Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48786 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48786 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG , in persona del Sostituto Procuratore NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 novembre 2022, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza pronunciata il 23 ottobre 2018 – all’esito di giudizi abbreviato – dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari dichiarando estinti per prescrizione due dei reati contestati a NOME COGNOME. Nel resto la sentenza di primo grado è stata confermata.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. commesso in danno di NOME COGNOME (capo a).
Il solo COGNOME, è stato ritenuto responsabile dei seguenti ulteriori reati.
Capo b): artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. in danno di NOME COGNOME;
capo c): art. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. in danno di NOME COGNOME;
capo d): art. 624 bis cod. pen. in danno di NOME COGNOME;
capo e) artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. in danno di NOME COGNOME.
Con la sentenza confermata in appello, COGNOME è stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 600,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati, più grave quello di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito. COGNOME è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e operata la diminuzione di pena consegueni:e alla scelta del rito.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso contro la sentenza di appello.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME articola in du motivi.
3.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe fornito puntuale risposta ai motivi di appello e si sarebbe limitata a fare rinvio alla motivazio della sentenza di primo grado. In particolare, non avrebbe fornito risposta al motivo di gravame nel quale si era evidenziato che – diversamente da quanto affermato dal Giudice nella sentenza di primo grado – COGNOME non ha reso confessione in relazione a tutti i furti che gli sono stati contestati, ma solo relazione ai furti di cui ai capi a) e b) essendosi limitato a riconoscere, quanto furti di cui ai capi c), d) ed e), che i beni provento di quei furti si trovavano magazzino del quale aveva le chiavi. La difesa osserva che l’accertata disponibilità
delle chiavi del magazzino da parte di COGNOME non esclude che altri potessero avere accesso all’immobile e non prova che egli «fosse l’autore delle condotte furtive aventi ad oggetto tutti i beni rinvenuti nel deposito». Si duole che analoghe censure formulate nell’atto di appello non abbiano avuto risposta da parte della Corte territoriale.
3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.
Osserva in particolare:
quanto al capo a), che la Corte territoriale ha ritenuto integrata tal aggravante perché la grata del balcone dell’abitazione di proprietà di NOME COGNOME era forzata, ma non ha considerato che i beni potrebbero essere stati sottratti in un arco di tempo compreso tra il 10 ottobre 201E, e il 4 febbraio 2017 e l’effrazione potrebbe essere avvenuta in un momento diverso; non essere, quindi, imputabile agli autori del furto.
Quanto al capo c), che l’effrazione è stata ritenuta sussistente sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, ma nessuna verifica in tal senso è stata compiuta dalla Polizia giudiziaria incaricata delle indagini.
Quanto al capo e), che le chiavi dell’abitazione svaligiata erano nella disponibilità, oltre che della proprietaria, di un custode che potrebbe aver lasciato la porta aperta sicché l’accertato danneggiamento di una finestra non è sufficiente a far ritenere integrata l’aggravante.
La difesa si duole che la Corte territoriale non abbia fornito risposta ad analoghe eccezioni sollevate nell’atto di appello.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola in due motivi.
4.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. L’argomentazione è identica a quella sviluppata dal ricorrente COGNOME. Si osserva che l’immobile di proprietà di NOME COGNOME era disabitato da tempo e l’ampio arco temporale nel quale il furto potrebbe essersi verificato non consente di ritenere che l’effrazione della grata del balcone della cucina dell’abitazione si imputabile agli autori del furto.
4.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo al giudizio di bilanciamento tra la ipotizzata aggravante e le attenuanti generiche che è stato compiuto in termini di equivalenza per COGNOME come per COGNOME ancorché il primo, oltre ad essere incensurato, non si sia
limitato a confessare il furto ed abbia fornito piena collaborazione.
Con memoria scritta tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore degli imputati ha depositato memorie scritte insistendo per l’accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Col primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME il difensore sostiene che la motivazione della sentenza di appello sarebbe solo apparente perché non avrebbe dato risposta alle censure contenute nei motivi di gravame e si sarebbe limitata a fare rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado, affermando di condividerle, senza prendere posizione sulle diverse questioni sollevate.
L’argomento è privo di pregio. La sentenza impugnata dà atto che NOME COGNOME non ha ammesso la propria responsabilità per i furti di cui ai capi c) d) ed e), ma sostiene che gli elementi raccolti hanno fornito prova di tale responsabilità. Secondo la Corte territoriale, non essendo in discussione la responsabilità di COGNOME per i furti di cui ai capi a) e b) e preso atto che i b provento di quei furti sono stati rinvenuti nel magazzino di COGNOME, non può ragionevolmente dubitarsi che egli sia l’autore dei furti da cui provenivano altri beni presenti nel locale. La sentenza impugnata e quella di primo grado sottolineano in proposito che tutti i furti di cui si tratta furono commessi all’inter di abitazioni situate a poca distanza dal magazzino e la tesi secondo la quale le chiavi del locale potevano essere nella disponibilità di terzi si esaurisce in una mera allegazione a supporto della quale non è stata fornita nessuna indicazione.
Si deve ricordare allora che una sentenza di appello non può essere censurata sol perché – come è avvenuto nel caso di specie – esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. In questi casi, infatti, poiché vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nell’ analisi e nella valutazion degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella cli primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n.
9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
A ciò deve aggiungersi che l’affermazione contenuta nel ricorso, secondo la quale la provata disponibilità di beni di provenienza furtiva non comporta la responsabilità per furto, sembra sottendere la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto che il ricorrente non ha formulato in termini espliciti non avendo alcun interesse in tal senso. La perla edittale prevista dall’art. 648 cod. pen., infatti, è superiore sia nel minimo che nel massimo, a quella prevista dall’art. 624 bis, comma 1, cod. pen. sulla base della quale è stata calcolata, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, la pena concretamente inflitta ad COGNOME.
3. Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME sono inammissibili perché reiterano doglianze già sviluppate in sede di gravame senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (fra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
La Corte di appello ha osservato, quanto al capo a), che NOMECOGNOMENOME ha ammesso di essersi introdotto nell’abitazione di proprietà di NOME COGNOME insieme ad NOME e di averlo aiutato ad asportare mobili e oggetti in essa contenuti (tra questi un fucile). Come accertato dagli inquirenti, la grata della finestra dell cucina era forzata. Non risulta che, nel corso del giudizio, gli imputati abbiano dichiarato di essersi introdotti nell’immobile attraverso una finestra già forzata sicché l’ipotesi secondo la quale la forzatura potrebbe essere avvenuta ad opera di terzi è meramente congetturale e la carenza di motivazione della quale la difesa si duole si riferisce ad un argomento difensivo che gli imputati non hanno neppure mai prospettato.
Considerazioni analoghe devono essere formulate con riferimento al capo e) e al capo c). La sentenza impugnata osserva, infatti, che secondo NOME COGNOME, persona offesa dal furto di cui al capo c), gli autori del reato si introdussero ne magazzino di sua proprietà tagliando le cerniere della porta metallica di ingresso e che NOME COGNOME, persona offesa del furto di cui al capo e), ha denunciato il danneggiamento della finestra della abitazione. Rileva, inoltre, che di tal dichiarazioni non v’è ragione di dubitare tanto più che COGNOME COGNOME COGNOME è neppure costituito parte civile. Sottolinea, infine, che l’ipotesi secondo la quale la por
della casa svaligiata potrebbe essere stata lasciata aperta per errore è f una mera congettura. La motivazione è congrua, non presenta profili contraddittorietà o manifesta illogicità e non è dunque censurabile in questa
Col secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME difesa si duole che le attenuanti generiche siano state valutate solo equi e non prevalenti sulla aggravante contestata. Sottolinea a tal fine che il giud bilanciamento è stato compiuto nei medesimi termini anche per NOME COGNOME COGNOME quale, a differenza di COGNOMECOGNOME non è incensurato ed è stato ritenuto rispo di altri furti oltre a quello di cui al capo a).
Come noto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale «le statuizio relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindaca legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illog siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella ch giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così, testualm Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Nel caso di specie tale giudizio di comparazione risulta congruamen motivato. La Corte territoriale ha osservato, infatti, che la pena inflitta a è stata determinata nel minimo edittale e un giudizio di prevalenza delle atten rispetto alle aggravanti non era giustificato in ragione del valore dei beni t e del fatto che, nelle spontanee dichiarazioni rese in udienza, l’imputa limitato ad ammettere il furto senza fornire indicazioni sul modo in cui COGNOME erano entrati nella abitazione poi sv aligiata.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cor costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono eleme per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di 3.000,00 in della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d
6,Q)
spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2023
Il Consi COGNOME estensore COGNOME
Il Pre COGNOME nte