Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48526 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’AVV_NOTAIO per il ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e in ogni caso per l’applicazione da parte della Corte di cassazione di una delle pene sostitutive ex aty. 20bis c.p.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall’odierno ricorrente COGNOME NOME, con sentenza del 8/11/2022 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, il 29/4/2021, all’esito di giudizio ordinario, riconosciute le attenuanti generiche in equivalenza alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 200,00 di multa, in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 4 cod. pen. per essersi impossessato di un bracciale in oro e brillanti del valore di circa C 400,00 della ditta RAGIONE_SOCIALE sottraendolo con destrezza al socio titolare, COGNOME NOME, dopo averlo artatamente distratto fingendo di essere il titolare di un’inesistente attività commerciale interessato all’acquisto di una grossa fornitura di oggetti preziosi da rivendere presso il proprio negozio di gioielleria; con le aggravanti d’aver commesso il fatto con destrezza e con uso di mezzi fraudolenti. In Bologna il 3/5/2011.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, COGNOME NOME, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con – primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 468, co. 1 e 4 cod. proc. pen. in riferimento alla prova orale del teste COGNOME e violazione del diritto di difesa e al contraddittorio dell’imputato di cui ag artt. 24 Cost., 6 par. 1 e 2 CEDU e 48 CDFUE.
Ci si duole che l’impugnata sentenza sia fondata su elementi di prova relativi ad altro processo penale, cui il difensore del ricorrente non ha partecipato e del quale disconosce l’origine, la dinamica dei fatti e la conclusione.
Il ricorrente lamenta che nel procedimento il P.M. abbia chiamato il teste COGNOME a riferire su una generica individuazione fotografica, non collocata nel tempo, che si desume essere avvenuta nel procedimento per cui è causa.
Tale circostanza avrebbe inquinato il regolare svolgimento della fase istruttoria i inducendo la difesa a ritenere che il COGNOME fosse chiamato a riferire fatti del prócedimento e impedendo così di svolgere correttamente il controesame ed esercitare il proprio diritto di difesa.
Il ricorrente riporta la trascrizione delle deposizioni testimoniali dalla qual emerge quanto lamentato.
In particolare, emergerebbe che il COGNOME non era coinvolto nei fatti del processo in esame, ma aveva effettuato il riconoscimento dell’imputato per un distinto reato da lui subito.
Ciò nonostante, la 6orte di appello ha ritenuto che l’esame sia stato svolto nel rispetto del contraddittorio e che la difesa nulla abbia eccepito nell’immediatezza, ma obietta il ricorrente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del COGNOME è stata eccepi nell’unico momento possibile, in sede di discussione.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alle ragioni e ai criteri di valutazione adottati ex art. 192 cod. proc. pen. in riferimento al dichiarazione del teste COGNOME, assunta in violazione di legge.
Il ricorrente ritiene errato fondare il convincimento della decisione sulla dichiarazione del COGNOME estraneo ai fatti processuali.
Il teste ha riferito di fatti e circostanze inerentl, tin altro procedimento che il giudice di prime ha ritenuto provate e incontestabili, ponendole a fondamento del convincimento sulla responsabilità dell’imputato.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 625 comma 2 e 4 cod. pen., con riferimento ai fatti di cui è processo e alla dinamica degli stessi emersa in fase istruttoria.
Il ricorrente riporta la motivazione delle sentenze di merito sulla configurabilità delle aggravanti contestate sull’utilizzo del mezzo fraudolento e della destrezza al fine di evidenziare che, invece, è stato il COGNOME ad agire in maniera sprovveduta ed incauta nel rapportarsi con il COGNOME.
Dalla testimonianza del COGNOME è emerso, infatti, che lo stesso aveva riferito al COGNOME del furto subito e delle modalità dello stesso.
Anche il teste COGNOME, sostituto commissario di Polizia riferisce di numerose segnalazioni da parte degli ‘orafi della città di Bologna.
Il ricorrente riporta, poi, anche la deposizione del COGNOME per evidenziarne la sprovvedutezza ed ingenuità, in quanto pur consapevole della possibilità di ricevere la visita di un ladro non adotta alcun accorgimento.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata e per l’effetto, ritenute non configurabili le circostanze aggravanti di cui all’art. 625 n. 2 e 4 cod. pen., dichiarare il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati.
Le censure del ricorrente, invero, si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, rimpianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’i logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità
avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogici perciò insindacabili in sede di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
In premessa, in relazione al primo motivo di ricorso, va ricordato che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell’art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n 677 del 10/10/2014 dep. 2015, COGNOME Vincenzo, Rv. 261551). Il che non è avvenuto nel caso in esame.
Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti).
Quanto ai primi due motivi, proposti rispettivamente nella prospettiva della violazione di legge e del difetto motivazionale, con cui ci si duole dell’errore commesso dalla Corte di appello per aver fondato la propria decisione su dichiarazioni, rese dal teste COGNOME NOME, che la difesa assume essere del tutto inutilizzabili, gl stessi sono manifestamente infondati.
Il ricorrente, infatti, nell’insistere sul rilievo che le dichiarazioni rese dal sarebbero state assunte in violazione di norme di legge, non coglie l’osservazione decisiva svolta in proposito dalla Corte territoriale che, pur dopo aver affermato la piena utilizzabilità di tali dichiarazioni, ha avuto cura di precisare che, comunque, quanto riferito dalla persona offesa e testimone oculare del fatto, nonché il riconoscimento dell’autore del furto operato anche sulla base delle telecamere di sorveglianza installate nel negozio, costituivano già, di per sé, circostanze sufficient per l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
Tale rilievo non viene censurato dal ricorrente, sicché ogni argomento volto a sottolineare l’illegittimità dell’utilizzo di dichiarazioni, dalle quali però la Cort ritoriale ha mostrato di voler prescindere, deve considerarsi del tutto irrilevante, in ragione del c.d. principio di resistenza.
Peraltro, l’impugnato provvedimento sul primo e secondo motivo di ricorso ha correttamente argomentato che COGNOME NOME era stato citato affinché riferisse in dibattimento sull’individuazione fotografica effettuata in sede di indagini preliminari. Pertanto, al di là dell’errore in cui è incorsa l’accusa durante l’esame, vi stata perfetta corrispondenza tra quanto chiesto in dibattimento e il motivo per il quale il teste era stato citato.
Dalla lettura delle sentenze di merito emerge senza alcun dubbio il valore di mero riconoscimento dell’imputato per un episodio analogo attribuito alla deposizione del COGNOME.
4. Manifestamente infondato appare anche il terzo motivo di ricorso con cui si censura, nella prospettiva della violazione di legge, l’ulteriore errore che sarebbe stato commesso dalla Corte bolognese la quale, ai fini del riconoscimento delle aggravanti (la destrezza e l’uso del mezzo fraudolento) avrebbe omesso di valorizzare correttamente l’assoluta sprovvedutezza ed ingenuità della vittima che, pur consapevole della possibilità di ricevere la visita del ladro, non avrebbe adottato alcun accorgimento. E, mancando perciò gli elementi necessari per la configurazione delle contestate aggravanti, il reato dovrebbe conseguentemente dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione.
Sul punto va evidenziato che né dalle dichiarazioni del teste COGNOME né da quelle del teste COGNOME, come ritrascritte dal ricorrente, emerge con certezza la circostanza che la persona offesa sapesse che nella zona in cui era collocata la gioielleria era già stato perpetrato un furto ai danni di un collega (cfr. le dichiarazio ritrascritte a pag. 7 del ricorso).
In ogni caso nessun errore appare essere stato compiuto dal giudice del gravame di merito che ha fatto corretta applicazione dei principi che la giurisprudenza di legittimità comunemente enuncia riguardo alle aggravanti contestate, e cioè che l’approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall’agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell’azione nell’impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta; la circostanza dell’uso del mezzo fraudolento va ravvisata, poi, in caso di particolare scaltrezza nell’attività preparatoria, concertata ed attuata mediante
qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni (vedasi le sentenze n. 2340/ 2017 e n. 48915/2018).
Nel caso in esame, dunque, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto – e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimit la Corte territoriale ha ravvisato l’uso del mezzo fraudolento nell’aver indotto il venditore ad esporre un elevato numero di oggetti, falsamente palesando la propria qualifica di orefice e l’intenzione di acquistare un rilevante quantitativo d merce (circostanza, ovviamente, idonea ad affievolire il potere di controllo della vittima, che pur non si era mai allontanata dal bancone), e l’aggravante della destrezza nella spiccata rapidità dell’impossessamento e dell’inserimento del gioiello nella borsa collocata sul tavolo.
Quanto alla richiesta avanzata in sede di conclusioni dall’AVV_NOTAIO di applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20bis cod. pen. la stessa è inammissibile in questa sede.
Va ricordato, infatti, per effetto dell’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, in vigo dal 30/12/2022: «1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».
E, come questa Corte di legittimità ha spiegato nella recente sentenza 43975/2023 -alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda- il riferimento per poter dire che si è aperta la fase della pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione è l’intervenuta lettura del dispositivo della sentenza di appello, intervenuta nel caso che ci occupa 1’8/11/2022 (nel caso in esame, peraltro, anche la motivazione era stata depositata in data antecedente all’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, ovvero il 7/12/2022).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2023 Il Cqfigliere est sore GLYPH
Il Presidente