Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5001 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5001 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, 99 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che risponde del reato di furto colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione anche se eventualmente realizzato materialmente da terzi. Nel caso di specie, appare indubbio che il ricorrente, in quanto abitante dell’appartamento abusivamente allacciato, fosse l’unico ad avere un personale e concreto interesse al prelievo irregolare di gas, essendo parimenti certo che lo stesso fosse consapevole di star prelevando gas in modo fraudolento, dal momento che non versava alla società di distribuzione alcun corrispettivo;
Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta la correttezza del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); il suddetto motivo è, altresì, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026