Furto di Energia Elettrica: Quando la Prova è Evidente
Il furto di energia elettrica tramite allacci abusivi è un reato che pone questioni probatorie spesso complesse. Con l’ordinanza n. 8562/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali sulla prova del reato e sui criteri per la determinazione della pena, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per questo delitto.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. L’imputato, che si trovava in regime di arresti domiciliari, beneficiava di energia elettrica nel proprio immobile attraverso un collegamento abusivo, realizzato con un filo visibile collegato direttamente alla rete di distribuzione. La fornitura ufficiale era stata interrotta in epoca remota, rendendo palese la natura illecita dell’approvvigionamento energetico.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte Suprema basandosi su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava la mancata identificazione del titolare dell’utenza prima del distacco, avvenuto anni prima. Secondo la difesa, questo accertamento era necessario per attribuire con certezza la responsabilità del collegamento abusivo.
2. Entità della pena: il ricorrente lamentava una pena eccessiva, ritenendo la motivazione dei giudici di merito carente su questo punto.
Analisi della Corte sul furto di energia elettrica
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, giudicando il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
La Prova del Reato
In merito al primo motivo, i giudici hanno sottolineato la logicità del ragionamento della Corte d’Appello. La presenza dell’imputato agli arresti domiciliari nell’immobile servito dall’allaccio abusivo costituiva una prova schiacciante del suo diretto e stabile utilizzo dell’energia sottratta. La Corte ha stabilito che, in una situazione di totale assenza di un contratto di fornitura e con un distacco avvenuto in passato, l’identificazione del precedente intestatario era del tutto irrilevante. L’imputato era l’unico a fruire direttamente e illecitamente dell’elettricità, rendendo superflua ogni altra indagine.
La Determinazione della Pena
Quanto al secondo motivo, la Cassazione lo ha qualificato come generico. Le sentenze di merito avevano, infatti, adeguatamente analizzato i profili oggettivi e soggettivi della vicenda. In particolare, la pena era stata giustificata evidenziando la spiccata pericolosità sociale dell’imputato, desumibile dai suoi numerosi e gravi precedenti penali. La critica del ricorrente era apparsa come una semplice richiesta di riconsiderazione, non ammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, il principio di logicità e autosufficienza della prova: quando un soggetto si trova in un immobile e ne sfrutta palesemente un’utenza abusiva, la responsabilità penale per il furto di energia elettrica è direttamente collegata alla sua condotta, senza necessità di complessi accertamenti sul passato contrattuale dell’immobile. In secondo luogo, la Corte riafferma che la valutazione della pena è una prerogativa del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica o assente, non quando si limita a non condividere il giudizio del tribunale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel reato di furto di energia elettrica, la prova del diretto beneficio da parte dell’occupante dell’immobile è un elemento centrale e spesso sufficiente a fondare una condanna. Inoltre, sottolinea l’importanza per la difesa di formulare motivi di ricorso specifici e non generici, specialmente quando si contesta l’entità della pena, che viene legittimamente commisurata anche alla pericolosità sociale del reo, come dimostrato dai suoi precedenti.
Perché è stato respinto il motivo di ricorso sulla mancata identificazione del precedente utente?
La Corte lo ha ritenuto irrilevante. L’imputato si trovava agli arresti domiciliari nell’immobile e beneficiava direttamente dell’energia elettrica tramite un allaccio abusivo visibile, in totale assenza di un contratto. Questo rendeva evidente che fosse lui a commettere il furto, a prescindere da chi fosse l’intestatario anni prima.
Come è stata giustificata la severità della pena inflitta?
La pena è stata considerata adeguata in base alla spiccata pericolosità sociale dell’imputato. Tale pericolosità è stata desunta dai suoi numerosi e gravi precedenti penali, che i giudici di merito hanno ritenuto un fattore determinante nel definire il trattamento sanzionatorio.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 22 maggio 2018, con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen..
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata identificazione del titolare dell’utenza di energia elettrica prima del distacco avvenuto nel 2015.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’entità eccessiva della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando che l’imputato si trovava agli arresti domiciliari nell’immobile de quo, che era servito stabilmente da energia elettrica tramite un collegamento abusivo mediante un visibile filo collegato alla montante.
Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha escluso la necessità di effettuare i richiesti accertamenti istruttori, in quanto il COGNOME fruiva diretta mente ed abusivamente dell’energia elettrica durante il proprio regime restrittivo in totale mancanza di un contratto di fornitura, essendo avvenuto il distacco in epoca remota.
Il secondo motivo di ricorso appare generico in quanto il ricorrente si limita ad invocare una presunta carenza motivazionale in ordine al trattamento sanzioNOMErio.
Le sentenze di merito, tuttavia, hanno adeguatamente vagliato ed analizzato i profili oggettivi e soggettivi della vicenda criminosa, evidenziando in particolare la spiccata pericolosità del COGNOME, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali per gravi reati.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.