Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49240 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49240 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALAMBO (TUNISIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte d’appello di Palermo, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della decisione della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione 7 maggio 2021, n. 25280, ha confermato la condanna di NOME COGNOME, disposta in primo grado dal Tribunale di Agrigento con sentenza del 13 ottobre 2017, per il reato degli artt. 624, 625 cod. pen. per aver sottratto energia elettrica all’ente erogatore allacciando alla rete il sistema
elettrico del proprio appartamento. Il fatto è accertato in Agrigento il 12 luglio 2012.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché la seconda pronuncia d’appello sarebbe affetta dallo stesso vizio che caratterizzava la prima pronuncia d’appello, che era stata annullata dalla Corte di Cassazione, in quanto il giudice del rinvio non ha accertato, anche eventualmente mediante l’audizione del locatore, se il canone di locazione corrisposto dall’imputato fosse comprensivo dei consumi, ed in questo modo non ha verificato se l’autore della manomissione dell’impianto elettrico fosse lo stesso imputato ovvero il locatore.
Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente illogica con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 4, cod. pen., in quanto in favore della lieve entità deporrebbe nel caso in esame la circostanza che il distacco del contatore per morosità era avvenuto nel giugno 2012 e l’accertamento del fatto era avvenuto il mese successivo, nonché la circostanza che il contatore manomesso alimentava soltanto un frigorifero, un televisore e due lampade.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, in cui si deduce che il giudice del rinvio avrebbe violato le indicazioni della sentenza rescindente perché non avrebbe verificato se l’autore della manomissione dell’impianto elettrico era stato lo stesso imputato ovvero il locatore, è infondato.
La sentenza n. 25280 di questa Corte aveva annullato la prima sentenza di appello affermando che: “nel quadro così delineato, dal testo della sentenza impugnata risulta che l’imputato aveva, nel corso dell’esame dibattimentale, riferito le caratteristiche oggettive del contatore, collocato nel proprio alloggio, e la dislocazione delle ulteriori unità abitative servite, asserendo di corrispondere un
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canone al locatore, comprensivo dei consumi. A fronte di siffatte specifiche indicazioni – e dato atto del distacco per morosità sin dal giugno 2012 dell’utenza intestata a NOME COGNOME – la Corte territoriale ha ritenuto indimostrato quanto asserito dal ricorrente, finendo per postulare una prova riguardo le spese di consumo non documentabile nell’ambito di una locazione informale; né risulta chiarito quante unità abitative fossero servite dall’allaccio abusivo, finendo per risolvere la prova di responsabilità attraverso la mera collocazione del contatore negli spazi assegnati al ricorrente”.
Il giudice del rinvio ha svolto l’accertamento su quante fossero le unità abitative servite dall’allaccio abusivo, ed è emerso che l’unica unità in questione era quella in cui abitava l’imputato.
Il ricorso attacca la sentenza impugnata sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto, però, anche sentire il locatore sull’esistenza o meno di un canone comprensivo dei consumi, ma, in realtà, “il giudice del rinvio, nell’ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l’eventuale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ai sensi dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello. (Sez. 5, Sentenza n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408).
Nel caso in esame, emerge dal testo della motivazione impugnata che il giudice del rinvio ha ritenuto non decisivo indagare sul se il canone corrisposto dall’imputato fosse comprensivo o meno dei consumi elettrici, perché ha ritenuto che “egli, abitando nell’appartamento in questione, avesse piena consapevolezza dell’illecita sottrazione di energia elettrica, energia di cui egli infatti fruiva senz sopportarne in alcun modo il pagamento”. In definitiva, il giudice del rinvio ha ritenuto in modo non illogico, e quindi in modo non sindacabile in sede di legittimità, che, quand’anche l’autore della manomissione fosse stato il proprietario dell’immobile, l’imputato dovesse concorrere nell’illecito sussistendo del concorso nel reato sia l’elemento oggettivo (usava l’impianto manomesso aumentando le energie sottratte all’ente gestore) che quello soggettivo (era consapevole che l’impianto fosse stato manomesso). Il motivo è, pertanto, infondato.
Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione dell’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato.
Il giudice del rinvio ha respinto il relativo motivo di appello rilevando che “il danno provocato all’ente erogatore non può essere qualificato in siffatti termini
quando, come nel caso di specie, l’appropriazione illecita avvenga con flusso continuo e senza registrazione di alcun consumo, essendo necessario a tal fine che il pregiudizio causato all’ente erogatore sia pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dal persona offesa”.
Il ricorso attacca la motivazione della sentenza impugnata evidenziando la brevità del periodo di tempo decorso dalla manomissione del contatore e la modestia degli impianti elettrici utilizzati nell’appartamento abitato dall’imputato.
L’argomento è manifestamente infondato sia in quanto introduce elementi di fatto in difetto del requisito dell’autosufficienza, sia perché la giurisprudenza di legittimità ritiene che “in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l’illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata. (Sez. 5, Sentenza n. 9963 del 18/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284178; conforme Sez. 4, Sentenza n. 18485 del 23/01/2009, P.M. in proc. Falcone, Rv. 243977).
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11 ottobre 2023.