Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10266 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10266 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni trasmesse in data 7/11/2025 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato l’imputato NOME COGNOME alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto responsabile del delitto previsto e punito dall’art. 110, 624, 625 n. 7 e 7 bis cod. pen. commesso a Porto Recanati in data 11.05.2019.
Ha proposto ricorso l’imputato articolando due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 625, comma 7 bis cod.pen. Deduce che la sentenza impugnata
ha applicato, oltre all’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen., anche quella di cui all’art. 625 n. 7 -bis cod.pen., incorrendo nei lamentati vizi laddove non aveva considerato che: a) tali due aggravanti non sono destinate a concorrere posto che il loro cumulo integra un bis in idem sostanziale; b) l’aggravante di cui all’indicato n. 7bis postula una violenza sulle cose qui non ravvisabile. Ad avviso del ricorrente, pertanto, dalla esclusione RAGIONE_SOCIALE aggravante, con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE forbice edittale, deve farsi discendere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, rimodulato sul nuovo minimo così risultante.
2.2. Con il secondo motivo, riferito formalmente alla «errata qualificazione giuridica del fatto», deduce che la sentenza impugnata ha attribuito al ricorrente il concorso nel furto senza dare conto del contributo dallo stesso arrecato al fatto di reato.
Il PG ha anticipato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il secondo motivo, che, logicamente, deve essere valutato per primo, è inammissibile.
La corte territoriale ha motivato compiutamente la responsabilità dell’imputato rimarcando come lo stesso fosse stato colto mentre era impegnato a caricare sull’auto di cui aveva la disponibilità le lastre di rame sottratte dal sito archeologico posto a distanza di pochi metri. Si tratta di situazione che, in difetto di contrarie allegazioni, correttamente la sentenza impugnata ha valorizzato per ascrivere, in via di immediatezza logica, al medesimo imputato la partecipazione all ‘ azione di furto, a poco rilevando, nel quadro delineato, l ‘ eventuale distribuzione di ruoli e, persino, l’eventuale partecipazione di terzi non meglio individuati.
A fronte RAGIONE_SOCIALE logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione offerta dalla doppia conforme di condanna, la difesa ricorrente non prospetta che generiche censure che non hanno altro costrutto se non quello di richiedere in modo generico una rivisitazione del quadro probatorio, in termini che sono inammissibili nel presente giudizio di legittimità in quanto versate totalmente in fatto e prive di qualsiasi confronto concreto con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il primo motivo è infondato.
3.1. La difesa prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione RAGIONE_SOCIALE aggravante ex art. 625, comma 7bis cod.pen. Deduce che il cumulo di tale aggravante a quella di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen. integra una duplicazione sostanziale già quest’ultima determina aggravamento per essere le « cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici…o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza», con sovrapposizione a ll’elemento qualificato dal n. 7-bis che., per quanto qui di interesse, ha ad oggetto , tra l’altro, «componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica». Il bis in idem così segnalato, ad avviso RAGIONE_SOCIALE difesa, dovrebbe trovare soluzione nell’ assorbimento RAGIONE_SOCIALE aggravante contemplata dal citato n.7bis , la cui esclusione dovrebbe farsi discendere in via autonoma dal rilievo che fa qui difetto la violenza sulle cose che è richiesta dalla menzionata fattispecie aggravatrice.
3.2. Tanto premesso, deve muoversi dall’osservare che l ‘imputazione oggetto dell’accertamento contesta al ricorrente ed al suo concorrente il fatto che «si impossessavano di 100 Kg di rame, sottraendolo da un tetto di un capanno ubicato all’interno di un sito archeologico di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ».
3.2.1. La sentenza impugnata, sulla base RAGIONE_SOCIALE contestazione così articolata, ha rilevato la ricorrenza di due aggravanti, individuate dalla descrizione in fatto in relazione alle coordinate normative costituite dal riferimento ai nn. 7 e 7bis dell’art. 625 cod.pen.
In particolare, tra le molteplici previsioni contenute nel richiamato n. 7 dell’art. 625 cod.pen., la decisione ha ritenuto integrata quella dell’esposizione alla pubblica fede «perché, in tema di furto, è configurabile tale aggravante anche quando l’area in cui i beni si trovano è recintata, ma priva di vigilanza continua, come nel caso di specie (Cass. sez. 5 n. 51098 del 21/09/2017)».
Quanto poi alla disposizione di cui all’art. 625 n. 7bis cod.pen., ne ha confermato la ricorrenza con riguardo al fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di servizi pubblici «perché le lastre di rame sono state asportate dall’interno del sito archeologico in cui si svolge un servizio pubblico, vale a dire un’attività diretta a soddisfare in via immediata esigenze RAGIONE_SOCIALE collettività e gestita da soggetti pubblici».
3.2.2. Il ricorso, non contestando la ricorrenza (oltre che in diritto, anche) in fatto del l’aggravante RAGIONE_SOCIALE esposizione dei beni a lla pubblica fede su cui è stata fondata
la aggravante ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod.pen., ha concentrato la sua doglianza sulla circostanza che sia stata riconosciuta e ritenuta applicabile al caso di specie la aggravante di cui all’art. 625 n. 7 -bis cod.pen.
3.2.3. Definito così l’oggetto dell’accertamento e delle questioni sottoposte al giudizio, vengono qui concretamente in considerazione due aggravanti che, essendo prive di interferenze astratte, possono cumularsi senza determinare alcun concorso apparente di norme.
La giurisprudenza di legittimità, in effetti, esaminando le relazioni di struttura tra le molteplici sotto-fattispecie descritte ai nn. 7 e 7bis dell’articolo in commento, ha individuato un rapporto di specialità limitato ai casi in cui vengano in rilievo cose che, da un lato, siano «destinate a pubblico servizio» ai sensi RAGIONE_SOCIALE prima disposizione, dall’altro, costituiscano «componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture… di altri servizi pubblici » , ai sensi RAGIONE_SOCIALE seconda. Nel senso specificato è stato, appunto, affermato che «In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7-bis, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE destinazione all’erogazione di un servizio pubblico del materiale sottratto ad infrastrutture, può concorrere con quella RAGIONE_SOCIALE esposizione del bene alla pubblica fede non ricorrendo un rapporto di necessaria implicazione tra le due fattispecie, ma non con la diversa ipotesi prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE destinazione del bene a pubblico servizio o pubblica utilità, rispetto alla quale si pone in rapporto di specialità » (Sez. 5 – , Sentenza n. 8002 del 13/01/2021, Rv. 280744 -01).
Alla stregua dell ‘ indicazione così richiamata, nessuna interferenza ed, a fortiori , nessun rapporto di specialità si apprezza tra le specifiche aggravanti qui in considerazione che hanno riguardo rispettivamente alla situazione di controllo sul bene -quanto all’ aggravante RAGIONE_SOCIALE esposizione alla pubblica fede – ed alla coesione strutturale o funzionale ad infrastrutture destinate al pubblico servizio -quanto alla restante aggravante.
Vertendosi al di fuori del perimetro in cui l’interferenza delle fattispecie consente l’operare del principio di specialità, le aggravanti qui concretamente in rilievo sono destinate a cumularsi senza alcuna questione di concorso apparente di norme.
3.3. Il ricorso deve essere disatteso anche laddove prospetta che la ricorrenza in concreto RAGIONE_SOCIALE aggravante di cui all’art. 625 n. 7 -bis cod.pen. è stata affermata dalla sentenza impugnata in violazione di legge.
3.3.1. L ‘ aggravante contestata appare ricorrente in tanto in quanto le lastre possano qualificarsi come «componenti metalliche o altro materiale sottratto ad
infrastrutture destinate all’erogazione … di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica ».
3.3.2. Secondo indirizzo che merita continuità, «Ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l’altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all’erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest’ultima deve essere parte di un’infrastruttura effettivamente destinata all’erogazione del servizio pubblico» (Sez. 5, Sentenza n. 26447 del 06/04/2017, Rv. 270537 -01. Cfr. ex multis Sez. 5 – , Sentenza n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 -01).
Il nesso oggettivo è, quindi, integrato dalla funzionalità RAGIONE_SOCIALE cosa alla erogazione del servizio. Siffatta strumentalità, peraltro, può essere realizzata anche da una funzione di protezione del servizio (cfr. Sez. 5 – ,Sentenza n. 8002 del 13/01/2021, Rv. 280744 -01 in cui sono state ritenute a tal fine rilevanti le componenti metalliche RAGIONE_SOCIALE balaustra messa a protezione di una pista ciclabile).
3.3.3. Nel caso di specie, le lastre di rame erano appunto poste a tutela del patrimonio del sito archeologico e svolgevano, come tali, una funzione strumentale all’erogazione del servizio gestito dal sito. Il che integra l’elemento oggettivo menzionato me ntre non è in discussione la ricorrenza dell’elemento soggettivo, correlato alla riferibilità del sito ad ente pubblico. Ed, invero, è incontroverso che il sito era di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.3.4. Priva di rilievo risulta, invece, la circostanza che l’asportazione sia avvenuta senza violenza sulle cose.
Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, l ‘aggravante di cui all’art. 625 n. 7bis cod.pen. non postula intrinsecamente una violenza sulle cose, tale connotazione non rientrando né tra i requisiti espliciti né tra quelli impliciti RAGIONE_SOCIALE disposizione, secondo quanto si è illustrato.
La relazione rilevante tra la componente metallica e la infrastruttura cui accede può essere anche soltanto di tipo funzionale, senza alcun collegamento materiale che la sottrazione debba infrangere. A fortiori la violenza non è richiesta quando oggetto RAGIONE_SOCIALE sottrazione sia l’ «altro materiale» che pure è considerato dalla norma e che può parimenti non intrattenere alcun legame materiale con la infrastruttura, essendo al riguardo necessario e sufficiente un nesso di stretta ed immediata strumentalità funzionale.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME