Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49505 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49505 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a TERMOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette, altresì, le conclusioni scritte con le quali la difesa di COGNOME NOME si riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale d Pescara, con la quale COGNOME NOME era stata condannata per un furto in concorso ai danni dell’esercizio commerciale “Z”, ubicato all’interno di un centro commerciale Auchan (in Pescara, il 22 ottobre 2017), rideterminando la pena e confermando nel resto, disponendo la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata quanto alla indicazione del capo per il quale era intervenuta condanna . Ha, invece confermato la condanna di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenute concorrenti nel medesimo reato.
La Corte territoriale ha preliminarmente dato atto della rinuncia, all’udienza 26/1/2023, a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi al trat sanzioNOMErio da parte difensore dell’imputata COGNOME NOMENOME NOME delimitato, il devolutum é rimasto circoscritto alla mancata disapplicazione della recidiva e al diniego delle generiche
Quanto al primo punto, il giudice d’appello ha ritenuto il reato sintomatico un’accresciuta pericolosità sociale, richiamando le quindici condanne per delitti, cinque de quali irrevocabili nel quinquennio antecedente la consumazione del reato per il quale s procede, sei relative a reati in materia di stupefacenti, determinati da motivi di l stigmatizzando la scelta di partecipare a un furto in concorso con altre tre persone.
Quanto, invece, alle generiche, rilevata la mancata allegazione di elementi positivamente valutabili (essendosi prospettate solo generiche difficoltà economiche), ha ritenuto assorbente la negativa personalità della donna, pur addivenendo a una rideterminazione della pena in misura più prossima al minimo edittale.
La difesa delle altre tre appellanti, invece, aveva contestato la prova della pena responsabilità, in ogni caso chiedendo la riqualificazione del fatto in ipotesi tentat riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
La Corte ha ritenuto le doglianze infondate, la penale responsabilità essendo emersa dall’istruttoria in termini di certezza (le donne erano state notate dall’addetto alla sicu mentre uscivano dal negozio con borse particolarmente voluminose ed erano state fermate mentre si stavano allontanando con un’autovettura, all’interno della quale erano sta rinvenuti i capi d’abbigliamento sottratti all’esercizio commerciale, riconosciuti dall’ad alla vendita). Il furto era stato consumato, atteso che l’addetto alla sicurezza non av posto in essere un monitoraggio costante, ma notato le donne in entrata, riconoscendole come protagoniste di precedenti episodi di furto, essendosi insospettito all’uscita, av riguardo alle dimensioni delle borse che le stesse portavano. Non vi era stata, dunque, sorveglianza continua e le agenti avevano conseguito, pur se per poco tempo, l’autonoma
disponibilità dei beni, essendo uscite dal centro commerciale nel quale si trovava il negoz per essere controllate solo quando erano già salite in macchina. Infine, i giudici d’appe hanno ritenuto non riconoscibile l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., il valo merce (ventisette capi d’abbigliamento per euro 465,74) non potendosi considerare irrisorio.
2. La difesa della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento all’eccezione improcedibilità sollevata in sede di discussione orale dalla difesa, sulla quale la Corte non statuito, contestando la regolarità della querela siccome sottoscritta da commessa non presente al momento dell’azione, come dalla stessa affermato in sede di esame dibattimentale, trattandosi, dunque, di soggetto privo di collegamento fattuale o relazio fisica con la merce in vendita.
Con il secondo, ha dedotto analogo vizio in relazione alla recidiva, contestando l valutazione dei precedenti penali sui quali si è fondata la decisione censurata. In particol ha evidenziato che le affermazioni della Corte territoriale troverebbero solo parziale confer nel certificato del casellario, poiché le pronunce irrevocabili nel quinquennio antecedente a consumazione del reato per il quale si procede riguarderebbero delitti eterogeni rispetto furto (danneggiamento, lesioni lievissime e quattro evasioni), l’ultimo delitto a fine di risalendo al 2011, l’ultimo in termini cronologici, invece, avendo indole diversa ed essendo competenza del giudice di pace.
