Furto con mezzo fraudolento: quando la finta fragilità diventa un inganno penalmente rilevante
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento su cosa si intenda per furto con mezzo fraudolento. Il caso analizzato riguarda un individuo che, per commettere un furto, ha finto di essere balbuziente e bisognoso di aiuto, sfruttando la compassione della vittima per aggirarne le difese. Questa decisione ribadisce un principio consolidato, ma lo applica a una situazione di inganno basato sulla vulnerabilità simulata.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di furto in concorso, aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento. La condotta contestata consisteva nell’aver simulato una condizione di debolezza, fingendosi balbuziente e bisognoso di assistenza, al fine di carpire la fiducia della persona offesa e sottrarle dei beni. L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso in Cassazione, contestando proprio la sussistenza dell’aggravante. La difesa sosteneva che tale comportamento non costituisse un’azione sufficientemente astuta o insidiosa da poter essere qualificata come ‘mezzo fraudolento’ ai sensi della legge penale.
La questione del furto con mezzo fraudolento
Il nucleo della controversia legale risiede nell’interpretazione dell’articolo 625, comma 1, n. 2 del Codice Penale. Questa norma prevede un aumento di pena per il reato di furto quando la violenza sulle cose o il mezzo fraudolento vengono utilizzati per commettere il fatto. Ma cosa si intende esattamente per ‘mezzo fraudolento’? La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che non è necessario un inganno complesso o un raggiro elaborato. È sufficiente qualsiasi azione insidiosa, caratterizzata da astuzia o scaltrezza, che sia capace di ‘soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa’. In altre parole, il mezzo è fraudolento quando elude le normali cautele e difese che una persona adotta per proteggere i propri beni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno pienamente condiviso la valutazione dei giudici di merito, confermando che il comportamento dell’imputato integrava pienamente la nozione di mezzo fraudolento.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Viene citata una precedente sentenza (Cass. n. 32847/2019) che definisce il mezzo fraudolento come ‘qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa’. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che fingersi balbuziente e fragile per suscitare pietà e abbassare il livello di vigilanza della vittima rappresenti un tipico esempio di tale condotta. Non si tratta di un banale accorgimento, ma di una vera e propria messinscena finalizzata a creare una condizione favorevole per la consumazione del reato, superando le difese psicologiche e materiali della persona offesa.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio di grande rilevanza pratica: l’aggravante del mezzo fraudolento non si limita a stratagemmi complessi, ma include anche inganni che fanno leva su sentimenti umani come la compassione e la solidarietà. La decisione sottolinea che la legge penale tutela non solo la proprietà, ma anche la buona fede dei cittadini, punendo più severamente chi la strumentalizza per commettere reati. Fingere una vulnerabilità per ingannare e derubare non è solo moralmente riprovevole, ma costituisce un’aggravante specifica che comporta un trattamento sanzionatorio più aspro.
Cosa si intende per ‘mezzo fraudolento’ nel reato di furto?
Secondo la Corte di Cassazione, si intende qualsiasi azione insidiosa, basata su astuzia o scaltrezza, che sia in grado di sorprendere la volontà della vittima e aggirare le sue difese per facilitare il furto.
Fingersi una persona fragile o bisognosa di aiuto può essere considerato un mezzo fraudolento?
Sì. La Corte ha stabilito che fingersi balbuziente e bisognoso di aiuto per abbassare le difese della vittima e commettere un furto costituisce un comportamento che integra pienamente l’aggravante del mezzo fraudolento.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna per furto aggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14238 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha impugNOME la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 5 giugno 2023 che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 6 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Reggio Emilia il 20 marzo 2019);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 625, comma 1, n cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contrari volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.» (Sez. 5, Sentenza n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924), come nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che fosse atto ad integrarla il comportame tenuto dall’imputato, che fingendosi balbuziente e facendo credere alla persona offesa di essere un soggetto fragile e bisognoso di aiuto, avesse travalicato i limiti di un banale accorgiment necessario alla consumazione del reato (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente