Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 688 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a PALERMO il 05/08/1997
COGNOME NOME nato a PALERMO il 04/01/1999
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno progosto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 1Q, NOME COGNOME che ha confermato la condanna loro inflitta loro per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, com nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo sino al 23 maggio 2018); per
che l’atto di impugnativa, sottoscritta dal loro comune difensore, consta di un solo motivo più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, nella parte in cui censura la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto di furto aggravato di en elettrica loro ascritto, è privo di specificità, perché risulta meramente riproduttivo di pr doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), che, anche tramite i congruo riferimento a peculiari elementi di fatto della fattispecie, ha dato conto di av rettamente applicato il pacifico principio di diritto secondo cui risponde del reato di fur energia elettrica anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete d distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 597 del 05/02/2020, Rv. 278438);
che il motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la mancata applicazione della scriminan dello stato di necessità, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno gr alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quind applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti» (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640), come nel caso di specie, in cui le precarie condizioni economiche in cui versavano i componenti del nucleo familiare degli imputati non erano di per sé sufficienti ad attestarne una situazione oggettiva di pericolo imminente e transitorio di danno grave alle loro persone, correlata alla mancanza dell’energia elettrica (vedasi pag. 3 dell sentenza impugnata);
che il motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta la mancata applicazione dell’art. 62 n cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l’attenuante del danno di particol lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l’appropriazione illecit energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata» (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Rv. 243977 (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata);
che il motivo di ricorso, nella parte in cui censura il diniego di concessione delle circosta attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per dirit vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implican una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittim qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficie motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (S U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931), come nel caso di specie, in cui la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato non esibisce profili di palese illogici
o di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come non si rivenissero in atti ulteriori elementi positivi da cui desumere l’applicabilità delle atte generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate); donde, tutti i rilievi al rigu formulati sono non consentiti in questa sede;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente