Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44328 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 44328  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 1° marzo 2024, ha respint l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Palermo composizione monocratica, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto energia elettrica di cui all’art. 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di c 625 n. 2 e 7 cod. pen.
All’imputato era stato contestato di essersi impossessato di energia elet sottraendola alla RAGIONE_SOCIALE, al fine di trarne profitto, tr realizzazione di un allaccio abusivo alla rete.
La Corte di Palermo, nel confermare la sentenza del Giudice di prime cure, sottolineato che il fatto che l’imputato fosse presente sui luoghi al mo dell’accertamento unitamente alla mancanza di un regolare contratto di fornitur energia elettrica a lui intestato costituivano chiari indici del collegam l’imputato e l’appartamento interessato dall’allaccio abusivo, non avendo egli pe fornito alcuna spiegazione alternativa. Veniva confermata, quindi, la pe responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli, escludendo sia la possi riqualificare il fatto ex art. 640 cod. pen. sia quella di considerare suss scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. in assenza del requisito dell’att pericolo di un grave danno alla persona. Non poteva poi escludersi l’aggravant cui all’art. 625, n.7 cod. pen., la quale sussiste in ogni caso in cui la sottrattiva riguardi un bene come l’energia elettrica, oggettivamente indiriz soddisfacimento di esigenze della generalità dei consociati. Quanto alle censu punto di trattamento sanzionatorio, la stessa Corte aggiungeva che i preced dell’imputato risultavano idonei a fondare il giudizio di particolare pericolos legittima l’applicazione della recidiva.
 Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore, lamenta con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, le ed e), cod. proc. pen., in quanto il Giudice di secondo grado, pur ritenendo inf il primo motivo d’appello, si era limitato a riportare un precedente di questa C legittimità senza farne corretta applicazione.
3.1 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in rela all’esclusione della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. Sostiene, infat dimostrato le ragioni per le quali avrebbe agito in modo da evitare l’immin pericolo attuale di un danno grave a sé e ai suoi familiari, tra cui la d economica in cui versava in modo permanente.
3.2 Con un ultimo motivo, il ricorrente censura l’entità del trattamento sanzionatorio per essersi il Giudice di merito discostato dal minimo edittale senza adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il primo motivo è manifestamente infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la sottrazion di energia elettrica attuata mediante l’allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta d derivazione dell’RAGIONE_SOCIALE, integra il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolen e non quello di truffa, in quanto l’alterazione del sistema di misurazione dei consum conseguente a tale condotta determina l’erogazione dell’energia elettrica contro l volontà dell’ente erogatore (Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, Rifici, Rv. 269013 – 01 Sez. 5 – n. 5055 del 23/09/2019, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 278307 COGNOME 01; Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, PM in proc. Favasulli, Rv. 252458 – 01). Nel caso in esame, è del tutto pacifico che l’imputato si fosse abusivamente collegato alla re di distribuzione ENEL mediante un cavetto, senza essere titolare di alcun contratto.
Stesse considerazioni valgono per il secondo motivo, non trovando applicazione l’esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno gra alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile (cfr. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267640 – 01). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio esposto, osservando che non ricorrevano i presupposti della inevitabilità del pericolo, che il prelievo si era protratto pe cinque anni, che non era stato neppure dimostrato lo stato di bisogno comunque fronteggiabile COGNOME con COGNOME gli COGNOME ordinari COGNOME sistemi COGNOME di COGNOME protezione COGNOME sociale (Sez. 4 – n. 38888 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285006 – 01).
Quanto al terzo motivo, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudi di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato non analiticamente, ma nel loro insieme, gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infatti discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetic della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). E’ dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazion costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nella fattispe pena è stata correttamente commisurata in considerazione della protrazione della condotta illecita e della personalità dell’agente (gravato da plurimi precedenti penal E’ invero consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra ne
discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’ar pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aume come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/20 Rv. 245596 – 01). Nel caso in esame la pena, determinata in mesi otto di recl è ampiamente al di sotto del medio edittale.
Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Segue per legge la co dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Così deciso in Roma il 5 novembre 2024.