Il difensore delle imputate COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ha proposto ricorsi con un unico atto, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione dell’art. 192, cod. proc. pen., ritene erroneamente valutata la prova testimoniale della COGNOME (commessa del negozio), siccome connotata da vaghezza ed approssimazione, non emergendo il ruolo di ciascuna imputata.
Con il secondo, ha dedotto inosservanza dell’art. 56, cod. pen., la persona offesa non avendo mai perso la vigilanza sui beni.
Infine, con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., contestando che il valore sia del cartellino, dovendosi considerare il minor valore di acquisto del bene all’ingrosso, pa euro 230,00.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore di COGNOME NOME ha depositato conclusioni scritte e memorie di replica, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME va rigettato, quelli propo nell’interesse di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME sono inammissibili.
Quanto all’imputata COGNOME NOME, il primo motivo non può essere dedotto.
La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato del sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso p cassazione con il quale si propongano censure attinenti ai motivi rinunciati, né posson rilevarsi d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (sez. 2, n. 47698 del 18/9/ Amabile, Rv. 278006-01; sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 27175001; sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385-01; sez. 4, n. 9857 del 12/2/2015, Barra, Rv. 262448-01). Inoltre, il giudice non è tenuto a una specifica motivazione in merit al mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause di cui all’art. 129 cod. pro pen.: da un lato, infatti, a causa dell’effetto devolutivo dell’appello, la cogni circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al tratta sanzioNOMErio o ad altro tema non rinunciato, dall’altro, la rinuncia ai motivi di doglianza responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell’appellante e, per ciò stesso, l’inesistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cit. n. 40278 del 6/4/2016, Camerlingo, Rv. 268198-01). In tal caso, invero, è il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. a limitare, non la cognizione del giudice di secondo grado, ma a esplicare effetti preclusivi sull’in svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quant avviene nella rinuncia all’impugnazione (sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 27125801, in cui, in applicazione del suddetto principio, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto inammissibile il r dell’imputato rinunciante ai motivi di appello in punto di qualificazione del reato).
In ogni caso, non può mancarsi in questa sede di precisare che la querela è stata presentata da soggetto che godeva della relativa legittimazione, essendosi trattato di un dipendente dell’esercizio commerciale che, nella specie, era stata incaricata di sporgere l querela e recuperare la merce sottratta (a pag. 2 del ricorso essendo riportate le dichiarazio della querelante, valorizzate a sostegno della tesi difensiva: «…io non ero in negozio, ero a casa. Mi hanno chiamato e mi hanno detto di andare dai carabinieri perché dovevo andare a ritirare la merce … … ovviamente sono andata e ho fatto la denuncia e ho recuperato merce, riconosciuto quali erano i miei capi…»).
Infatti, il possesso del quale si disquisisce non va inteso nell’accezione civilistic «in senso più ampio e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, esplicantesi al di fu della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla c potere giuridico maggiore», poiché la norma protegge il possesso quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine. Tale relazione, non coincidente con i concetti civilist
detenzione e di possesso, rileva anche se costituitasi senza titolo o in modo clandestino, c la conseguenza che pure il ladro potrebbe divenire soggetto passivo del reato. Se ne desume che il possessore nell’accezione penalistica è persona offesa e titolare del diritto di quere possesso penalistico di cui si parla, dunque, non è necessariamente caratterizzato da immediatezza, a differenza di quello civilistico che, come è noto, può configurarsi anche pe mezzo di altra persona. Esso, peraltro, non implica necessariamente una relazione fisica con il bene, essendo concepibile pure il possesso a distanza, quando vi sia possibilità di ripristin ad libitum il contatto materiale; o anche solo virtuale, quando vi sia effettiva possibili signoreggiare la cosa. La qualificata relazione di fatto di cui si parla può assumere, dunqu diverse sfumature, che comprendono senz’altro il potere di custodire, gestire, alienare il be e, per esempio, si attaglia alla figura del responsabile dell’esercizio commerciale c conseguentemente, vede vulnerati i propri poteri sul bene (in motivazione, Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, COGNOME).
Né, alla stregua del diritto vivente richiamato, può ritenersi che tale potere di vigil e custodia venga meno nel periodo di tempo nel quale il dipendente si trovi per qualsias ragione momentaneamente all’esterno dell’esercizio commerciale e per il sol fatto di tal momentanea assenza che può avere le più svariate giustificazioni: la relazione di fatto tra predetto e la merce custodita nel negozio ai fini di vendita, infatti, deve ritenersi a sussistente siccome correlata alle mansioni proprie del rapporto di lavoro dipendente.
3. Il secondo motivo è infondato.
La difesa ha contestato la valutazione degli elementi ricavati dal certificato casellario da parte della Corte territoriale che, tuttavia, si è limitata a dare atto del (consistente, pari a quindici) di condanne definitive riportate per delitti; ha affermat cinque erano divenute irrevocabili nel quinquennio precedente alla consumazione del reato per si procede; infine, ha stigmatizzato la circostanza che sei sentenze erano relative a del posti in essere per ragioni di lucro (detenzione e cessione di stupefacenti). A fronte di tale esposizione, la difesa ha opposto errori non riscontrabili, poiché ha allegato che le pronun irrevocabili nel quinquennio non inerivano a delitti omogenei (ciò che la Corte, invero, non affermato); ha precisato che l’ultimo fatto posto in essere per motivi di lucro risaliva al (ciò che non è contrastato dalle affermazioni contenute nella sentenza); infine, ha formula un giudizio di disvalore contrario rispetto a quello operato dai giudici del merito, oppone una divergente opinione in ordine alla prognosi di maggiore pericolosità che, però, è sostenuta da una motivazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria.
Quanto, invece, ai ricorsi proposti nell’interesse delle altre imputate, i motivi tutti manifestamente infondati, oltre che generici, a fronte della motivazione rinvenibile n sentenza impugnata (sul punto ribadendosi i principi ricavabili dal diritto vivente, vedi Sez n. 8825/2017, COGNOME, cit.), il secondo e il terzo essendo stati peraltro formulati senza un
effettivo confronto con le ragioni della decisione che risulta del tutto coerente con i pr elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, quanto al discrimine tra la fattispecie di furto consumato e tentativo di nel richiamarsi il diritto vivente (Sez. U, n. 5117 del 17/72014, Prevete, Rv. 261186-01), va ribadito che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per brev tempo e pur se nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclu dell’agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (sez. 5, n. 33605 del 17/6/20 T., Rv. 283544-01), ciò che la Corte di merito ha congruamente chiarito in motivazione.
La decisione censurata è coerente con i principi più volte affermati in sede d legittimità, anche quanto al restante profilo: l’attenuante del danno di speciale tenuità, i presuppone necessariamente che il pregiudizio cagioNOME sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio o irrilevante (tra le numerose, sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017 Sicu, Rv. 269241-01; sez. 4, n. 8530 del 13/2/2015, COGNOME, Rv. 262450-01; sez. 5, n. 24003 del 1401/2014, COGNOME, Rv. 260201-01), ciò che, nella specie, è escluso dal semplice riferimento al valore della merce sottratta, non assumendo rilievo neppure la circostanza che la refurtiva sia stata recuperata, sul punto dovendosi ribadire che, ai fini della configur dell’attenuante di che trattasi, in tema di furto, l’entità del danno cagioNOME alla pe offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tal fine (sez. 5, n. 19728 del 11/4/2019, Ingenito, Rv. 275922, in fattispecie in cui il bene oggetto di furto era sta sottratto per breve tempo poiché recuperato subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell’ordine; n. 13817 del 25/1/2017, Puggillo, Rv. 269731).
5. Alla decisione segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto alle ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, anche quella al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alle ragioni della inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 15 novembre 2023