Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a STANS( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. nelle sentenze di merito conformi.
Rilevato che il ricorrente lamenta:
1.Erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato; 2. Mancata disapplicazione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen; 3. Mancata applicazione del minimo della pena.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo, che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di doglianza, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione, conforme ai principi di diritto stabiliti in questa sede (cfr. ex multis SeZ. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157:”In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.”).
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzioNOMErio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., tenuto conto della entità del fatto e della negativa personalità dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024