Furto di energia elettrica e stato di necessità: la Cassazione chiarisce i limiti
Il tema del furto di energia elettrica rappresenta una fattispecie frequente nelle aule giudiziarie, spesso giustificata dagli imputati con situazioni di precarietà economica. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha tracciato un confine netto sull’applicabilità delle esimenti, in particolare quando il reato coinvolge attività commerciali.
La questione centrale riguarda la possibilità di invocare lo stato di necessità per giustificare un allaccio abusivo alla rete elettrica nazionale. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta per precisare che la tutela penale del patrimonio non può cedere di fronte a esigenze di natura puramente economica legate all’esercizio di un’impresa.
Il caso del panificio e l’allaccio abusivo
La vicenda trae origine dalla condanna di un titolare di un panificio-pizzeria per tentato furto aggravato. L’imputato aveva tentato di alimentare la propria attività commerciale attraverso un collegamento illegale alla rete di distribuzione, eludendo i sistemi di misurazione del consumo. La difesa ha basato il ricorso sulla presunta sussistenza dello stato di necessità, previsto dall’articolo 54 del Codice Penale.
Secondo la tesi difensiva, l’allaccio abusivo era l’unico modo per garantire la prosecuzione dell’attività lavorativa e, di conseguenza, il sostentamento del nucleo familiare. Questa interpretazione estensiva della norma mira a far rientrare le difficoltà finanziarie aziendali tra i pericoli attuali di un danno grave alla persona.
Perché lo stato di necessità non salva il commerciante
La Suprema Corte ha rigettato fermamente questa impostazione. Lo stato di necessità richiede che il fatto sia commesso per scongiurare un pericolo attuale di un danno grave alla persona, inteso come minaccia alla vita o all’integrità fisica. Nel caso di specie, l’energia elettrica non serviva per un’abitazione privata o per alimentare apparecchiature mediche salvavita, ma per far funzionare forni e macchinari di un’attività commerciale.
Le attività d’impresa, pur essendo fondamentali per il reddito, non rientrano nel concetto di stretta necessità di vita che giustifica la violazione della legge penale. Il furto di energia elettrica per scopi commerciali rimane dunque un reato pienamente punibile, senza che la crisi economica possa fungere da scriminante.
Il giudizio di bilanciamento e il ruolo della Cassazione
Un altro punto focale della decisione riguarda il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. L’imputato contestava l’esito della comparazione effettuata nei gradi di merito, chiedendo una valutazione più favorevole. La Cassazione ha ricordato che tale giudizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito.
Se la motivazione fornita dalla Corte d’Appello è logica, coerente e tiene conto della gravità del fatto (incluso il danneggiamento della rete di distribuzione), essa non può essere sindacata in sede di legittimità. La Corte ha dunque confermato la correttezza del ragionamento dei giudici precedenti, che avevano dato rilievo al danno arrecato alla società distributrice.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura eccezionale dello stato di necessità. Tale istituto non può essere trasformato in una sorta di autorizzazione al compimento di illeciti per chiunque si trovi in difficoltà finanziarie. La distinzione tra bisogni primari dell’individuo e interessi economici dell’impresa è netta e invalicabile.
Inoltre, la Corte ha evidenziato la genericità dei motivi di ricorso, che si limitavano a riproporre censure già ampiamente discusse e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza apportare nuovi elementi critici idonei a scardinare la sentenza impugnata.
Le conclusioni
In conclusione, chi commette un furto di energia elettrica per sostenere un’attività commerciale non può sperare nel riconoscimento dello stato di necessità. La decisione ribadisce l’importanza della legalità nell’esercizio dell’impresa e la severità del sistema giudiziario verso forme di approvvigionamento energetico illegale che danneggiano la collettività e le infrastrutture di rete.
L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, sottolineando il rigore della Corte verso ricorsi ritenuti privi di fondamento giuridico.
Si può invocare lo stato di necessità per un’attività commerciale?
No, la giurisprudenza limita lo stato di necessità ai bisogni primari e indispensabili della vita umana, escludendo le attività imprenditoriali come panifici o pizzerie.
Cosa rischia chi effettua un allaccio abusivo alla rete elettrica?
Oltre alla condanna penale per furto aggravato, il soggetto è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
La Cassazione può modificare la valutazione delle attenuanti fatta in appello?
Generalmente no, poiché il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1157 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1157 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna emessa in primo grado in ordine al reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., oltre ad esse meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico, ossia non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che fa leva anche sulla circostanza che l’allaccio abusivo di energia elettrica neppure serviva per un’abitazione, ma per un panificio-pizzeria e, dunque, non per un luogo dove si svolgono attività di stretta necessità di vita.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’esito del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen, non è deducibile in sede di legittimità, attes che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931). Ebbene, alla pagina 3 della sentenza impugnata, il giudice di appello si sofferma sulle ragioni per cui appare adeguato l’esito del giudizio di comparazione in termini di equivalenza, tenuto conto della gravità del fatto e del danneggiamento della rete di distribuzione RAGIONE_SOCIALE di energia elettrica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022.