Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51594 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51594 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rinvio per mancanza di querela
letta la requisitoria del Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento senza
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera del 23/10/2018 / con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione in relazione al delitto previsto dagli artt.624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, in qualità di affittuario dell’immobile sito in Metaponto di Bernalda alla INDIRIZZO, aveva prelevato abusivamente energia dalla rete elettrica di proprietà di RAGIONE_SOCIALE per il predetto immobile, con mezzo fraudolento, cioè manomettendo attraverso la tranciatura della presa RAGIONE_SOCIALE e l’applicazione di un bypass con relativi cavi, due complessi di misura esposti per necessità alla pubblica fede senza corrispondere l’importo per il relativo consumo, così causando all’RAGIONE_SOCIALE un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Metaponto di Bernalda da aprile fino al 6 settembre 2016.
2. Con un primo motivo, deduce violazione dell’art. 606 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione ed errata applicazione dell’art. 625 n.7 cod. pen., mancanza totale di motivazione. Impugna la sentenza nel capo in cui ha respinto il motivo di gravame con cui si era eccepita la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. nella parte in cui circostanziava la condotta di furt su bene esposto per necessità alla pubblica fede. La difesa richiama la sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione n.1094/2021 per la quale «è configurabile l’aggravante in esame in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nelle ipotesi di una tale condotta». Sulla base di tale sentenza il furto di energia elettrica, si assume, quando riguarda un’abitazione privata non può configurarsi come perpetrato su cosa destinata alla pubblica fede quanto piuttosto su cosa destinata a un pubblico servizio. Nel caso in esame, l’aggravante contestata è stata di aver agito su cosa esposta alla pubblica fede non su cosa destinata a pubblico servizio. La Corte di cassazione, con sentenza n.40986/2022, ha accolto un ricorso in cui si sosteneva l’illegittimità di una sentenza di condanna che aveva applicato la maggiore pena per una aggravante diversa da quella contestata, sebbene entrambe fossero contemplate dalla stessa disposizione della norma penale.
2.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett.b) cod. proc. pen., violazione ed errata applicazione dell’art. 624, comma 3, cod. pen. La sentenza viene impugnata nella parte in cui non ha prosciolto il ricorrente per mancanza di condizione di procedibilità. L’elisione dell’aggravante dell’aver agito su cose esposte alla pubblica fede e la mancanza di contestazione dell’altra aggravante prevista dall’art. 625 n.7 cod. pen. avrebbero dovuto condurre al proscioglimento dell’imputato per difetto della condizione di procedibilità alla luce del novellato art. 624, comma 3, cod. pen. / che prevede la procedibilità d’ufficio solo qualora ricorra una delle aggravanti previste all’art. 625 n.7 cod. pen. Nel caso in esame non è presente querela della persona offesa.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett.b) cod. proc. pen., violazione ed errata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. per avere i giudici escluso la possibilità di applicare l’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. in quanto il furto era pluriaggravato, in considerazione dunque dei limiti edittali; ma l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. avrebbe consentito di applicare l’istituto riducendo il limite edittale a due anni reclusione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio per mancanza di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Secondo quanto chiaramente esposto nella sentenza impugnata, è stato accertato che l’utenza intestata al precedente affittuario era stata staccata per morosità e che l’alimentazione dell’energia elettrica destinata all’appartamento condotto in locazione dall’imputato avveniva mediante allaccio diretto alla rete, dunque a monte del misuratore, che presentava il cavo tranciato, in modo che l’energia confluisse direttamente nell’impianto elettrico dell’abitazione. Da tale dato di fatto, i giudici di merito hanno correttamente desunto l’aggravante prevista dall’art.625, comma 1 n.7, cod. pen. in presenza di captazione dell’energia elettrica da cavi esterni all’appartamento appartenenti a rete elettrica per necessità esposta alla pubblica fede.
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha, sul tema, offerto varie soluzioni, calibrate sulle particolarità del caso concreto e sulle modalità di consumazione del reato, distinguendo in particolare le ipotesi nelle quali la sottrazione d energia elettrica avvenga mediante manomissione del contatore a servizio
dell’abitazione dell’autore del furto dalle ipotesi nelle quali il furto avveng mediante allaccio alla linea di distribuzione.
1.3. In generale, si è affermato che la ratio dell’aggravamento della pena previsto dall’art. 625, comma 1 / n.7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione del bene alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte a un maggior pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi . L’esposizione di una res alla pubblica fede implica, in altre parole, una situazione di fatto in forza della quale la cosa non si trova sotto la diretta custodia dell’avente diritto, conseguendone che la sua tutela debba essere affidata al senso di onestà e rispetto per le cose altrui di un numero non determinato nè determinabile di persone. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
1.4. Nelle ipotesi di furto mediante manomissione del contatore posto a servizio dell’abitazione dell’autore del reato, si è ritenuto che l’alterazione dell corretta misurazione dei consumi non fosse resa più agevole dall’esposizione dell’energia elettrica alla pubblica fede, né l’autore del furto poteva ritenersi incluso, rispetto all’energia transitata per il contatore della sua utenza, nel numero indeterminato o indeterminabile di persone rispetto al cui agire la circostanza appresta una risposta sanzionatoria più dura, poiché egli aveva diritto di fruire dell’erogazione di essa (ovviamente in maniera lecita) proprio per il tramite del medesimo misuratore. (Sez. 5, n.32804 del 13/05/2022, COGNOME, Rv. 283592 – 01).
1.5. Qualora, invece, come nel caso in esame, il furto si sia realizzato mediante collegamento diretto alla rete di distribuzione, si è ripetutamente affermato che la captazione dell’energia condotta dai cavi esterni, appartenenti
alla rete elettrica che rimane, per necessità, esposta alla pubblica fede, nell’appartamento dell’agente integra l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen. (Sez.5, n.40319 del 12/07/2022, COGNOME, in motivazione; Sez.5 n.33590 del 13/06/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 33680 del 09/07/2001, COGNOME, Rv. 219927 – 01; si vedano anche le conclusioni di Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266229 – 01).
1.6. La censura svolta nel primo motivo di ricorso a sostegno dell’insussistenza della circostanza aggravante in esame si palesa, per tali ragioni, manifestamente infondata.
Con particolare riferimento all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha posto in evidenza a pag.4 l’elemento ostativo della pena edittale sancita dall’art.625, comma 2, cod. pen., non superabile in presenza di una legittima qualificazione del fatto quale ipotesi di furto pluriaggravato. Il secondo motivo è, per tale ragione, inammissibile in quanto manifestamente infondato.
L’inammissibilità dei motivi di ricorso non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della modifica normativa introdotta con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso (Sez. U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551). In ogni caso, si tratta di censura inammissibile perchè aspecifica in quanto vi si afferma l’assenza della condizione di procedibilità pur essendo in atti la querela proposta dall’intestatario dell’utenza (sul punto, Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01, che ha riconosciuto la legittimazione a presentare querela in capo al soggetto titolare di una posizione di fatto anche in assenza di un titolo giuridico).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023
Ilnsigliere estensore , p ok
Il Presidente