Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3870 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3870 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME nato a PROVIDENCIA (CILE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha confermato il giudizio di responsabilità penale nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 e 8 bis cod. pen., perché, in concorso con altro soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, si impossessava di un portafogli sottraendolo alla p.o., con l’aggravante di aver agito con destrezza e su mezzo di pubblico trasporto.
Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del fatto nella forma tentata anziché consumata, per essere la condotta delittuosa caduta, in parte, sotto l’osservazione della p.g. operante, è manifestamente infondato in quanto prospetta principi ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a fronte della motivazione giuridicamente corretta della Corte d’Appello di Roma.
Improprio è il richiamo, effettuato dalla ricorrente, alla sentenza delle Sezioni unite n. 52117 del 17/07/2014 secondo cui «Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo ».
Il principio espresso dal consesso più autorevole di questa Corte deve infatti essere correttamente inteso nella sua globalità e non frazionato nei suoi singoli passaggi argomentativi. Non è la sola osservazione della condotta da parte della persona offesa (o delle forze dell’ordine) ad impedire la consumazione del reato, ma l’osservazione seguita da “un intervento difensivo in continenti a tutela della detenzione”; intervento che esclude la consumazione del reato in quanto impedisce al reo di conseguire, anche solo per un momento, l’autonoma ed effettiva disponibilità del bene «non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo», dando luogo, dunque, ad una «incompiutezza dell’impossessamento», secondo le stesse espressioni utilizzate dalle Sezioni unite.
E non è un caso che tale interpretazione sia stata espressa e venga richiamata in relazione ai furti perpetrati all’interno di strutture, come quella di un esercizio commerciale, in cui la presenza di sistemi di sicurezza (placche antitaccheggio, barriera casse con rivelatori elettronici, ecc.) e personale di vigilanza è tale da consentire agevolmente alla persona offesa di contrastare la condotta di appropriazione e non perdere la “effettiva” disponibilità del bene, evitando perfino che lo stesso “esca” dai locali di sua pertinenza; fermo restando che, nel caso in cui tale azione di contrasto non riesca a concretarsi, la sola osservazione della condotta illecita non impedirebbe ovviamente la consumazione del reato.
Non assimilabile a quello esaminato dalle Sezioni Unite è il caso di una condotta illecita caduta sotto l’azione di sorveglianza delle Forze dell’ordine, non all’interno di uno spazio totalmente monitorato e con un’immediata capacità di bloccare efficacemente ingessi ed uscite (come è appunto un esercizio commerciale), ma che avviene in luoghi .non previamente cinturati o in condizioni tali da non rendere già ex ante impossibile l’effettiva e definitiva appropriazione dei beni da parte del reo ed eventualmente la sua fuga.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, in modo pressoché costante, ha ribadito l’irrilevanza, ai fini della consumazione del reato, dell’attività d
osservazione della condotta illecita da parte della p.g. (solo a titolo esemplificativo, lungo un periodo di oltre 10 lustri, cfr. Sez. 2, n. 585 del 05/04/1966, Rv. 10237301; Sez. 1, n. 6928 del 15/12/1975, dep. 1976, Rv. 133830-01; Sez. 2, n. 12373 del 23/02/1977, Rv. 137011-01; Sez. 6, n. 2346 del 17/12/1982, dep. 1983, Rv. 157943-01; Sez. 4, n. 11104 del 21/05/1990, Rv. 185058-01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266-01; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 27401601; Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Rv. 288010-01).
Ed è infatti del tutto evidente che, laddove all’attività di osservazione non segua un intervento da parte della p.g. e l’effettivo recupero del bene, mai potrebbe prospettarsi la configurazione di un tentativo, dinanzi ad una lesione ormai definitivamente realizzata del patrimonio della vittima.
Non è dunque l’osservazione in sé della condotta criminosa, da parte della p.g., ad incidere sulla consumazione del reato ma l’effettivo recupero del bene “in continenti”, prima che si realizzi realmente uno spossessamento della persona offesa e l’acquisizione di un’autonoma disponibilità della res da parte del soggetto agente.
Nella sentenza impugnata, la Corte di appello dr Roma ha esaustivamente motivato in ordine al fatto che la presenza degli operanti sul posto fosse del tutto occasionale, che l’attività di monitoraggio fosse stata determinata da un mero sospetto sull’atteggiamento dei rei e che la stessa non avesse comunque impedito all’imputata di acquisire il possesso della res, poi recuparata.
Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al denegato riconoscimento dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché nel provvedimento impugnato ci si sofferma diffusamente sulle ragioni per le quali è stata esclusa l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 131 bis cod. pen. sia in relazione all specifiche modalità della condotta, posta in essere anche profittando di condizioni oggettive e soggettive che rendevano particolarmente difficoltosa una possibilità di reazione della vittima, sia in relazione alla personalità dell’imputata, gravata da plurimi precedenti contro il patrimonio e quindi abitualmente dedita alla commissione di simili reati (pp. 6 e 7 della sentenza).
Anche il terzo motivo, con cui si contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, perché fondato su argomentazioni illogiche e in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
La ricorrente motiva il preteso riconoscimento della circostanza attenuante invocata facendo riferimento al ritenuto modico valore della somma di denaro
contenuta all’interno del portafogli sottratto (indicato in 140 euro e carta di identità) e alla circostanza che in concreto alcun danno si sarebbe verificato attesa la restituzione del bene.
Ebbene la mancata produzione, in concreto, di un danno patrimoniale in considerazione dell’avvenuto recupero del bene è evidentemente un elemento del tutto irrilevante, posto che, intesa in questi termini, la circostanza attenuante in oggetto andrebbe riconosciuta a qualsiasi ipotesi di reato tentato contro il patrimonio.
In modo pacifico questa Corte ha ripetutamente evidenziato che in tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma “ex ante”, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l’evento si fosse verificato (da ultimo Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980-01).
Quanto al danno che sarebbe stato causato se il reato fosse stato consumato, al di là del fatto che anche la somma di 140 euro non costituisce un pregiudizio “lievissimo” come richiesto alla giurisprudenza di questa Corte per il riconoscimento della invocata attenuante (cfr., ex multis; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, dep. 2017, Rv. 269241-01, sull’insussistenza dell’attenuante in oggetto per una ipotesi di tentato furto di merce del valore commerciale di 82 euro), la sottrazione di un portafogli, contenente anche documenti e carte di credito, configura un danno che va ben al di là della somma di denaro ivi contenuta.
Anche in relazione a tale ultimo aspetto, la giurisprudenza pacifica di questa Corte ha posto in evidenza che in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (da ultimo, Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952-02).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025