Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41425 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41425 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre p cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilit dell’imputato in ordine al delitto di furto di energia elettrica.
Considerato che il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, con il quale censura la riconducibilità all’imputato dell’azione furtiva, è manifestamente infondato in qua articola doglianze in fatto, meramente reiterative di quelle già adeguatamente disattese da corte territoriale, la quale ha sottolineato la consapevolezza dell’abusività dell’allaccio da dell’imputato, avendo questi continuato a fruire dell’erogazione di energia, nonostante distacco dell’utenza per morosità.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale si censura la dosimetrìa della pena inflitta, senza alcun confronto con le argomentazioni contenute nel sentenza impugnata, conformi ai canoni della logica e al dettato di cui agli artt. 132 e 133 pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/06/2023