Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3994 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3994 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 20 marzo 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624-bis, comma 1, e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Pisa in data 13 settembre 2024);
che l’impugnativa nell’interesse dell’imputato, a firma del difensore, consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, con il quale si denuncia l’erronea qualificazione giuridica del fatto, alla stregua del delitto di furto in abitazione, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo all’insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076), il fatto per come accertato è stato correttamente sussunto nello schema del delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., essendosi l’imputato introdotto in un camper in cui le parti offese svolgevano in maniera non occasionale atti della vita privata; ciò, tanto più che questa Corte si è già espressa affermando che «Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione (Fattispecie in tema di furto commesso di notte in un camper che stazionava in un’area di parcheggio, mentre la vittima dormiva)» (Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018, dep. 2019, Serghie, Rv. 275486 – 01);
– che il secondo motivo, con il quale si censura il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alle persone offese, è affetto da conclamata genericità, poiché le deduzioni sviluppate per avversare la decisione rassegnata sul punto dal giudice di appello risultano prive di critica realmente argomentata alle giustificazioni addottene a sostegno; le stesse si appalesano, al contempo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente