Furto consumato: la distinzione tra tentativo e reato perfetto
Il confine tra furto tentato e furto consumato rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, specialmente quando l’azione avviene all’interno di esercizi commerciali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su questo discrimine, analizzando il momento esatto in cui la sottrazione di merce si trasforma in un reato compiuto.
I fatti e il ricorso per furto consumato
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto sorpreso a riporre nel bagagliaio della propria vettura della merce sottratta poco prima da un supermercato. L’imputato, attraverso il proprio legale, ha presentato ricorso in Cassazione denunciando un’erronea qualificazione giuridica del fatto. La tesi difensiva mirava alla derubricazione del reato in furto tentato, sostenendo che l’azione non fosse ancora giunta a compimento definitivo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Il punto centrale della controversia riguarda il requisito dell’impossessamento. Secondo i giudici di legittimità, non è possibile parlare di semplice tentativo quando il soggetto agente ha già superato le casse, è uscito dai locali dell’esercizio commerciale e ha occultato la refurtiva in un luogo di sua esclusiva pertinenza, come il portabagagli di un’auto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio giurisprudenziale consolidato: il furto consumato si perfeziona nel momento in cui l’agente acquisisce l’autonoma disponibilità della cosa. Nel contesto dei supermercati, affinché il reato resti allo stadio del tentativo, è necessario che il colpevole sia sottoposto a un monitoraggio costante e continuo da parte del personale di vigilanza. Tale controllo deve essere tale da consentire un intervento immediato e “in continenti”. Se il monitoraggio manca o viene interrotto, e il soggetto riesce a portare la merce all’esterno riponendola in un veicolo, il requisito dell’impossessamento è pienamente soddisfatto, rendendo irrilevante il successivo intervento delle forze dell’ordine.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la disponibilità materiale del bene, sottratta alla sfera di controllo del proprietario senza una vigilanza attiva che possa interrompere l’azione in tempo reale, configura sempre il furto consumato. La distinzione non è meramente accademica, poiché la pena per il reato consumato è sensibilmente superiore rispetto a quella prevista per il tentativo. La decisione sottolinea l’importanza della continuità del controllo visivo per poter invocare la fattispecie attenuata del delitto tentato.
Quando un furto al supermercato non è più considerato solo tentato?
Il furto si considera consumato quando il soggetto esce dal negozio e occulta la merce, ad esempio in auto, senza essere sotto il controllo costante della vigilanza.
Cosa si intende per monitoraggio costante nel furto?
Si tratta della sorveglianza continua che permette un intervento immediato per recuperare la refurtiva prima che il colpevole ne acquisisca il pieno controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42835 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42835 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ba che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui artt. 624, 625 nn. 2 e 7) cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l’erro qualificazione giuridica del fatto, invocando la derubricazione nella fattispecie tentata di artt. 56 e 624 cod. pen., è manifestamente infondato nella misura in cui, in materia di fur supermercato, è pacifico che si sia già perfezionato il requisito dell’impossessamento qualor soggetto agente, dopo essere uscito dai locali dell’esercizio commerciale, abbia ripost refurtiva nel portabagagli della sua auto, non essendo sottoposto a monitoraggio costante parte del personale o comunque ad una vigilanza che consenta un intervento tempestivo in continenti (cfr. con Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 – 01)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente