Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10466 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10466 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cavallaro NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d’appello di Catania Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna dell’imputato, resa all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 1 mesi 10, giorni 10 di reclusione ed euro 266,65 di multa per il reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 624 bis e 625 n. 2 c.p. commesso in data 1.4.2019 in Giarre.
Ha proposto ricorso l’imputato , per tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo, sviluppato in più punti, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Deduce in sequenza che la sentenza impugnata: a) non ha motivato adeguatamente in ordine alla prova della responsabilità del medesimo ricorrente; b) non ha considerato che il luogo in cui era avvenuto il tentativo di furto non costituiva privata dimora; di rimando ha omesso di riqualificare il fatto come furto ex art. 624-625 cod.pen. e di pronunciare il proscioglimento per carenza di
querela; c) non ha offerto adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.
Il PG ha anticipato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Le doglianze, pur esposte all’interno di un motivo formalmente unico, devono essere qui distinte in ragione degli autonomi oggetti che le costituiscono.
Il primo ed il terzo punto di censura sono affetti da assoluta genericità intrinseca ed estrinseca, che ne sancisce la inammissibilità.
Gli stessi contestano rispettivamente l ‘ affermazione della responsabilità dell’imputato e l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, insieme alla dosimetria della pena, in termini meramente assertivi, senza allegare, da un lato, gli elementi che fondano il proposto assunto e senza indiv iduare, dall’altro, i punti della sentenza impugnata che si intendono oggetto di censura.
Difetta quindi il confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perchè la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Cass. Pen. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Cass. Pen. Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181).
Trova, dunque, applicazione il principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass. Pen. Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Rv. 240109; Cass. Pen. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Cass. Pen. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425. Cfr., da ultimo, Sez. 3, 05/12/2023, n. 51630, n.m.).
Il secondo motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità.
3.1. Le due sentenze conformi sul punto hanno chiarito che il garage presso cui si era svolto il tentativo di furto aggravato costituiva pertinenza dell’abitazione rurale presso cui la persona offesa si recava con regolarità per coltivare la terra circostante, pur non essendo ivi residente.
In particolare, la sentenza di primo grado ha precisato che il garage era contiguo alla abitazione rurale in rilievo. La sentenza di secondo grado ha puntualmente aggiunto che «il garage costituisce, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, pertinenza della privata dimora, né rileva la circostanza che il proprietario abbia la residenza in luogo diverso».
3.2. L’argomento così addotto dalla sentenza impugnata è coerente ai principi applicabili in materia secondo la giurisprudenza di legittimità.
Ciò che, appunto, rileva, nella prospettiva di tutela oggetto de ll’art. 624 -bis cod. pen., è che si verta al cospetto di privata dimora o di luogo alla stessa pertinente, in tal senso venendo in rilievo i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. III, 12/05/2022, n. 33256). Rimane assolutamente irrilevante che il soggetto che ha la disponibilità del luogo risieda altrove.
Nel senso indicato sono stati ritenuti luoghi di privata dimora: l’immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato (Sez. 4 – , Sentenza n. 27678 del 23/06/2022, Rv. 283421 -01); l’immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5 – , Sentenza n. 8346 del 09/01/2025, Rv. 287569 -01).
Se in AVV_NOTAIO, non è dubbio che il garage possa qualificarsi come pertinenza, si è anche specificato che, al riguardo, rileva il collegamento funzionale al tipo di attività e non la contiguità fisica all’abitazione.
È stato ritenuto «pertinenza di luogo destinato a privata dimora » ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4 – , Sentenza n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470 -01).
La ratio della disposizione è appunto quella di tutelare i luoghi presso cui si svolgono attività della vita privata e che, comunque, agli stessi siano accessori.
3.3. Il ricorso ripete il motivo di appello senza nemmeno confrontarsi compiutamente con la distinta e corretta affermazione svolta sul punto dalla sentenza impugnata, come sopra evidenziata.
Le due sentenze hanno anche dato conto della contiguità materiale e della correlazione funzionale del garage all ‘ abitazione rurale presso cui la persona offesa periodicamente si recava e coerentemente ne hanno tratto la qualifica di
pertinenza di privata dimora del garage presso cui è stato tentato il furto contestato.
Il motivo, quindi , in parte qua , si mostra infondato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME