Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a EMPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 11 luglio 2023, la Corte d’appello di Firenz confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, che dichiarava NOME colpevole dei reati di cui all’art. 624 bis e 493 ter cod. pen.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, articolan tre motivi. Con il primo, deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione responsabilità, con il secondo deduce violazione di legge in ordine alla configurab del reato di furto in abitazione; con il terzo si duole della mancata conces dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 e del giudizio di equivalenza circa il bilan delle generiche con la contestata recidiva.
3 . Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Quanto al primo motivo, le argomentazioni del ricorrente si basano infa rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una per individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacat Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzi fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrett motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seg dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1 Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, opera un logica lettura delle risultanze istruttorie, rilevando come la persona offesa individuato l’imputato aggirarsi nei pressi del proprio ufficio e di aver subit notato la scomparsa del portafoglio dalla tasca del cappotto, inoltre, l’imp accompagnato dalla persona offesa all’ingresso degli uffici comunali, era st identificato dal centralinista, che lo aveva riconosciuto come colui che poco pr aveva chiesto informazioni per accedere agli archivi. La Corte rileva poi, motivazione non illogica, che poteva ragionevolmente escludersi l’eventualità che al avessero sottratto il portafoglio della persona offesa durante l’identificazione d del centralinista, posto che l’accertamento della identità dell’imputato pre centralino era durato pochissimo.
Quanto al secondo motivo, la configurabilità del furto in abitazione è in linea c consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo può delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefett elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lav
genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezz del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizz una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076 – 01). Nel caso di specie, si trattava di stanza riservata alla p offesa, capo gabinetto del comune di Empoli, ove svolgeva, al riparo da intrusi esterne, la propria attività professionale.
Quanto al terzo motivo, è parimenti in linea con la consolidata giurisprudenza legittimità l’esclusione della attenuante di cui all’art, 62 n. 4 cod pen n consid dell’ammontare sottratto (225 euro). Va ribadito che la concessione della circosta attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irriso avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ult effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza d sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto pas sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/201 Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 2 – ,n. 5049 del 22/12/2020, COGNOME, Rv. 280615 01). Stesse considerazioni si impongono riguardo alla motivazione inerente al giudiz di bilanciamento, in considerazione dei numerosi episodi di furto e utilizzo di ca credito ascritti all’imputato. Deve ribadirsi che le statuizioni relative al gi comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipic del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano fru mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazi tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irro concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270450 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024