Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42818 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42818 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione, rispettivamente, alla mancata assoluzione dell’imputato per non aver preso parte all’azione delittuosa e al diniego di esclusione dell’aggravante di cui al comma 1, n. 2 dell’art. 625 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre a risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato inoltre che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento, è altresì manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “deve ritenersi sussistente la circostanza aggravante prevista nella citata norma nel caso in cui taluno, per sottrarre il carburante contenuto nel serbatoio di una autovettura, abbia fatto defluire il liquido aspirandolo mediante un tubo di gomma introdotto nel serbatoio stesso” (vedi Cass., sez. 2, 18/02/1972, n. 4780, Rv. 121502);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), nonché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, è indeducibile in quanto generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, oltre ad essere manifestamente infondato poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 4 della sentenza di appello), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023