Furto in abitazione: quando il cortile diventa privata dimora
Il concetto di furto in abitazione si estende ben oltre le mura domestiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della tutela penale per le pertinenze degli immobili. La decisione affronta il caso di un furto commesso all’interno di un cortile condominiale, protetto da un portone d’ingresso.
La distinzione tra furto semplice e furto in abitazione è fondamentale per le conseguenze sanzionatorie. Il codice penale protegge non solo il luogo dove si dorme, ma ogni spazio destinato allo svolgimento della vita privata. Questo include aree esterne che sono funzionalmente collegate all’abitazione principale.
La nozione di pertinenza nel furto in abitazione
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la pertinenza è ogni bene idoneo ad arrecare utilità economica o funzionale all’immobile principale. Non è necessaria una contiguità fisica immediata. È sufficiente che il bene sia destinato al servizio o all’ornamento della dimora in modo durevole. Nel caso analizzato, la presenza di un portone d’ingresso è stata determinante. Tale elemento segnala chiaramente la natura privata del luogo a chiunque vi acceda.
L’imputato aveva richiesto la riqualificazione del fatto in furto aggravato comune. La difesa sosteneva che il cortile non potesse essere equiparato a una privata dimora. Tuttavia, la Corte ha ribadito che la percezione immediata della natura privata dello spazio impedisce tale declassamento.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla consolidata interpretazione dell’articolo 624-bis del codice penale. I giudici hanno evidenziato che il cortile è un luogo asservito all’immobile principale. La funzione di servizio e la protezione offerta dal portone d’ingresso rendono lo spazio parte integrante della sfera privata tutelata dalla norma.
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta coerente con i principi di diritto. La Corte ha sottolineato che non serve un rapporto di vicinanza fisica assoluta se esiste un legame funzionale chiaro tra la pertinenza e l’abitazione.
Le conclusioni
La decisione conferma un orientamento rigoroso a tutela della proprietà privata. Chi commette un furto in aree pertinenziali come cortili, garage o giardini recintati rischia la condanna per furto in abitazione. La presenza di recinzioni o portoni è un segnale inequivocabile della volontà di escludere terzi dallo spazio privato.
Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È stata inoltre inflitta una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Un furto commesso in un cortile è sempre furto in abitazione?
Sì, se il cortile è funzionalmente asservito all’abitazione e presenta segni chiari di natura privata, come un portone d’ingresso o una recinzione.
Cosa si intende per pertinenza di una privata dimora?
Si tratta di ogni bene che arreca utilità o ornamento all’immobile principale in modo durevole, anche senza una contiguità fisica immediata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11086 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11086 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Invero in tema di furto in abitazione, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4 – , n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470) e proprio l’esistenza di un portone d’ingresso al quale occorreva accedere per entrare all’interno del cortile dà conto della immediata percezione della natura privata del luogo ove è stato consumato il furto;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026
Il
(
I
NOME COGNOME
DEPO, (7″,TA
tim GLYPH
24 4R
7b26
Fu
i
.
•
<l i., •
T
A
'