Furto Energia Elettrica: Quando il Danno Non è Mai di “Speciale Tenuità”
Il furto energia elettrica è un reato che, sebbene possa sembrare di modesta entità, nasconde complessità giuridiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico, confermando un orientamento consolidato riguardo all’impossibilità di applicare, di regola, l’attenuante del danno di speciale tenuità. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il delitto di furto aggravato, commesso sottraendo energia elettrica fino al febbraio 2018. La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la richiesta di applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4, del Codice Penale, che i giudici di merito gli avevano negato.
La Decisione della Suprema Corte sul Furto Energia Elettrica
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di furto energia elettrica in contesti domestici. La decisione si fonda su una logica precisa legata alla natura stessa del reato.
Le motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nella natura continuativa del reato. La Cassazione ha spiegato che, nel furto di energia elettrica, l’appropriazione illecita non è un singolo evento istantaneo, ma avviene attraverso un “flusso continuo”. La consumazione del reato, pertanto, si protrae per tutto il periodo in cui l’abitazione è occupata e l’allaccio abusivo è attivo.
Questo aspetto è cruciale: anche se il consumo giornaliero può sembrare minimo, la somma dei prelievi illeciti lungo un arco temporale esteso porta inevitabilmente a un danno economico che non può essere qualificato come di “speciale tenuità”. La Corte richiama esplicitamente un precedente (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022), secondo cui l’attenuante, in questi casi, non può di regola essere concessa proprio perché la condotta criminosa si estende nel tempo. I giudici di merito si sono fedelmente attenuti a questo principio, rendendo la censura dell’imputato infondata.
Le conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche nette. In primo luogo, stabilisce che chi commette un furto energia elettrica difficilmente potrà beneficiare di uno sconto di pena legato alla presunta lieve entità del danno, a causa della natura protratta della condotta. In secondo luogo, dichiarando il ricorso inammissibile, la Cassazione ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un motivo palesemente infondato. Questa decisione rafforza la linea dura della giurisprudenza contro i “furbetti” della bolletta, sottolineando che la continuità dell’illecito aggrava la posizione dell’imputato, anziché attenuarla.
È possibile ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità per il furto di energia elettrica?
Di regola, no. La Corte di Cassazione ha stabilito che, poiché il furto avviene tramite un flusso continuo e protratto nel tempo, il danno complessivo non può essere considerato di speciale tenuità, anche se il consumo giornaliero è basso.
Perché la continuità del prelievo è così importante per la decisione dei giudici?
La continuità del prelievo dimostra che il reato non è un singolo episodio isolato, ma una condotta illecita che si estende per tutto il periodo dell’allaccio abusivo. La somma dei singoli prelievi costituisce un danno patrimoniale complessivo che esclude la possibilità di applicare l’attenuante.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5405 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5405 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 10/05/1970
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo fino al 14 febbraio 2018);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
-che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuant del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l’illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata» (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, Rv. 284178), principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame s punto (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presid