Furto consumato: quando scatta il reato perfetto
Il concetto di furto consumato rappresenta uno dei pilastri della giurisprudenza penale in tema di reati contro il patrimonio. Spesso si tende a pensare che, se il colpevole viene fermato prima di fuggire, si tratti solo di un tentativo. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la realtà giuridica è ben diversa e più rigorosa.
I fatti di causa
La vicenda riguarda un soggetto sorpreso dalle Forze dell’Ordine mentre aveva già caricato e occultato alcuni beni (nello specifico, delle transenne stradali) all’interno del portabagagli della propria autovettura. L’imputato si trovava ancora sul luogo del delitto al momento dell’intervento della polizia. In sede di appello, era stata confermata la condanna per furto aggravato. La difesa ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come furto tentato e non come furto consumato, proprio perché l’azione non si era conclusa con l’allontanamento definitivo dal luogo della sottrazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della condanna precedente. Secondo i giudici di legittimità, non rileva il fatto che il reo sia ancora fisicamente vicino al luogo del reato. Ciò che conta è l’avvenuto spossessamento della vittima e la creazione di un nuovo possesso in capo all’autore del reato. Nel momento in cui i beni sono stati riposti nel bagagliaio dell’auto, sono stati sottratti alla sfera di controllo del legittimo proprietario e sono passati sotto la disponibilità esclusiva del colpevole.
La distinzione tra furto consumato e tentato
La giurisprudenza consolidata stabilisce un confine netto. Si ha furto tentato quando l’azione non giunge a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell’agente (ad esempio, se il ladro viene bloccato mentre sta ancora afferrando l’oggetto). Si configura invece il furto consumato quando l’agente riesce a occultare la refurtiva, anche se per un breve lasso di tempo o in un luogo ancora prossimo a quello della sottrazione. L’occultamento nel veicolo è considerato un atto idoneo a recidere il legame tra il bene e il suo proprietario.
Perché si parla di furto consumato in questo caso
Il principio cardine applicato dalla Corte è che risponde di furto consumato chi, pur non essendosi allontanato, abbia acquisito il possesso della refurtiva sottraendola al controllo della persona offesa. L’intervento tempestivo delle autorità non cancella il fatto che il possesso sia già stato trasferito. L’imputato aveva già esercitato un potere di fatto sui beni, decidendo dove collocarli e come nasconderli alla vista.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nell’interpretazione dell’art. 624 c.p. in combinato disposto con l’art. 56 c.p. La Corte ha ribadito che l’impossessamento si realizza quando l’agente acquisisce la signoria sulla cosa, escludendo quella del precedente detentore. L’atto di riporre la merce nel portabagagli chiude il ciclo dell’azione furtiva, rendendo irrilevante il mancato allontanamento dal sito. La condotta ha superato la soglia del tentativo poiché il bene è entrato in una sfera di disponibilità autonoma e protetta (l’interno del veicolo privato).
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha riaffermato che la consumazione del furto non richiede necessariamente la fuga o il raggiungimento di un luogo sicuro. La semplice sottrazione con contestuale occultamento è sufficiente a integrare la fattispecie piena del reato. Per il ricorrente, oltre alla conferma della pena, è scattata anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Quando un furto si considera consumato e non tentato?
Il furto è consumato quando il colpevole acquisisce il possesso della cosa sottraendola al controllo del proprietario, ad esempio nascondendola nel proprio veicolo, anche se non si è ancora allontanato dal luogo.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
L’intervento della polizia impedisce sempre la consumazione del furto?
No, se l’intervento avviene dopo che il ladro ha già acquisito il possesso e occultato i beni, il reato si considera già consumato e non semplicemente tentato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42792 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42792 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui al 624, 625 n. 7 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l’erroneità della qualifi giuridica del fatto, invocando la derubricazione del furto nella forma tentata, è manifestam infondato in quanto collide con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo “risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allonta dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al co della persona offesa e acquisendone il possesso” (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, Pavone, Rv. 269088); nel caso di. specie, l’odierno ricorrente ha riposto le transenne oggetto di fur portabagagli della propria autovettura, non riuscendo nel suo intento solo per il tempes intervento delle Forze dell’Ordine;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente