Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BEEJAD( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di furto aggravato dalla destrezza;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata riqualificazione da parte della Corte di Appello del fatto ascritto nella fattispecie tentata di cui agli artt. 56 e 624 cod. non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d merito, dovendosi gli stesso considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, 243838);
Considerato che, del tutto logicamente, la Corte di appello ha evidenziato che una delle persone offese non si era neanche accorta che le avessero rubato il telefonino, mentre l’altra si era avveduta della sottrazione solo immediatamente dopo, allorché l’imputato aveva già conseguito l’impossessamento del bene e costretto la vittima ad un inseguimento, nel quale si è inserito in maniera del tutto fortuita l’intervento delle forze dell’ordine.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al riconoscimento dell’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 4 cod.pen. – è manifestamente infondato in quanto muove da un’errata interpretazione del dictum di Sezioni Unite Quarticelli, che reputa del tutt indifferente che la persona offesa si sia accorta del gesto durante la sua commissione, essendo solo necessario che l’agente abbia posto in essere un gesto dimostrativo di una particolare abilità, per sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza della persona offesa, gesto nell specie identificatosi nel coprire il cellulare da asportare con la rivista all’atto di ch l’elemosina;
considerato che il medesimo motivo di ricorso – quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62 bis. cod.pen. sull’aggravante e relativamente al trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pagg. 11-12). In particolare:
quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ricorda che l’obbligo di un motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è
sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
COGNOME Quanto COGNOME all’invocata COGNOME prevalenza COGNOME delle COGNOME circostanze COGNOME attenuanti COGNOME generiche sull’aggravante, la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogic e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idon realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.