Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12860 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12860 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 22/09/1987 avverso la sentenza del 30/05/2024 della Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglirrento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo ha confermato la con ,I:nna di COGNOME NOME per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza SJ cose destinate a pubblico servizio.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando due motivi. Con il primc deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all’affermazione della responsabilità del COGNOME, nonostante il contratto di fornitura poi cessato fosse intestato alla moglie del medesimo, la quale si era accusata dell’abusivo allaccio alla rete elettrica effettuato all’insaputa del marito. La Corte territoriale non avrebbe indivicuato contributo concorsuale prestato dall’imputato alla consumazione del reato, tri n ,,isando altresì il compendio probatoriog non avendo considerato come egli nell’immed atezza dell’accertamento dell’illecito si sia dichiarato innocente. Analoghi vizi vengono de:I n ::tti con il secondo motivo in riferimento al riconoscimento delle contestate aggravanti. Con riguardo a quella di cui al n. 2 dell’art. 625 c.p. il ricorrente eccepisce che alcuna violenz sarebbe stata esercitata su beni diversi dalla cosa sottratta, posto che la mano -n ssione operata si sarebbe limitata allo svitamento delle viti del contatore ed al collegan – ento dei cavi. Quanto a quella di cui al n. 7 dell’art. 625 c.p. deduce invece che la destina one al pubblico servizio o a pubblica utilità non possa desumersi semplicemente dalla natura del bene sottratto, ma sia necessario dimostrare che la condotta furtiva abbia connprcm esso o messo in pericolo il pubblico servizio ovvero reso inutilizzabile o meno efficiente Ma cosa per l’uso di pubblica utilità. Nel caso di specie il quantitativo di energia sottr31::a n sarebbe stato tale da determinare disservizi nell’erogazione del servizio pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. In particolare infondato è il primo motivo.
Correttamente la Corte territoriale, ai fini dell’affermazione della respcm;abilit dell’imputato, ha evidenziato come il COGNOME, sottoscrivendo il verbale di verifica redatto dagli operatori della compagnia elettrica, abbia certificato non solo di abitare nell’immobile abusivamente allacciato alla rete elettrica – nel quale risulta peraltro fosse da trm? mesi ristretto agli arresti domiciliari – ma altresì di essere “utilizzatore di fatto” della forn di energia. Non solo, altrettanto logicamente, il giudice del merito ha valorizzato a tresì i fatto che l’allaccio abusivo era stato effettuato direttamente al contatore relatifo al fornitura di cui la moglie dell’imputato era stata intestataria e da tempo ci attiva contatore collocato all’interno dell’abitazione e dunque accessibile indiscriminataniente da tutti coloro che vi vivevano.
Il ricorrente lamenta la svalutazione della “confessione” resa dalla moglie dell’imputato di essere stata lei a manomettere il contatore in un periodo in cui l’imputato si Covava lontano da Villabate. L’obiezione però non si confronta compiutamente con la momnazione della sentenza, che ha evidenziato come, sotto il profilo fattuale, la materiale es?cuzione
dell’allacciamento abusivo non esaurisce la condotta illecita, che si consuma attrav3rso la successiva sottrazione dell’energia che mediante esso viene operata e che nel :aso di specie si è protratta per un significativo arco temporale. Logicamente dunque la COGNOME ha ritenuto sulla base delle risultanze esposte che il COGNOME, indipendentemente fatto che avesse o meno egli operato la manomissione, fosse consapevole di utilizzare l’i:nergia elettrica sottratta alla rete attraverso l’abusivo allaccio effettuato sul contatore. Ed in senso i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio afferrato da questa Corte, per cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato eventualmente da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04(2021, COGNOME, Rv. 281440).
Né le conclusioni dei giudici del merito contrastano con i principi affermati dal proc:adente di legittimità evocato nel ricorso (Sez. IV, n. 35422 del 11/11/2020, VislIi, non massimata), atteso che nell’occasione questa Corte ha censurato l’apeidittico riconoscimento della responsabilità concorsuale in capo a soggetti nei confronti :1 ,1 qual non erano evidenziati elementi indicativi della consapevolezza di utilizzare ,!:nergia sottratta alla rete, non risultando provata nemmeno la loro stabile presenza nell’innmobile servito dall’allacciamento abusivo. Va invece rimarcato che con la medesima se -11:énza il giudice di legittimità ha invece respinto il ricorso di un terzo imputato ristretto agli arr domiciliari nell’abitazione servita e risultante con certezza l’unico utilizzatore dell’unerg nella inevitabile consapevolezza della sua provenienza.
Manifestamente infondate sono le censure proposte con il secondo motivo con riquardo alla configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose, atteso che le rriDdalit dell’allacciamento abusivo – che inevitabilmente comporta l’utilizzo di forza fisic3, non importa se non eclatante – descritte dallo stesso ricorrente hanno comportali° una manomissione del contatore che ne ha alterato l’integrità, non essendo necessario itie ciò comporti il danneggiamento definitivo.
Infondate sono invece le ulteriori doglianze formulate con il medesimo mo:io con riguardo all’altra aggravante contestata. Doglianze che il ricorrente sostiene evocando un risalente ed ormai superato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., relativamente al furto SJ cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, presupporrebbe che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità (Sez. 2, n. 1176 del 20/06/1967, (::orona, Rv. 105901; Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967, Russo, Rv. 104749; Sez. 2, n 49 del 17/01/1967, COGNOME, Rv. 104369).
Come ribadito anche di recente, successivamente questa Corte ha invece costantemente riconosciuto la validità dell’opposto indirizzo ermeneutico – al quale il Collegio aderisce secondo cui l’aggravante sussiste in caso di sottrazione di energia elettrica nediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (3ez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266229). In linea con tale principio, si è osservato che tale aggravante è configurabile in caso di sottrazione ridiante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene el stolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (S:!2. 5, n. 27996 del 18/05/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 29329 del 23/03(2023, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282543). Le ipotesi descritte nell’art. 625, comma primo, n. 7, c.p., infatti, trovane il lo comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che .9?.rvono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o del proprietario o per le qualità ad esse inerenti, appartenenti alla pubblica amministra:ione o al privato (linee e vetture ferroviarie, valori bollati, elettrodotti, acquedotti, gasdott , telefoniche, fontane pubbliche, biblioteche, farmaci situati in un ospedale o in u “i pronto soccorso, ecc.). È irrilevante, pertanto, il dato della loro appartenenza alla pubblica amministrazione o ad un privato, risultando sufficiente soltanto il loro attuale svolgimento di una funzione di utilità generale (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285122).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/2/2025