Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40571 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40571 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto alla pena di mes sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravat energia elettrica (artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.)
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge i relazione all’art. 53 legge n. 689/1981 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione relazione ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. è indeducibile perché fond argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedott appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolver la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ricorso, che, nel rigettare la richiesta di sostituzione della pena detenti quella pecuniaria, non ha fatto riferimento ai precedenti penali tout court, ma ne ha evidenziato appunto la pluralità, gravità e specificità, così concludendo pe impossibilità di formulare il giudizio prognostico favorevole cui è subordinata possibilità dell’invocata sostituzione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023.