Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41434 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41434 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Macerata ha affermato la penale responsabilità dell’imputata ordine al delitto di furto aggravato.
Considerato che il motivo, proposto per vizio di motivazione in merito alla ritenu sussistenza dell’aggravante contestata e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese, con corrette argomentazioni giuridiche, dalla corte territoriale.
In particolare, quanto alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma prim n. 4/cod. pen., i giudici di appello hanno valorizzato la particolare scaltrezza manifes dall’imputata, che ha distratto la vittima con effusioni di natura amorosa, facendo applicazi del principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qual l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprende attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficient che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di moment allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952).
Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la corte territoriale ha escluso che la condotta dell’imputata possa essere considerata particolare tenuità, tenuto conto dell’intensità del dolo e della gravità della vicenda.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di euro tremila n favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2023
Il consigliere estensore si dente