Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10138 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Ritenuto in fatto
NOME ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 8 maggio 2023, che ha confermato la sua condanna per il delitto di cui agli artt. 56,624,625 n. 4 cod. pen. e per la contravvenzione di cui all’art. 4 comma 2 dell n. 110 del 1975, ritenuta la continuazione e con la recidiva reiterata, specific infraquinquennale – esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. inflitta nel rito abbreviato di primo grado.
E’ stato articolato un unico motivo di ricorso, qui richiamato nei limiti strettamente necess cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione della legge penale sostanziale e della motivazi relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della destrezza di cui all’art. 625 n. 4 pen.; non sarebbe ravvisabile alcun accorgimento aggiuntivo rispetto alla condotta tipica d paradigma normativo del furto, tale da giustificare l’aggravamento della sanzione, in quant l’imputato si sarebbe limitato ad asportare dall’abitacolo di un veicolo, con i portelloni uno zaino e il telefono cellulare del suo conducente, intento a movimentare un carico d biciclette e si sarebbe a sua volta semplicemente allontanato, con la refurtiva in mano, a guida di un velocipede; nessun contegno ulteriormente insidioso o particolarmente avveduto sarebbe stato realizzato.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.11 primo e unico motivo, che attiene anche ad un’assunta inosservanza della legge penale, non coglie nel segno, giacchè male interpreta l’indirizzo ermeneutico consolidato dal massimo consesso nomofilattico (e, dunque, un principio radicato, che si pretende di contrastare assenza di argomenti nuovi: cfr. ad es., Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) attraverso la pronuncia delle Sezioni U n. 34090 dei 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, d cui è opportuno riportare un passaggio, puntuale e significativo ai fini delle determinazioni Collegio ” in base a tale criterio, il mero prelievo di un oggetto dal luogo ove si trova esso un’abitazione privata, un esercizio di vendita o ambiente di lavoro, un ufficio pubblico, veicolo in sosta privo di chiusure e protezioni – attuato in un momento di altrui disattenzi che offre l’occasione favorevole all’apprensione per la possibilità di avvicinamento e asportazione nella mancata e diretta percezione da parte del possessore, non in grado di interdire l’azione perché altrimenti impegnato o assente, non integra la fattispe circostanziata in esame perché non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per consumare il furto. In tali situazioni, per conseguire il risultato appropriativo l’agente no fare ricorso a particolare abilità, né intesa quale agilità o rapidità motoria né quale psichico nell’applicazione di astuzia o avvedutezza nello studio dei luoghi e del derubato e distoglierne il controllo sulla cosa. Compresi il contesto fattuale e la distrazione della grazie alle ordinarie facoltà intellettive, che consentono di avere consapevolezza degli ordin accadimenti della vita quotidiana, la condotta si esaurisce nel gesto necessario, in que condizioni, a realizzare l’impossessamento senza esplicare un particolare impegno esecutivo, né agire sull’attenzione altrui. Ne discende che il furto di un bene perpetrato da chi col proprio vantaggio l’occasione propizia offerta dall’altrui disattenzione, non artatament
preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell’elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall’art. 625, primo comma cod. pen., configurabile soltanto quanto il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore “.
Ebbene, la lettura congiunta delle conformi, piane e persuasive sentenze dei gradi di merito, cui enunciati si integrano vicendevolmente, permette di rilevare che non sia possibil circoscrivere l’azione criminosa del prevenuto al fugace profittarnento di una situazio favorevole, dovuta all’allontanamento temporaneo o alla distrazione della vittima, e che, contro, la condotta sia stata ammantata da profili di astuto aggiramento delle di lei facolt sorveglianza sulla res, selezionando un veicolo che, per modello e forma, avrebbe consentito di sfruttare l’esiguo spazio di visuale tra il conducente, nel frattempo sceso dal mezzo per compimento di operazioni di scarico di materiali, da eseguirsi sul pianale posteriore, e la pa anteriore dell’abitacolo, nel quale erano posate le cose altrui e – in un secondo momento adoperandosi per eluderne le residue facoltà di controllo e di intervento, con il repen perfezionamento della sottrazione una volta celato sul lato destro del furgone, in u “angolatura” nascosta anche alla vista degli agenti di polizia locale in transito di servizio ( sentenza di primo grado, e “motivi della decisione” della sentenza impugnata).
In proposito, la ragione di doglianza non si confronta adeguatamente con il tessuto espositiv dei provvedimenti dei gradi di merito e si profonde in una assertiva sollecitazione, consentita in sede di legittimità (tra le tante, Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, COGNOME, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965), volta ad una complessiva, diversa ricostruzione del materiale probatorio posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cons la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/01/2024
Il consigliere estensore