Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4981 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4981 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 624, 625, nn. 2) e 7), cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all’aggravante di cui all’art. 625, n. 7), cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente da vizi la Corte ha correttamente ritenuto la sussistente contestata in ragione della destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica, in quanto in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg. c. Marcì Liliana, Rv. 285422 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 gennaio 2026
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Il Consigliere estensore
Il Presidente