Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5023 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5023 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO Generale presso Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/04/2025 del Tribunale di Catania.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME con la quale ha insistito nel rigetto del ricorso proposto dal AVV_NOTAIO generale attesa la consolidata improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela e la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 41717 del 23/10/2024 la Quarta Sezione penale di questa Corte, accogliendo il ricorso proposto dal AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Catania, ha annullato la sentenza emessa dal Tribunale locale in data
01/07/2024 con la quale era stato dichiarato non doversi procedere, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per mancanza di querela, in quanto ritenuta tardiva la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.
In sede di giudizio di rinvio il Tribunale di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. in quanto, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., l’azione penale è improcedibile per mancanza di querela.
Avverso la sentenza suddetta propone ricorso immediato per cassazione il AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Catania deducendo l’erronea applicazione della legge penale. Secondo il AVV_NOTAIO ricorrente il decidente ha escluso la circostanza aggravante in esame in quanto «il furto è stato perpetrato unicamente mediante manomissione del contatore posto a servizio dell’abitazione dell’imputata, in un contesto caratterizzato dal libero mercato che quindi permette di qualificare come privata la res oggetto del furto», senza tener conto che per giurisprudenza prevalente sul punto, l’energia elettrica è ‘cosa destinata a pubblico servizio’ e ciò, a prescindere dalle modalità di impossessamento.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Catania ha argomentato che il furto di energia elettrica contestato alla COGNOME sia stato posto in essere con condotta consistita nella manomissione del contatore, suscettibile di alterare la misurazione dei consumi in senso favorevole all’utente , in una condizione di libero mercato che consente di qualificare come privato l’oggetto del furto.
È stato, in altri termini, applicato il principio secondo cui il contratto di energia elettrica è un contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni continuativi per cui, nel momento in cui l’energia giunge al contatore del singolo utente, passa dalla disponibilità del somministrante a quella dell’utilizzatore, realizzando la traditio con la conseguenza che l’energia perderebbe la natura di cosa destinata a pubblico servizio, essendo contrattualmente assegnata al singolo utente.
Come già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617 -01) le ipotesi descritte dall’art. 625 n. 7 cod. pen. trovano il
loro fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose in virtù delle condizioni in cui si trovano o della loro destinazione. Si tratta, in specie, di cose che servono a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità ad esse inerenti.
Il significato letterale della previsione di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. e il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee a influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, induce a una interpretazione circa la ricorrenza di tale circostanza in senso oggettivo, condizionata solo alle caratteristiche del bene meritevole di speciale tutela, a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa sul bene stesso.
È stato, inoltre, precisato che integra l’aggravante in parola «la sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2011, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 -01). Ne consegue, come osservato dal P.G. ricorrente, che rimane irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza o meno della circostanza aggravante, il mezzo attraverso il quale l’impossessamento venga posto in essere.
Inoltre, è stato affermato che la cosa destinata al pubblico servizio di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. è quella «la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico» (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 -01).
In altri termini, l’aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio: rimane irrilevante il mezzo usato per porre in essere l’ impossessamento poiché ciò che rileva è l’oggettiva destinazione della stessa a un pubblico servizio. Detto carattere non viene meno, rispetto all’energia elettrica, per il fatto che l’impossessamento venga realizzato mediante manomissione del contatore.
Anche sotto tale profilo, dunque, il ragionamento del giudice risulta errato poiché esclude la destinazione a pubblico servizio dell ‘energia elettrica solo perché già convogliata all’uso del singolo utente, trascurando che l’alterazione del sistema di misurazione del consumo consente al singolo di impossessarsi di energia che, a parità di costo, sarebbe stata invece, convogliata verso una platea indeterminata di altri consumatori.
Da quanto detto discende l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catania in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, persona fisica diversa.
Deciso il 27 gennaio 2026
La Consigliera est. La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME