Furto Supermercato Aggravato: La Vigilanza Saltuaria Non Esclude la Pubblica Fede
Il tema del furto supermercato aggravato è costantemente al centro del dibattito giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 14108/2024) ribadisce un principio fondamentale: la semplice presenza di personale di vigilanza non è sufficiente a escludere l’aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Il Tentato Furto e il Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per tentato furto pluriaggravato emessa nei confronti di una donna. L’imputata aveva tentato di sottrarre della merce dagli scaffali di un supermercato. Dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, la donna ha proposto ricorso per cassazione, contestando in particolare l’applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 625, n. 7 del Codice Penale, ovvero l’aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede.
La difesa sosteneva che tale aggravante non dovesse applicarsi, ma il motivo di ricorso è stato giudicato come una mera riproposizione di argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
La Questione Giuridica: Il furto supermercato aggravato e la pubblica fede
Il cuore della questione legale risiede nella definizione di ‘esposizione alla pubblica fede’ nel contesto di un supermercato moderno, caratterizzato dal sistema di vendita ‘self-service’. Questo sistema, per sua natura, implica che la merce sia liberamente accessibile ai clienti, i quali possono prelevarla direttamente dagli scaffali. Ci si chiede, quindi, se la vigilanza, anche minima, esercitata dal personale del negozio possa essere considerata una forma di custodia tale da far venire meno l’aggravante.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’aggravante del furto supermercato aggravato sussiste pienamente quando un soggetto si impossessa di merce esposta sui banchi.
Il punto cruciale della motivazione risiede nella natura della sorveglianza. La Corte ha chiarito che:
1. Vigilanza non continua: Nei supermercati, la vigilanza praticata dagli addetti è, per sua natura, priva di carattere continuativo. Si tratta di un controllo occasionale o a campione, non di una custodia diretta e costante su ogni singolo prodotto.
2. Necessità di una custodia diretta: Per poter escludere l’aggravante, è necessario che sulla merce sia esercitata una custodia continua e diretta. Una sorveglianza generica, saltuaria o anche solo eventuale non è sufficiente a questo scopo.
In sostanza, il sistema self-service si basa proprio sulla fiducia riposta nella generalità dei clienti (la ‘pubblica fede’). L’eventualità che un addetto possa notare il furto non trasforma questa fiducia in una custodia efficace e costante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giuridico di grande rilevanza pratica. La decisione conferma che, salvo casi eccezionali di sorveglianza mirata e ininterrotta su specifici beni, il furto di merce dagli scaffali di un supermercato integra quasi sempre l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Questo comporta conseguenze significative sul piano sanzionatorio, rendendo il reato più grave. Per gli esercenti, rafforza l’idea che, sebbene i sistemi di vigilanza siano utili, la natura stessa del self-service espone la merce a un rischio penalmente qualificato. Per i cittadini, serve come monito sulla gravità di un gesto che potrebbe essere erroneamente percepito come di lieve entità.
Quando un furto in un supermercato è considerato aggravato per esposizione alla pubblica fede?
Un furto in un supermercato è considerato aggravato quando la merce viene sottratta dai banchi di vendita organizzati con il sistema ‘self-service’. Secondo la Corte, questa modalità di vendita espone per consuetudine e destinazione la merce alla fiducia del pubblico, integrando così l’aggravante.
La presenza di addetti alla vigilanza in un supermercato esclude l’aggravante?
No, non necessariamente. La Corte di Cassazione ha stabilito che per escludere l’aggravante è necessaria una custodia ‘continua e diretta’ sulla merce. La vigilanza generica, saltuaria o a campione, tipica dei supermercati, è considerata insufficiente a tal fine.
Per quale motivo il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’imputata si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza sollevare valide questioni di legittimità e ponendosi in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14108 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedode in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 2), è manifestamente infondato, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, Sentenza n. 6416 del 14/11/2014 (dep. /2015 ) Rv. 26266301; conf. Sez. 4 n. 26131 del 26/02/2020, Rv. 280387);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore