Furto in Abitazione: Anche il Furto nel Box è Reato Aggravato?
Il concetto di furto in abitazione è spesso associato all’effrazione all’interno di un appartamento o di una casa. Tuttavia, la legge estende questa tutela anche agli spazi accessori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24680/2024) chiarisce in modo definitivo che anche il tentativo di furto all’interno di un box auto rientra a pieno titolo in questa grave fattispecie di reato, confermando un principio fondamentale sulla protezione della sfera privata.
I Fatti del Caso: Tentato Furto in un Box
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di evasione e concorso in tentato furto. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione contestando la qualificazione del fatto come tentato furto in abitazione. La sua difesa sosteneva che l’azione criminosa aveva interessato esclusivamente un box, un locale che, a suo dire, non poteva essere considerato come una “privata dimora” ai sensi della legge.
L’Argomentazione Difensiva
Il ricorrente basava la sua tesi su un’interpretazione restrittiva della norma, secondo cui il reato previsto dall’art. 624-bis del codice penale dovrebbe applicarsi solo ai luoghi in cui una persona svolge la propria vita domestica. Un box, essendo un locale disabitato e adibito al solo deposito, non rientrerebbe in questa categoria. Questa linea difensiva mirava a ottenere una riqualificazione del reato in furto semplice, con conseguenze sanzionatorie decisamente meno afflittive.
La Decisione sul Furto in Abitazione e le Pertinenze
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso “manifestamente infondato” e quindi inammissibile. I giudici hanno chiarito che la nozione di privata dimora, tutelata dalla norma sul furto in abitazione, è più ampia di quanto sostenuto dal ricorrente. La legge, infatti, non protegge solo l’abitazione in senso stretto, ma anche tutti quegli spazi che ne costituiscono una pertinenza.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri principali.
Il primo è il testo stesso dell’articolo 624-bis del codice penale. La norma punisce chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, “mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”. La parola “pertinenze” è quindi esplicitamente inclusa nel dettato normativo, non lasciando spazio a dubbi interpretativi. Un box auto, essendo funzionalmente collegato all’abitazione principale, ne rappresenta una classica pertinenza.
Il secondo pilastro è la giurisprudenza costante della stessa Corte. I giudici hanno richiamato un precedente orientamento consolidato, citando una sentenza del 2018 (n. 35764) in cui si affermava che “integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora”. Questa coerenza giurisprudenziale rafforza l’interpretazione estensiva della norma, garantendo certezza del diritto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio giuridico di notevole importanza pratica: la tutela penale accordata alla dimora privata si estende a tutti gli spazi che, pur non essendo abitati, sono al servizio dell’abitazione. Garage, cantine, soffitte e cortili sono quindi protetti dalla stessa norma che punisce il furto in casa. La decisione della Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la palese infondatezza delle sue argomentazioni.
Rubare in un garage è considerato furto in abitazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il furto commesso in un garage (o box) è qualificato come furto in abitazione, poiché il garage è considerato una pertinenza della dimora privata, esplicitamente tutelata dall’art. 624-bis del codice penale.
Cosa si intende per ‘pertinenza’ ai fini del reato di furto in abitazione?
Per pertinenza si intende un luogo, come un garage o una cantina, che, sebbene disabitato, è funzionalmente collegato e serve l’abitazione principale. La legge estende la protezione a questi spazi accessori.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Di conseguenza, ha confermato la condanna dell’imputato per tentato furto in abitazione e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24680 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24680 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di evasione (capo A) e concorso in tentato furto in abitazione (capo B);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che contesta la qualificazione del fatto di cui al capo B come furto in abitazione, perché l’azione criminosa ha interessato soltanto un box – è manifestamente infondato considerato che l’art. 624-bis cod. pen. punisce espressamente anche il furto realizzato mediante introduzione nelle pertinenze di una privata dimora, e ricordato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte «integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018 Rv. 273597 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024