Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41219 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41219 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MODUGNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna dei ricorrenti per il reato di furto aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen.;
Considerato che i motivi del ricorso del COGNOME si risolvono nella richiesta di una nuova rivalutazione del compendio probatorio e, oltre ad afferire a circostanze di fatto insuscettibili di sindacato in questa sede di legittimità, gli stessi reiterano censure già svolte con l’atto d’appello rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua;
Considerato che la COGNOME con il primo motivo di ricorso lamenta illogicità di motivazione in punto di dimostrazione della responsabilità penale dell’imputata che sarebbe stata affermata per la sola presenza della stessa nel negozio con il correo COGNOME, senza peraltro confrontarsi con la parte della motivazione della decisione impugnata nella quale, in maniera congrua, detta responsabilità è accertata in virtù dell’occultamento della merce sottratta da parte della della nella propria borsa, dacché ne deriva l’inammissibilità del motivo per carenza di specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01);
Rilevato che, mediante il secondo motivo, la stessa ricorrente COGNOME lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio contestando la decisione della Corte territoriale di non riconoscerle l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.;
Ritenuto tale motivo manifestamente infondato in quanto la motivazione fornita a riguardo dalla pronuncia impugnata si è conformata alla giurisprudenza di legittimità per la quale ai fini dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4 cod. pen nell’ipotesi di tentativo di furto, il danno stesso non va commisurato al prezzo di acquisto della merce, poiché la legge penale fa riferimento non già al costo, ma al valore commerciale dell’oggetto del reato al momento del fatto (Sez. 5, n. 2063 del 12/01/1994, Rv. 197273 – 01), sicché ciò rende ex se non manifestamente illogica tale motivazione che resta insindacabile in questa sede;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023