Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1364 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1364 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nata a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso, come da requisitoria in atti.
udito il difensore, l’AVV_NOTAIO, che, dopo aver brevemente illustrato il secondo motivo di ricorso, ne chiede l’integrale accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Viene in esame la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato, accogliendo l’appello del PG sul mancato riconoscimento della contestata recidiva reiterata specifica, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME, portandola ad anni tre e mesi quattro di reclusione, nonché 320 euro di multa, in relazione al delitto di furto aggravato. La Corte territoriale ha, invece, rigettato l’impugnazione dell’imputata, volta a mettere in discussione la stessa responsabilità per il reato.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, articolando due diversi motivi di censura.
2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e vizio di omessa motivazione per non aver risposto la Corte d’Appello ai motivi di impugnazione relativi all’individuazione della ricorrente come autrice del reato; la sentenza sarebbe afflitta anche da errata valutazione dei canoni di verifica della prova dichiarativa, con particolare riguardo al valore probatorio e dimostrativo dell’individuazione fotografica e della perizia antropometrica.
Infatti, non sarebbero state rispettate le forme dell’art. 213 cod. proc. pen., estensibil anche alla prova atipica costituita dall’individuazione fotografica della ricorrente da parte della persona offesa dal reato (in particolare, si denuncia l’omessa indicazione di aver fatto visionare alla teste altre foto di possibili “sospetti”; non sarebbero state acquisi prima dell’individuazione, le descrizioni “libere” dei caratteri fisiosomatici dell’autore d furto); non sarebbe stato compiuto un adeguato vaglio della sua attendibilità, veicolo del riconoscimento/individuazione fotografica, secondo la giurisprudenza di legittimità; non sono stati tenuti in conto l’incertezza dei risultati della perizia antropometrica né circostanza che l’autrice del fatto aveva il volto travisato da una parrucca bionda e da occhiali.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e relativo vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della destrezza, che non avrebbe i caratteri necessari individuati dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088.
Più precisamente, non sarebbero sintomo di particolari abilità o astuzie, attuate per commettere il reato, né il posizionamento della sua borsa, da parte della ricorrente, né la rapidità dimostrata nell’avvalersi di una situazione di distrazione, che si assume non “provocata”.
Il PG NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La ricorrente è accusata di aver rubato con destrezza un “panno” da gioielleria, contenente preziosi per un valore di 23.700 euro, approfittando di un momento di distrazione del gestore del negozio, da lei provocato con astuzia e particolare abilità, rivelatesi anche nell’essersi rapidamente impossessata della refurtiva; oltre all’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 4 cod. pen. ed alla suddetta recidiva, la ricorrente ha visto riconosciuta a suo svantaggio anche l’aggravante dell’aver provocato alla persona offesa un danno di rilevante gravità.
Le prove a suo carico sono costituite dall’individuazione fotografica certa dell’imputata da parte della vittima del reato e dalle videoriprese delle telecamere di sorveglianza della gioielleria, teatro dei fatti.
2.1. I motivi proposti si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità.
Come noto, sono fuori dall’orizzonte del sindacato di legittimità – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
In altre parole, i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un circuito di verifica preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto di quell’impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280747).
2.2. Ebbene, il primo dei due motivi di ricorsi proposti dall’imputata si scontra con una ricostruzione logica e priva di aporie argomentative formulate.
La sentenza dà atto del riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini dalla persona offesa COGNOMECOGNOME un riconoscimento operato senza alcuna ombra di dubbio, come risulta dalla sicurezza delle indicazioni della vittima del reato riguardo alla individuazione fotografica della ricorrente ed utile di per sé alla prova visto che il giudizio si è svolto c rito abbreviato non condizionato.
Il ricorso propone, di contro, una mera, diversa valutazione di tale elemento fondamentale di prova a carico dell’imputata, con ragioni apodittiche oltre che “in fatto” e rivalutative, in assenza di illogicità manifeste del provvedimento impugnato.
L’argomento difensivo proposto nel primo motivo, peraltro, sconta un evidente difetto di specificità, non avvedendosi che il riconoscimento fotografico è uno dei tasselli, ancorchè il più importante, che hanno portato i giudici di merito a concludere per l’affermazione di responsabilità della ricorrente, con doppia pronuncia conforme, poiché la sentenza d’appello, per quel che rileva in questa sede, ha dato atto degli ulteriori indizi uti all’individuazione dell’imputata quale autrice del furto, indizi che rafforzano l’affidabili dei risultati dell’individuazione stessa: l’inflessione dialettale dell’imputata, per com riscontrata in atti e corrispondente a quella indicata dalla persona offesa; la circostanza che la ricorrente avesse viaggiato il giorno del fatto da Roma a Palermo, luogo del furto. Infine, nella sentenza impugnata sono state esaminate e superate tutta una serie di osservazioni ed obiezioni difensive, GLYPH relative all’esattezza ed alla certezza dell’individuazione fotografica, delle quali il ricorso non si occupa, così evidenziando ulteriori difetti di specificità.
Il secondo motivo di censura appare egualmente inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Le Sezioni Unite, nella pronuncia Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088, hanno chiarito che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
La lettura delle motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva delle Sezioni semplici, che ha aggiunto utili precisazioni applicative al principio affermato dal massimo collegio di legittimità, convincono del fatto che il cosiddetto “borseggio”, e comunque la “destrezza in esecuzione” manifestata durante l’impossessamento della res, rientrano nell’alveo dell’interpretazione nomofilattica fornita dalla sentenza Quarticelli (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 48915 del 1/10/2018, S., Rv. 274018).
Nel caso dell’odierna ricorrente, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo ha evidenziato come costei abbia eseguito il reato con particolare abilità, nascondendo rapidamente, con fare “esperto”, sotto la propria gonna, i due “panni” contenenti i preziosi, sviando le verifiche dei proprietari della gioielleria (allertati dall’addetta pulizie), concentrate sulla borsa della finta cliente, astutamente posta in evidenza dall’imputata sul banco di vendita e risultata vuota al controllo.
Deve concludersi, pertanto, che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui l’agente abbia posto in essere, durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, come accaduto nella fattispecie di furto di gioielli contenuti in “panni” per preziosi, occultati rapidamente sotto la gonna dell’autrice del reato, la quale aveva “distratto” l’attenzione dei proprietari posizionando la propria borsa sul banco di vendita.
In più, l’imputata – secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata – aveva attuato, anche prima dell’esecuzione materiale del reato mediante l’impossessamento vero e proprio, un comportamento particolarmente astuto, ingannando la persona offesa, chiedendole pretestuosamente in visione un oggetto, sicchè non rilevano eventuali osservazioni sul fatto che l’autore si sia limitato ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo, circostanze che – in ogni caso – escluderebbero l’aggravante, sotto tale unico profilo, senza incidere sulla sua diversa epifania, rivelatasi nel momento dell’apprensione stessa, per le modalità di essa ed a prescindere anche da uno stato di “distrazione” della vittima del reato.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2022.