Furto con Destrezza: Quando un Borseggio si Considera Reato Consumato?
L’ordinanza n. 4706 del 2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su un reato molto comune: il furto con destrezza. La pronuncia analizza la sottile linea di demarcazione tra il tentativo e la consumazione del reato, specialmente nei casi di borseggio, confermando principi giuridici consolidati. Questo caso ci permette di capire quando un furto può dirsi pienamente realizzato ai fini della legge.
I Fatti del Caso: un Classico Episodio di Borseggio
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di furto aggravato dalla destrezza. L’imputato, attraverso la tipica azione del ‘borseggio’, era riuscito a sottrarre dei beni alla vittima. Insoddisfatto della condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomentazioni principali.
I Motivi del Ricorso: Tentativo o Reato Consumato?
Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito sotto due profili:
1.  Qualificazione del fatto: Sosteneva che l’azione dovesse essere inquadrata come ‘tentato furto’ e non come ‘furto consumato’. A suo dire, non si era realizzata la piena sottrazione del bene.
2.  Configurabilità dell’aggravante: Contestava l’applicazione dell’aggravante della destrezza, ritenendo che la sua condotta non presentasse le caratteristiche richieste dalla norma.
La Decisione della Cassazione sul furto con destrezza
La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Di conseguenza, ha confermato la condanna dell’imputato, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su principi giurisprudenziali ormai stabili, che vengono qui ribaditi con chiarezza.
La Distinzione tra Tentativo e Consumazione
Il punto cruciale per distinguere il tentativo dalla consumazione nel reato di furto è il momento in cui l’agente acquisisce la disponibilità del bene sottratto. La Corte ha sottolineato che, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, l’imputato aveva conseguito, anche se per un breve periodo, ‘la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva’. Questo elemento è sufficiente per considerare il reato consumato. Non rileva, quindi, la durata del possesso, ma il fatto che il ladro sia riuscito a sottrarre il bene dalla sfera di controllo della vittima e a portarlo sotto la propria.
La Configurazione dell’Aggravante del Furto con Destrezza
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. I giudici hanno spiegato che la condotta contestata, ovvero il cosiddetto ‘borseggio’, è l’ipotesi classica di comportamento ‘destro’ che integra l’aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 4, del codice penale. La ‘destrezza’ consiste proprio in quella particolare abilità e rapidità di azione che permette di sorprendere la vittima e superare la sua normale vigilanza, elementi tipici del borseggiatore.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali in materia di furto con destrezza. In primo luogo, stabilisce che il reato è consumato non appena si realizza l’impossessamento autonomo della cosa rubata, a prescindere dalla durata di tale possesso. In secondo luogo, conferma che il borseggio, per sua stessa natura, costituisce un’azione connotata da quella speciale abilità che la legge qualifica come ‘destrezza’, giustificando un aumento di pena. Questa decisione serve da monito, chiarendo che anche un possesso momentaneo della refurtiva è sufficiente per integrare il reato consumato e che l’abilità nel commettere il furto viene sanzionata più gravemente.
 
Quando un furto si considera consumato e non solo tentato?
Un furto si considera consumato nel momento in cui chi lo commette ottiene la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene rubato, anche se solo per un breve lasso di tempo. L’elemento decisivo è la sottrazione del bene dalla sfera di controllo della vittima.
Il borseggio (pickpocketing) è sempre considerato un furto con destrezza?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il borseggio è una classica ipotesi di comportamento ‘destro’ e integra l’aggravante della destrezza prevista dall’art. 625, comma primo, n. 4 del codice penale, in quanto implica una particolare abilità nell’eludere la vigilanza della vittima.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4706  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dalla destrezza;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che richiede la qualificazione del fatto in termini di tentativo, è manifestamente infondato, poiché, in base alla ricostruzione in fatto del giudice di merito, l’imputato ha conseguito, sia pure per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, circostanza su cui riposa il criterio distintivo tra consumazione e tentativo (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la configurabilità della aggravante della destrezza, è manifestamente infondato, poiché la condotta in contestazione è consistita nel cd. “borseggio”, ipotesi classica di comportamento “destro” riconducibile all’art. 625, corna primo, n. 4, cod. pen. (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024