Furto con strappo: Quando uno schiaffo cambia la qualificazione del reato
La distinzione tra furto con strappo e violenza privata può sembrare sottile, ma ha conseguenze penali molto diverse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale su questo punto, analizzando un caso in cui la sottrazione di una collana è stata preceduta da un atto di violenza diretta sulla persona. Questa decisione sottolinea come la sequenza e la natura della violenza siano determinanti per la corretta qualificazione giuridica del fatto.
Il Caso in Esame: uno schiaffo e la sottrazione della collana
I fatti oggetto della pronuncia riguardano un giovane che, dopo aver colpito la vittima con uno schiaffo, le strappava immediatamente una catenina dal collo. In seguito alla condanna nei gradi di merito, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata nel reato meno grave di violenza privata e non in quello di furto con strappo. Secondo la difesa, l’azione non presentava le caratteristiche tipiche del furto, ma si configurava piuttosto come un atto di costrizione violenta.
La Decisione della Cassazione sul furto con strappo
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ripetitività dei motivi. Gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo che la condotta dell’imputato integrasse pienamente tutti gli elementi costitutivi del reato di furto con strappo.
Le motivazioni della decisione
Il cuore della motivazione risiede nella corretta interpretazione della dinamica dei fatti. La Corte ha osservato che nel caso di specie erano presenti sia la violenza (lo schiaffo) sia l’impossessamento della cosa mobile altrui (la catenina). L’elemento decisivo che esclude la qualificazione come violenza privata è la natura stessa della violenza esercitata.
La Cassazione ha chiarito che la violenza non è stata esercitata solo sulla res (la cosa, ovvero la collana), ma anche e soprattutto sulla persona della vittima. Lo schiaffo, avvenuto un istante prima dello strappo, non può essere considerato un atto separato, ma costituisce parte integrante dell’azione delittuosa finalizzata all’impossessamento. Questo collegamento immediato tra la violenza sulla persona e la sottrazione del bene è ciò che caratterizza il furto con strappo, distinguendolo da altre fattispecie.
Se la violenza fosse stata finalizzata unicamente a costringere la vittima a fare o tollerare qualcosa (ad esempio, a consegnare l’oggetto), si sarebbe potuto discutere di violenza privata o, in altri contesti, di rapina. In questo caso, invece, lo schiaffo ha preceduto direttamente l’azione di strappare la collana, rendendo le due azioni un unicum finalizzato alla sottrazione.
Conclusioni: Implicazioni pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: per qualificare un reato, è essenziale analizzare l’intera sequenza dell’azione e la finalità della violenza. La decisione consolida l’orientamento secondo cui qualsiasi forma di violenza diretta alla persona, anche se di lieve entità come uno schiaffo, se posta in essere in un contesto immediatamente precedente e funzionale allo spossessamento, configura il reato di furto con strappo previsto dall’art. 624 bis c.p.
In pratica, ciò significa che non è necessario che la violenza sia esercitata esclusivamente sull’oggetto per configurare questo reato. Anzi, la violenza sulla persona che precede lo strappo è un elemento che rafforza tale qualificazione, escludendo ipotesi di reato meno gravi. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, ponendo fine alla vicenda processuale.
Qual è la differenza tra furto con strappo e violenza privata nel caso di sottrazione di un oggetto?
La differenza fondamentale sta nella finalità e nel contesto della violenza. Nel furto con strappo, la violenza è direttamente funzionale all’impossessamento di un bene mobile che la vittima indossa. Nella violenza privata, invece, la violenza o la minaccia sono usate per costringere una persona a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la sua volontà, senza che l’obiettivo primario sia necessariamente la sottrazione di un bene.
Perché lo schiaffo dato prima di strappare la collana è stato decisivo per la qualificazione del reato?
Lo schiaffo è stato considerato decisivo perché ha rappresentato una violenza esercitata direttamente sulla persona, immediatamente prima e in connessione con l’atto di strappare la collana. Questa sequenza ha dimostrato che la violenza non era un atto a sé stante, ma parte di un’unica azione finalizzata a sottrarre il bene, integrando così pienamente gli elementi del reato di furto con strappo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione, ritenendo che il ricorso sia privo dei requisiti di legge (in questo caso, perché manifestamente infondato e ripetitivo). Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6867 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEROTONDO il 26/04/2002
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i quattro motivi di ricorso sono manifestamente infondati, oltreché ripetitivi, e quindi forieri di inammissibilità del ricorso nel quale s inseriscono:
il primo, il secondo ed il quarto sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica della condotta (violenza privata o furto con strappo) hanno trovato adeguata e corretta risposta a pg. 4 e 5 della motivazione, ove si osserva che ricorrono tanto violenza e minaccia, che l’impossessamento della catenina sottratta alla persona offesa (ciò che esclude trattarsi di mera violenza privata), dovendosi escludere altre ipotesi di reato (art. 624 bis cod. pen.) poiché la violenza fu esercitata non solo sulla refurtiva ma anche sulla persona, con lo schiaffo che ha preceduto immediatamente lo strappo della catenina;
il terzo motivo è meramente ipotetico e infondato alla luce del rigetto del secondo motivo, cui era collegato.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
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