entrambe i motivi lamentano vizio di motivazione per travisamento della prova, fondando su una ricostruzione diversa da quella operata dalla Corte territoriale.
A ben vedere, per un verso da subito va rilevato come la Corte di assise di appello abbia operato una propria autonoma valutazione in ordine alla dinamica dei fatti, che risulta quasi del tutto sovrapponibile a quella operata dal G.u.p. in primo grado, distinguendosi la seconda pronuncia per aver ritenuto che non uno, bensì due schiaffi, COGNOME, seppur in due fasi diverse della vicenda, portò o tentò di portare al volto del NOME (fol. 21 della sentenza impugnata).
In sostanza sul punto viene accolta la tesi difensiva, che aveva proposto quali motivi di appello anche quelli ora in esame e sostanzialmente reiterati in questa sede.
Pertanto, la Corte territoriale, ricostruendo in maniera analitica e puntuale le varie fasi della vicenda (foll. 20 e s.), parte dal presupposto che a seguito del diverbio solo verbale – nato da un equivoco legato al fraintendimento da parte di NOME, ubriaco, di alcune parole del COGNOME, che invece si era limitato a ordinare un panino al COGNOME, gestore del bar – scaturirono i due schiaffi da parte di NOME all’attuale imputato.
COGNOME a quel punto fuoriusciva dal bar, chiedeva informazioni a due persone presenti in ordine al COGNOME, per verificare se si trattasse di un malavitoso che potesse vantare ‘protezioni’ criminali e, avuto certezza che non lo fosse, saputo anzi che si trattava di un soggetto con problemi mentali da poco scarcerato, rientrava nel bar, lo conduceva all’esterno trascinandolo per il braccio e a quel punto lo colpiva con due schiaffi in sequenza a distanza di un secondo, di «tipo pugilistico – scrive la Corte di appello, come risultava dalle video riprese e dagli accertamenti del medico legale, dapprima da un lato e poi dall’altro del volto tanto che NOME cadeva in terra, sbatteva con il capo contro una bicicletta, veniva poi ulteriormente colpito con due calci alla testa e al torace.
La Corte territoriale chiarisce che dall’esame del filmato, che i Giudici di appello hanno visionato, non emergeva traccia alcuna di un ulteriore tentativo di aggressione da parte del COGNOME al COGNOME all’esterno del bar, come anche che non
risultava provata la ulteriore condotta della minaccia di sparare alla testa rivolta da NOME a COGNOME – che si sarebbe verificata nel bagno del bar alla presenza del COGNOME – narrata dall’imputato ma non dal testimone.
E bene, nella ricostruzione operata dalla Corte di assise di appello non si riscontra alcuna aporia logica, anzi risulta operato un puntuale e preciso esame delle immagini dei video in atti, che consentono una ricostruzione logico e cronologica della dinamica degli eventi.
A fronte di ciò, la censura di travisamento per omissione risulta del tutto non consentita per come formulata.
Per un verso, consolidato è il principio per cui nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Nel caso in esame la Corte di appello ha effettuato solo una valutazione più in linea con la tesi difensiva, riconoscendo i due schiaffi portati da COGNOME contro COGNOME, cosicchè alcuna peculiare valorizzazione di dato probatorio sfavorevole all’imputato è intervenuta solo in secondo grado.
Inoltre, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d’appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa)(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758): infatti difetta di specificità la prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, che non sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 272492 – 01).
In vero non viene prospettato dal ricorrente, né che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriali siano stati valutati solo dalla stessa e non anche dal G.u.p.,
né che la minaccia di sparare alla testa o il tentativo di aggressione di COGNOME a COGNOME nel mentre costui lo trascinava per il braccio, avrebbero la richiesta forza disarticolante.
Ad ogni buon conto, deve anche evidenziarsi che i motivi in esame, quanto al dedotto travisamento, risultano difettare di specificità, non consentendo a questa Corte di verificare, attraverso gli atti istruttori che si lamenta sarebbero stati travisati nel significante (video e testimonianza di COGNOME), il rilievo dell doglianza.
Ne consegue che, a fronte della puntuale e ampia ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che alcuna censura sul punto risulta consentita.
2.2 Quanto all’aggravante dei motivi futili, la Corte territoriale ne ritiene la sussistenza riscontrando, con motivazione congrua e logica, la banalità della lite, anche per la sproporzione della azione di COGNOME rispetto alla aggressione di COGNOME, portata solo con due schiaffi, in special modo rilevando la Corte di merito come il COGNOME fosse in stato di ebbrezza già nella fase dell’alterco verbale, che tale stato fosse stata la causa delle azioni della vittima e del fraintendimento, che NOME era incapace di difendersi e che dalle informazioni assunte Io stesso COGNOME lo definiva ‘un mezzo scemo’, escludendone qualsiasi caratura criminale.
Da qui la conseguente congrua valutazione, in linea con gli orientamenti consolidati di legittimità, che rileva la sussistenza della futilità del motivo sostegno di una aggressione, quella portata dal COGNOME, spropositata, che non aveva visto nella pregressa fase l’imputato subire alcuna lesione.
E quindi, la Corte di appello fa buon governo dei principi consolidati in materia, condivisi da questo Collegio, per cui la banalità dell’alterco poi degenerato integra l’aggravante, come pure la sproporzione dell’azione rispetto alle conseguenze che ne derivarono, in quanto la circostanza dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 02; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 271115 – 01; conf. N. 59 del 2014 Rv. 258598 – 01, N. 41052 del 2014 Rv. 260360 – 01). In tal senso corretta è la valutazione della Corte territoriale per la quale l’incapacità del COGNOME di difendersi e anche di poter portare una offesa reale rendevano del tutto futile il motivo dell’azione dell’imputato, che si mosse preso da un impulso violento, per altro non immediatamente, ma solo una volta sinceratosi della natura inerme del COGNOME, anche in ordine alla eventuale
protezione a lui garantita da ambienti criminali, oltre che per lo stato di ebbrezza del tutto evidente, indicativo di una limitata capacità di offesa ma anche di difesa.
2.3 Quanto alla attenuante della provocazione, la Corte di assise di appello la esclude proprio per la descritta dinamica, che risulta caratterizzata dalla sproporzione dell’azione del COGNOME in assenza di una ragionevole giustificazione a fronte dello stato di ebbrezza e della inoffensività sostanziale del COGNOME.
Anche in questo caso la Corte territoriale fa buon governo dei principi consolidati. Per un verso, l’accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l’applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell’avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 30/03/2021, Gallace, Rv. 281137 – 03).
Per altro verso, conformandosi al principio per cui la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 282823 – 01, mass. conf. N. 30469 del 2010 Rv. 248375 – 01, N. 604 del 2014 Rv. 258678 – 01).
Infine, correttamente richiamando la Corte territoriale l’altrettanto consolidato principio per cui la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l’attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d’animo contrastanti, dei quali l’uno esclude l’ingiustizia dell’azione dell’antagonista (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, COGNOME, Rv. 278896 – 01; mass. conf. N. 24683 del 2008 Rv. 240906 – 01, N. 17686 del 2010 Rv. 247222 – 01, N. 3600 del 2008 Rv. P_IVA – 01).
2.4 Ne consegue la natura non consentita dei motivi quanto al vizio di motivazione e la manifesta infondatezza quanto alle dedotte violazioni di legge.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 08/09/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidehte