Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49514 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49514 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, il quale ha insistito nel ricorso, replicando alle argomentazioni del Procuratore generale.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa di condanna di COGNOME NOME per furto di energia elettrica, n.q. di intestatario di utenza RAGIONE_SOCIALE, operato applicando un magnete sul gruppo misura dell’ente, così sottraendo dalla rete un quantitativo pari a 91.276 Kwh, avendo agito con un mezzo fraudolento (magnete) e su bene destinato a pubblico servizio (in Vittoria, il 6/8/2013).
La Corte territoriale, in ragione del devolutum segnato dai rispettivi motivi del gravame, ha ritenuto di non dover disporre perizia per accertare il funzionamento del magnete, ritenuta decisiva dalla difesa, ritenendo, al contrario, l’accertamento del tu superfluo alla stregua dell’esame testimoniale e del verbale di verifica, dai quali era emer che il magnete consentiva una significativa riduzione della registrazione dei consumi, come verificato utilizzando un contatore a campione, escludendo l’integrazione di un semplice tentativo, l’accertamento compiuto avendo constatato l’effettività dell’alterazione consumi. Ha disatteso la richiesta di riqualificazione del fatto in truffa, tale ultima fatt presupponendo una volontarietà della disposizione patrimoniale, nella specie del tutto assente e ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7, anche con riferimento destinazione del bene al pubblico servizio, affermando che, in caso di sottrazione mediante allaccio abusivo ai terminali collocati all’interno della proprietà privata non viene in ril esposizione del bene alla pubblica fede, bensì la destinazione finale a servizio pubblico.
Infine, ha disatteso la richiesta di messa alla prova, formulando una prognosi negativa sulla reiterazione criminosa, alla stregua dei precedenti annoverati, non dovendo conseguentemente procedere a valutare il programma di trattamento presentato, ritenuta la congruità del trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice, non potendosi riconoscere le generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti, considerato il rilevan importo di energia sottratto.
2. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando cinque motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione degli artt. 495 e 603, cod. proc. pen., in relazio al mancato svolgimento di una perizia, avuto riguardo all’incertezza dell’accertamento effettuato, avvenuto in assenza dell’indagato, basato su carichi ipotetici fittizi o real menomazione del diritto di difesa.
Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione dell’art. 56, cod. pen., rilevando che la Corte territoriale avrebbe sostenuto in maniera apodittica che l’accertamento aveva dato conto non solo dell’apposizione del magnete, ma anche della significativa riduzione dei consumi, omettendo di considerare che detta verifica non era avvenuta sul contatore del COGNOME, bensì su altro a campione.
Con il terzo motivo, ha dedotto erronea applicazione dell’art. 168 bis, cod. pen., nonché mancanza della motivazione, avendo la Corte formulato il giudizio prognostico negativo sulla scorta di un precedente in materia di armi, senza valutare con attenzione certificato del casellario, dal quale emergerebbe che il precedente si riferisce a un f successivo a quello per il quale si procede e per il quale è stata concessa la sospension condizionale della pena, il programma elaborato dall’UEPE avendo dato atto della revisione critica del proprio operato da parte del COGNOME, con ammissione delle sue responsabilità e possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa.
Con il quarto motivo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento all’ar 625 n. 7, cod. pen., rilevando, quanto alla destinazione del bene al pubblico servizio, che n caso in esame l’allaccio abusivo non era stato realizzato sulla rete pubblica, essendosi tratt di una vera e propria manomissione del proprio contatore, legittimamente installato.
Infine, con il quinto motivo, ha dedotto analogo vizio oltre a vizio della motivazi quanto al diniego della prevalenza delle generiche sulle ritenute aggravanti, considerato ch l’esatto quantitativo di energia sottratto era rimasto del tutto inesplorato, essendo ritenuto in maniera approssimativa, non avendo i giudici d’appello, di contro, considerato buon comportamento processuale, compendiato nella richiesta di messa alla prova e nella resipiscenza manifestata con la piena ammissione dei fatti davanti all’UEPE.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa di COGNOME NOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel ricorso, la cui fondatezza ha ritenuto non inficiata dai rilievi del Pro generale.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati.
La risposta del giudice del gravame, in merito alla integrazione dell’istruzio dibattimentale, è coerente con i principi consolidati di questa Corte di legittimità: in te rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richies riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione ex officio) dell’art. 603 cod. proc. pen., è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necess (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (sez. 3, n. 13888 del 27/1/2017, D., Rv. 269334-01; sez. 6, n. 10/10/2018, G., Rv. 274230-01, in cui si è precisato che la verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale costituisce accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttame
motivato). Infatti, quando dispone la rinnovazione del dibattimento, il giudice d’appello l’obbligo di motivare espressamente sulle ragioni che la impongono, sia che provveda in seguito alla sollecitazione di una parte, ai sensi del comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen., che la decisione sia presa d’ufficio, ai sensi del comma 3 del citato articolo, nel primo caso motivazione avendo a oggetto l’impossibilità di decidere allo stato degli atti, nel seco l’assoluta necessarietà della rinnovazione (sez. 5, n. 23580 del 19/2/2018, COGNOME, Rv. 273326-01). Tali principi sono stati affermati anche con specifico riferimento alla richies rinnovazione avente a oggetto l’espletamento di una perizia: essa può essere disposta, infatti, solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli a rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile i sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (sez. 1, n. 11168 del 18/2 Caratelli, Rv. 274996-01; sez. 2, n. 34900 del 7/5/2013, S., Rv. 257086-01; n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 273653-01).
Nella specie, la risposta del giudice d’appello è coerente con tali principi, avendo Corte dato atto degli elementi probatori valorizzati per ritenere provata la fattis consumata, essendo stato constatato il funzionamento del magnete rinvenuto, laddove solo l’ammontare dell’energia sottratta era stato quantificato ricorrendo alla comparazione de consumi di un contatore campione.
Anche con riferimento alle modalità dell’accertamento, peraltro, è già stato chiarit che i verificatori dell’RAGIONE_SOCIALE hanno (legittimamente) compiuto l’attività accertativa ai sens combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all’art. 348 proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., ha anche il compito di “assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto a possa servire per l’applicazione della legge penale” (in motivazione sez. 5, n. 33824 de 5/6/2023, COGNOME che richiama sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282286, in cui si è precisato che l’attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, giudiziaria trae elementi per l’accertamento di un reato non costituisce atto irripetibile, abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obiettiva preesistente, circostanza che, anche nella specie, non è stata neanche prospettata).
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
È già stato chiarito, COGNOME infatti, che l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressi di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorrett adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 c pen., inerenti sia alle modalità della condotta, che alla personalità del reo, sulla cui ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (sez. 6, n. 37346
14/9/2022, COGNOME, Rv. 283883-01; sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299-01, in cui si è precisato che, nel formulare tale giudizio prognostico, anche presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo). Inoltre, si è anche precisato che il giu che rigetti la relativa istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formu una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori re non è neppure tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (sez. 4, n. 8158 del 13/2/2020, Cattareggia, Rv. 278602-01) e che egli non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo della sospensione (sez. 2, n. 37670 del 18/6/20 Cortopassi, Rv. 264802-01, in cui la RAGIONE_SOCIALE ha disatteso le censure difensive in ordine all’eccessivo rilievo conferito, dalla sentenza impugnata, al rinvio a giudizio per fatti ana data l’incensuratezza dell’imputato).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la valutazione operata dal p giudice, condividendo il giudizio prognostico negativo alla luce della personalità dell’imputa a suo carico risultando numerosi precedenti. Si tratta di motivazione certamente esistente del tutto coerente con i principi di diritto sopra richiamati.
Anche il quarto motivo è manifestamente infondato alla stregua dei principi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità.
I giudici del gravame hanno collegato il maggior disvalore della condotta all destinazione finale del bene sul quale la stessa è caduta, trattandosi, cioè, di ener elettrica, da considerarsi bene indispensabile, la cui erogazione rientra nel concetto pubblico servizio, cosicché deve ritenersi che la ratio dell’aggravante speciale risieda proprio nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della lor destinazione e la sussistenza di tale presupposto determina l’operatività dell’aggravante prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa (sez. 4, n. 21456 del 17/4/20 Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, COGNOME, Rv. 266229-01).
L’aggravante in esame, peraltro, è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, proprio in ragione d ratio sopra evocata, rilevando, per l’appunto, non l’esposizione alla pubblica fede dell’energi mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal qu viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano perch loro funzione é pubblica, ma perché sono destinate alla resa di un servizio fruibile pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep 2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore). L’aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull’accessibilità di essi ad
della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organiz anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, sez. 5, n 698/2014, cit.).
La manifesta infondatezza del motivo risiede appunto nel fatto che il ricorrente si riportato a una lettura della norma del tutto superata dall’orientamento ormai consolidat ponendosi in termini incoerenti rispetto alla ratio del maggior disvalore della condotta che non risiede nel fatto che l’allacciamento o la manomissione avvengano sul contatore installato nella proprietà privata, bensì sulla destinazione del bene “energia” (così come delle risor destinate a garantirne l’erogazione) alla fruizione da parte della generalità dei consociati punto, anche sez. 5, n. 40989 del 8/9/2023, n.m.; n. 33824 del 5/6/2023, n.m.).
5. Infine, anche il quinto motivo è manifestamente infondato.
La difesa, nel censurare il giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, omesso di considerarne la natura: esso attiene a questione di puro merito, rispetto alla qual va pure ricordato che le attenuanti generiche sono state introdotte con la funzione di mitiga la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circost specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazio delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limi posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorr perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della preva delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 15 novembre 2023