Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45471 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45471 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a DIAMANTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto pronunciarsi Ilannullamento con rinvio dell.impugnata sentenza con riferimento al primo motivo del ricorso; in subordine, ltinammissibilità o il rigetto del
ricorso. visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha in parte riformato la decisione di primo grado, resa a esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, nei confronti di NOME COGNOME per i reati di c:ui all’art. 624 bis e 648 cod. pen. e, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, ha ridetermiNOME la pena in anni due di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Cosenza. Per quel che qui rileva, dagli atti risulta che l’imputato, dopo essersi introdotto in un appartamento -in quel momento aperto perché oggetto, insieme ad altri appartamenti contigui, di lavori di ristrutturazione- si impossessava di un portafogli e di un cellulare, sottraendo tali beni al proprietario, operaio in quel cantiere, che li deteneva all’interno del giubbotto, collocato nella predetta abitazione.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito illustrati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. pro pen.
2.1 Col primo motivo, si duole di violazione di l gge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, erroneamente individuato dalla Corte territoriale quale furto in abitazione, sulla base della riconduzione, a sua volta errata, del cantiere-abitazione in cui è avvenuto alla fattispecie di “privata dimora”. Nel ricordare orientamenti giurisprudenziali che hanno definito la nozione di privata dimora, la difesa osserva che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen., i luoghi di lavoro non possono definirsi private dimore, salvo che il fatto non sia avvenuto all’interno di un’area riservata al compimento di atti privati, preclusa ai terzi senza il consenso del titolare (come, ad esempio, le aree riservate di studi professionali, bagni privati, spogliatoi), e salva fatta la continuità o non mera occasionalità del rapporto tra il luogo e la persona. Ebbene, nel caso in esame, nessuno di tali requisiti ricorreva: l’abitazione in cui il furto è stato commesso non poteva definirsi tale, attesa la presenza di un cantiere, e, più in AVV_NOTAIO, l’assenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della caratterizzazione di un luogo nei termini di privata dimora.
Inoltre, si deduce anche il vizio di travisamento della prova, avendo la Corte erroneamente ritenuto che la persona offesa fosse un operaio impiegato nel cantiere, laddove la stessa persona offesa aveva dichiarato essere, al momento, “disoccupato”.
2.1 Col secondo motivo, si eccepisce di violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte d’appello applicato la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, dato il lievissimo pregiudizio cagioNOME, avendo peraltro l’imputato -fermato subito dopo l’avvenuto impossessamento della merce sottratta- immediatamente restituito la refurtiva alla persona offesa.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza con riferimento al primo motivo del ricorso; in subordine, l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte, in cui formula unicamente la richiesta di accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato, dovendo, in primo luogo, disattendersi l’assunto difensivo secondo cui il luogo in cui è avvenuto il furto non possa definirsi quale luogo di privata dimora. Come infatti affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – peraltro in riferimento a un furto commesso proprio all’interno di un cantiere edile – ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis, primo comma, cod. pen., la nozione di “privata dimora” deve intendersi in senso più esteso rispetto al concetto di “abitazione”, in quanto essa nozione va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Sez. 5, n. 2768 del 01/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262677 – 01: fattispecie di furto commesso all’interno di un cantiere edile allestito nel cortile di un immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione), in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 281952 – 01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l’ipotesi prevista dall’art. 624 bis, primo comma, cod. pen. in relazione ad un furto commesso all’interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio).
La giurisprudenza appena citata basta, di per sé, a contraddire la censura difensiva, basata su un’interpretazione -non condivisibile- degli orientamenti della Cassazione – in particolare, di Sezioni Unite D’COGNOME (Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017, D’COGNOME, Rv.270076-01) e sulla conseguente, errata applicazione di quegli orientamenti al caso specie. Il ricorrente, infatti, pur dopo aver convenuto
sul fatto che nei luoghi di lavoro sia possibile compiere atti tipici della vita privata, sostiene che ciò non sia però “sufficiente, come ritiene l’orientamento interpretativo maggioritario, per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora” (p. 3 del ricorso).
È vero, invece, il contrario, a condizione – beninteso – che si tratti di luoghi preclusi all’accesso di terzi, che abbiano le «stesse caratteristiche dell’abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto» (Sez. U., COGNOME, cit., in motivazione, par.2.3; cfr., ex plur., sulla falsariga di Sez. U D’COGNOME, cit., Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, Asaro, Rv. 283593 01, dove la Corte ha riconosciuto la sussistenza del delitto in relazione a un furto commesso all’interno di un motopeschereccio dotato di cabine e di bagni. V. anche, sempre con riferimento ai luoghi di lavoro, Sez. 5, n. 5755 del 19/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284219 – 01; nonché Sez. 4, n. 24377 del 26 aprile 2018, COGNOME, non mass.). Ebbene, ove si tengano presente i principi fin qui ricordati in tema di (limiti alla) estensibilità della nozione di privata dimora ai luoghi di lavoro, dovrà anche notarsi la correttezza con cui la Corte territoriale ha applicato quei principi al caso di specie, chiarendo come nel cantiere 1) fosse precluso l’accesso a terzi non autorizzati senza il consenso dell’avente diritto, 2) gli operai vi lavorassero in maniera non occasionale, 3) erano in corso i lavori edili al momento dell’ascritto furto, sicché l’imputato doveva ragionevolmente immaginare che vi fossero operai intenti ad attività lavorativa.
Quanto al dedotto vizio di travisamento della prova, va rimarcata con decisione l’inconferenza dell’eccezione: il fatto che la persona fosse “al momento disoccupata” -profilo che la difesa trae da una dichiarazione, verbalizzata al momento della querela, della persona offesa, e che viene valorizzata al fine di dimostrare la mera occasionalità della presenza della persona offesa all’interno dello stabile- non esclude, evidentemente, che la stessa si trovasse -in quel preciso momento storico e in quel cantiere edile- nell’appartamento in via di ristrutturazione in cui è stato commesso il furto e in cui svolgeva (o aveva fino ad allora svolto, poco importa) mansioni di operaio.
In altri termini, il dato è del tutto estraneo alle circostanze che assumono rilievo ai fini della qualificazione del luogo come “privata dimora”.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi, la difesa, con la precipua valutazione effettuata dalla Corte territoriale in punto di mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno. Invero, i Giudici d’appello hanno accuratamente indicato sia il contenuto del portafogli sottratto (in cui erano presenti, insieme ad alcune banconote, tre
documenti personali), sia il valore, certo non irrisorio, dello smartphone di ultima generazione; soprattutto, è stato correttamente evidenziato come l’impossessamento di un dispositivo contenente informazioni personali, quale appunto uno smartphone, avrebbe potuto esporre la persona offesa ad ulteriori danni oltre a quello strettamente economico. Risultano pertanto correttamente applicati i principi enucleati dalla Corte di legittimità, secondo cui, ai fini della «configurabilità della circostanza attenuante dell’avere agito per conseguire o dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo recat con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali» (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, NOME COGNOME Rv. 275950 – 01).
A ulteriore conferma della manifesta infondatezza della prospettazione difensiva, che insiste sul quasi contestuale ritrovamento della refurtiva grazie all’indicazione fornita dall’imputato, una volta tratto in arresto, può ricordarsi che il principio, appena ricordato, in tema di valutazione del pregiudizio complessivo, in termini effettivi o potenziali, è stato ribadito finanche con riguardo all’ipotesi di tentato furto (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, COGNOME, Rv. 283980 – 01), in cui il pregiudizio complessivo arrecato dalla condotta furtiva è, evidentemente, attenuato.
In ogni caso, l’inconferenza del rilievo difensivo risalta ancor più evidentemente ove si consideri che, «ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l’entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi» (Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 – 01).
Da quanto sopra esposto, consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14/07/2023
Il Consigliere estensore
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